Le indicazioni della Decisione Quadro 2001/220/GAI

uo;Unione Europea, con decisione quadro 2001\220 GAI del 15 marzo 2001, ha provveduto alla elaborazione di una vera e propria “carta dei diritti delle vittime”, che obbliga gli Stati a conformare il sistema interno alle richieste dell’ordinamento sovranazionale.

Diverse le indicazioni fornite agli Stati membri dell’Unione per la creazione si un sistema omogeneo di tutela della vittima. Si richiede in particolare:
la predisposizione di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla situazione delle vittime particolarmente vulnerabili (art. 2);
la garanzia della possibilità, per la vittima, di fornire elementi di prova (art. 3);
la limitazione dell’interrogatorio della vittima a quanto è necessario al procedimento penale (art. 3);
il diritto della vittima di ottenere una serie di informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi fin da... _OMISSIS_ ...o con le autorità incaricate dell’applicazione della legge, nel corso del processo ed anche successivamente allo svolgimento dello stesso (art. 4);
il diritto al rimborso delle spese sostenute per la legittima partecipazione al procedimento penale in qualità di parte civile o testimone (art. 7);
il diritto alla protezione (art. 8);
la restituzione senza ritardo alla vittima dei beni ad essa appartenenti sottoposti a sequestro nel processo penale (art. 9);
la promozione della mediazione nell’ambito del procedimento penale (art. 10);
l’adozione delle misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dalla residenza all’estero della vittima, segnatamente attraverso la assunzione della sua deposizione subito dopo la commissione del reato e l’ampio ricorso allo strumento della videoconferenza.
Analizzando nel dettaglio le disposizion... _OMISSIS_ ...no della posizione nella vittima si rileva come l’art. 2 indichi la necessità che alla vittima sia garantito il rispetto alla “dignità personale” all’interno del procedimento: viene posto immediatamente il luce l’oggetto della tutela, individuato nella vittima-persona fisica, portatrice di diritti umani fondamentali come, primariamente quello alla conservazione della dignità, da proteggere anche in un ambiente ostile, come quello giudiziario.

Sono inoltre subito indicate come destinatarie di maggiore tutela e di “trattamenti specifici” le vittime “particolarmente vulnerabili”.

La Decisione quadro non fornisce un’indicazione generale utile alla individuazione della categoria delle vittime con caratteristiche di particolare vulnerabilità, essendosi limitata (all’art. 1) a qualificare come vittima – in via del tutto generale – la persona fisica che ha subito un preg... _OMISSIS_ ...o mentale sofferenze psichiche o danni materiali direttamente dipendenti dal fatto che costituisce violazione del diritto penale.

Tale scelta si riverbera negli ordinamenti nazionali, nella misura in cui la nozione di vulnerabilità si ritenga estensibile (con il corredo di tutela) anche a vittime non ricomprese nelle aree di tutela che gli ordinamenti interni riservano ad alcuni offesi (nel caso italiano il sistema di tutela può essere rinvenuto essenzialmente negli artt. 392, 398 comma 5 bis, 190 bis, 498 c.p.p.).

Nella bozza di direttiva destinata a sostituire la decisione quadro, all’art. 18 si indicano alcune categorie sicuramente vulnerabili, ovvero i minori di anni 18, le persone con disabilità e le vittime di violenza sessuale e di traffico di esseri umani, assegnando agli Stati membri l’onere di individuare “altri” indici di vulnerabilità, anche in relazione alle caratteristiche personali ed alle circostanz... _OMISSIS_ ...a del crimine.

Particolari indicazioni sono fornite per i bambini cui l’art. 22 della bozza riserva cautele particolari circa la contrazione delle audizioni (viene indicata la necessità della videoregistrazione delle audizioni investigative e la possibilità – in accordo con i principi della legislazione interna di utilizzare i relativi documenti come prova) e la rappresentanza processuale. La direzione sembra dunque quella di fornire indicazioni più precise circa la identificazione delle vittime vulnerabili, ferma restando per gli Stati membri la possibilità di ampliare l’area della tutela anche ad offesi non indicati dalla normativa sovranazionale.

