La normativa italiana: individuazione della vittima vulnerabile e del doppio binario

La mancata attuazione degli obiettivi indicati dalla decisione e le incoerenze del nostro ordinamento Su tutti i profili di tutela indicati dalla decisione si registrano lacune nel codice di rito italiano.

Due le “macroaree” nell’ambito della quali appare necessario rivedere in modo critico i rapporti tra vittima e processo, al fine di garantire la tutela dei diritti in modo coerente con le indicazioni provenienti dalla normativa sovranazionale.

La prima è l’area della formazione della prova dichiarativa, con particolare riferimento alla creazione di un sistema organico di tutela dei diritti delle vittime con caratteristiche di vulnerabilità che tenga conto del diritto dell’imputato a confrontarsi con la fonte delle accuse.

La seconda è l’area delle misure cautelari dove si registra una carenza strutturale di controlli sulle inazioni del pubblico ministero e la dipendenza (di fatto) delle a... _OMISSIS_ ...a cautele dalla volontà della vittima che è esposta a ritrattazioni in misura proporzionale alla dipendenza psicologica ed economica dall’ offender.

Di rilievo non secondario anche il tema del diritto alla partecipazione effettiva della vittima al processo ed alla informazione, cui si collega il diritto dell’offeso alla tempestiva acquisizione di prove ritenute rilevanti per la sua posizione processuale.

Individuazione della vittima vulnerabile e del doppio binario L’art. 392 comma 1 bis c.p.p. attualmente (dopo le ulteriori modifiche introdotte dalla legge 23 aprile 2009, n. 38) prevede l’accesso al contraddittorio anticipato del testimone minorenne anche non offeso e dell’offeso maggiorenne in relazione al alcuni reati precisamente indicati e selezionati (ragionevolmente) sulla base della gravità e del trauma da esso derivante [1].

La norma costituisce uno dei tasselli principali di un binario... _OMISSIS_ ...servato al testimone vulnerabile in genere, ed in modo implicito, anche alla teste-vittima.

Tale sistema appare caratterizzato dalla individuazione dell’attributo della vulnerabilità in base al tipo di reato per cui si procede e dal rafforzamento delle cautele nel caso in cui i testi siano minorenni.

A tale previsione si accompagna la possibilità di fare ricorso a modalità particolari di audizione nei casi in cui si proceda ad incidente probatorio per l’audizione di persone (dunque anche vittime) minori degli anni 18 od infermi di mente qualora si proceda per alcuni reati. I delitti in relazione ai quali è possibile per il giudice stabilire il ricorso a modalità particolari di audizione sono gli stessi in relazione ai quali è consentito l’accesso al contraddittorio anticipato, ad esclusione del reato di maltrattamenti in famiglia (l’inclusione del reato previsto dall’art. 609 quinquies è stata disposta dalla Co... _OMISSIS_ ...ale con sentenza additiva: Corte cost., 30 giugno 1998, n. 262, C.E.D. Cass., n. 24179). Si rileva che le modalità “protette” sono previste oltre che per l’audizione degli infermi di mente, solo per i minori di anni 18, laddove l’accesso al contraddittorio anticipato è consentito anche agli offesi maggiorenni.

Chiude il sistema l’art. 190 bis c.p.p. che prevede la inammissibilità della testimonianza dibattimentale “conforme”, ovvero del tutto “ripetitiva” (non estesa cioè ad elementi nuovi) rispetto a quella già resa in contraddittorio incidentale. Tale sbarramento, essenziale per il rispetto dell’obiettivo (indicato dalla decisione quadro all’art. 3) di contrarre le audizioni giudiziali della vittima si riferisce (inspiegabilmente) solo ai testimoni infrasedicenni di reati sessuali e dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater e 600 quinquies: non sono protetti dallo sbarram... _OMISSIS_ ...i, anche offesi, dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, tratta di persone (601c.p.), acquisto ed alienazione di schiavi (602 c.p.), anche se minori infrasedicenni.

In dibattimento l’art. 498 c.p.p. prevede per l’esame del minore e dell’infermo di mente che sia il giudice a condurre l’esame su domande e contestazioni proposte dalla parti. Il presidente dunque svolge il ruolo di “mediatore” tra il teste e le parti quando l’escusso è un minore, o un infermo di mente, cioè una persona di cui si presume la fragilità e la scarsa resistenza ai traumi indotti dalla cross examination. Tale regola patisce un’eccezione qualora lo stesso presidente, sentite le parti ritenga di “proseguire” l’esame con le modalità ordinarie, qualora le stesse siano in concreto valutate non nocive per la serenità del teste [2].

Il giudice che escute un minore può avvalersi dell’a... _OMISSIS_ ...miliare o di un esperto di psicologia infantile (con funzioni di ausiliario o – come spesso avviene nella prassi – con funzioni di perito cui è anche affidata la psicodiagnosi in ordine alla capacità di rendere testimonianza).

Ove una parte lo richieda o il Presidente lo ritenga necessario è possibile il ricorso alle modalità protette previste dall’art. 398 comma 5 bis c.p.p. a prescindere dal reato per cui si procede. In modo non del tutto coerente il comma 4 ter dell’art. 498 c.p.p. prevede l’utilizzo del vetro specchio e dell’impianto citofonico solo su richiesta di parte e qualora si proceda per alcuni reati [3].

Dal binario indicato è del tutto escluso il reato di sfruttamento della prostituzione.

La disorganicità della normativa produce una serie di difficoltà nella gestione dei processi con vittima vulnerabile ed appare non del tutto conforme alle richieste di garanzie provenienti ... _OMISSIS_ ... sopranazionale.

Deve essere osservato come il sistema di tutela indicato presenti la sua maggiore criticità nella individuazione della vittima- testimone sulla base del reato.

Il legislatore ha privilegiato nella individuazione delle persone cui destinare le cautele, i testimoni di reati a fondo sessuale o quelli di maltrattamento e persecuzione caratterizzati da una condotta abituale. Tuttavia tale scelta non appare adeguata a rispondere alle esigenze di tutela che riguardano una categoria certamente più ampia di quella individuabile attraverso il ricorso alla indicazione di specifici reati che, attraverso una valutazione pregiudiziale e astratta, sono stati ritenuti idonei ad individuare la vittima “vulnerabile” [4].

La valutazione della vulnerabilità risulta sganciata dal riferimento a categorie predefinite anche nella interpretazione che della stessa ha fornito la Grande sezione della Corte di giustizia di Lu... _OMISSIS_ ... sentenza del 16 giugno 2005 (caso “Pupino”: v infra § 4),