Il riconoscimento dei diritti delle vittime trova ulteriore conferma in altri articoli della decisione ed, in particolare, nell’art. 8 che stabilisce il diritto alla protezione con riferimento, da un lato, a pericoli riconducibili ad atti di ritorsione o ad azioni di intr... _OMISSIS_ ... vita privata (dunque da pericoli di aggravamento del danno riconducibili alla fonte “primaria” dell’offesa, ovvero all’autore del reato o alle persone a lui riconducibili) e, dall’altro, a pericoli conseguenti alla “deposizione in udienza pubblica”, attraverso un esplicito riferimento alla necessità di tutela dell’offeso dal pericolo di vittimizzazione secondaria. Al comma 3 si indica, in particolare, la necessità di garantire che si evitino contatti tra vittima ed autore del reato attraverso cautele architettoniche (si indica la necessità di predisporre luoghi di attesa riservati alle vittime).

L’art. 8 segna – ad oggi – il presidio di tutela più avanzato predisposto dall’Unione per la tutela delle vittime con caratteristiche di particolare vulnerabilità. Varie le indicazioni fornite:
anzitutto appare massima l’attenzione per la protezione della intimità della vi... _OMISSIS_ ...sa sicuramente a rischio dal processo penale, per sua natura “pubblico”: la indicazione si collega alla indicazione fornita dall’art. 2 della decisione, che pone al centro della tutela la persona (fisica) e la sua “dignità” che non deve patire violazioni dal contatto con l’ambiente giudiziario e dalla “reazione” con il processo; più specificamente viene indicata la necessità di garantire in ambito processuale la “sfera privata” e l’“immagine fotografica” della vittima, così fornendo una espressa indicazione per la creazione di un sistema che garantisca la protezione dei dati personali in ambiente processuale, al fine di arginare improprie divulgazioni;
viene inoltre indicata la necessità di predisporre livelli adeguati di protezione in relazione ad eventuali atti di ritorsione: la previsione impone la massima attenzione alla predisposizione di un sistema cautelare che im... _OMISSIS_ ...ri aggressioni della vittima e rispetti il suo diritto alla vita ed alla incolumità, nel pieno rispetto delle indicazioni provenienti dalla corte di Strasburgo; non irrilevante appare l’accostamento della tutela dalla ritorsione alla tutela dalla “intromissione nella vita privata”, condotta sicuramente meno intensa della ritorsione, ma più subdola e parimenti lesiva;
viene individuato espressamente nel “contatto” tra accusato e vittima una fonte di danno per gli offesi al punto che si indica come necessaria la predisposizione di luoghi di attesa riservati alle vittime; il riconoscimento del potenziale lesivo del “contatto” della vittima con l’offender rende esplicita la necessità di individuare modalità particolari di attuazione del contraddittorio che limitino o annullino i danni da “contatto”;
per la protezione delle vittime con caratteristiche di vulnerabilità dalle “co... _OMISSIS_ ... deposizione” è inoltre indicata la necessità che la stessa sia salvaguardata da un provvedimento del giudice, che dovrà essere emesso sulla base della valutazione delle circostanze del caso concreto. Non si individuano modalità precostituite utili per garantire la protezione della vittima, ma si lascia al giudice la facoltà di individuare tali modalità nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento (dunque del principio del contraddittorio stabilito dall’art. 111 Cost.).
La bozza di direttiva destinata a sostituire la decisione-quadro ribadisce il diritto della vittima ad evitare il contatto con l’offeso nel corso del processo penale (art. 19).

Se tale diritto dovesse essere riconosciuto, lo stesso costituirebbe una importante eccezione al diritto dell’accusato ad entrare in confronto – face to face – con la fonte delle accuse. La bozza prevede anche una (inedita) distinzione tra diritto della... _OMISSIS_ ...ere protetta “nel corso delle indagini”, attraverso la limitazione della audizioni giudiziali (art. 20 e 21 comma 2) e diritto della vittima ad essere protetta “nel corso del processo” (art. 21) attraverso l’evitamento del contatto visivo con l’offender e l’utilizzo per lo svolgimento dell’udienza delle tecnologie della comunicazione. Nella bozza si prevede anche (in accordo con le linee guida del Consiglio di Europa in materia di ascolto del minore (17 novembre 2010) che le audizioni siano condotte (nella fase delle indagini) dalle stesse persone.

Di grande interesse la norma della bozza di direttiva che prevede all’art. 22 che le audizioni dei minori di anni 18 possono essere videoregistrate e che la videoregistrazione possa essere utilizzata “in accordo con la legge nazionale” come prova nei procedimenti penali. Se dovesse essere approvata, tale norma sarebbe tuttavia di critica applica... _OMISSIS_ ...o sistema, dove il materiale raccolto in fase investigativa non ha dignità di prova come previsto dalla Costituzione all’art. 111.

Proseguendo nella analisi delle disposizioni della decisione: specifica i diritti individuati nell’art. 2 ed 8 anche l’art. 15 che stabilisce che ciascuno Stato deve adoperarsi affinché la vittima non subisca pregiudizi ulteriori rispetto quelli patiti od inutili pressioni, incentivando la predisposizione di un sistema di adeguata accoglienza iniziale, attraverso la predisposizione di condizioni adeguate negli uffici deputati all’ascolto ed all’assistenza della vittima. La norma riconosce in modo esplicito il diritto alla preservazione dell’offeso dagli effetti della vittimizzazione secondaria o “da processo”.

L’art. 3 individua, da un lato, il diritto della vittima ad essere sentita ed a fornire elementi di prova configurandola come parte processuale cui devo... _OMISSIS_ ...vate le cautele tipiche del processo “equo” e, dall’altro, indica un diritto alla protezione dallo “sfruttamento” giudiziario, stabilendo che ciascuno Stato deve adottare le misure necessarie per interrogare la vittima “soltanto per quanto è necessario al procedimento” fornendo indicazioni per stabilire forme di legislazione mirate a contrarre e contenere le audizioni, limitandone la reiterazione e restringendo l’esame ai soli contenuti rilevanti per il processo.

La tutela individuata dall’art. 3 ha un duplice obiettivo: da un lato si riconosce il diritto dell’offeso a fornire elementi di prova, e si legittima il suo interesse al corretto sviluppo del procedimento penale attraverso la acquisizione dei dati in suo possesso e, dall’altro, (in modo antagonista) si individua la necessità di non “vessare” la vittima con reiterate audizioni che la costringano a dolorose riedizioni del... _OMISSIS_ ...o. Nel nostro sistema tale indicazione trova traduzione (incompleta) nello sbarramento previsto dall’art. 190 bis c.p.p. alla rinnovazione dell’audizione in contraddittorio del teste già udito in sede incidentale (v. infra § 3.3.).

Particolarmente rilevante è la norma che prevede il riconoscimento del diritto ad essere informati.

Tale diritto, secondo l’art. 4 della decisione sorge in capo alla vittima fin dal primo momento in cui la stessa entra in contatto con le autorità. Viene previsto che le informazioni siano fornite in una lingua generalmente compresa e siano utili ad indicare l’area di tutela disponibile per l’offeso. Si chiarisce che devono essere fornite informazioni sui servizi e le organizzazioni di assistenza, nonché sul tipo di tutela disponibile, sui luoghi dove è possibile sporgere la denuncia e su quali sono le procedure successive ed i presidi di garanzia circa l’assistenza legale, ... _OMISSIS_ ...ratuito ed ogni altra forma di assistenza durante il procedimento penale.

Si prevede infine che si indichino alla vittima le opportunità di ottenere il risarcimento ed i “meccanismi” utili per tutelare i propri interessi. Più specificamente si prevede che la vittima debba essere informata degli esiti processuali (se lo desidera), salvo nei casi in cui la conoscenza degli stessi (che implica una discovery) sia idonea a pregiudicare lo svolgimento dell’istruttoria. Si prevede anche...