Decisione Quadro 2001/220/GAI e tutela della vittima: debolezze del sistema italiano, formazione della prova dichiarativa

Le carenze del nostro sistema Il quadro emergente dalla normativa sovranazionale e dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo evidenzia le carenze strutturali del nostro sistema processuale con riferimento alla tutela della vittima. In particolare:
nella fase delle indagini preliminari la protezione del diritto alla vita attraverso la tempestiva ed appropriata imposizione di cautele penali, evidenzia la carenza di sistemi di controllo sulle inerzie del pubblico ministero, con particolare riferimento alle inerzie circa le iniziative cautelari (con riguardo alle inerzie circa la richiesta di incidente probatorio sollecitato dall’offeso v. infra § 6.6.);
la previsione della remissione di querela per alcuni reati, come quello di atti persecutori appare in contrasto con il diritto delle vittime ad essere protette efficacemente; gli offesi da reati che si consumano nell’ambito di relazioni abituali (o familia... _OMISSIS_ ...rché soggiogati, sono inclini alla ritrattazione e, prima ancora, alla remissione della querela; tali vittime sono di regola in uno stato di sudditanza psicologica nei confronti dell’offender e la richiesta di porsi (da sole) e con costanza “contro” l’autore del reato è (spesso) inesigibile;
la costituzione di parte civile – con la trasformazione dell’offeso in parte processuale che “reagisce” con il giudice – appare possibile solo nella fase dell’udienza preliminare; durante le indagini, la persona offesa può invece tutelare il proprio interesse alla cautela ed alla completa e tempestiva raccolta della prova, solo attraverso istanze al pubblico ministero, interprete assoluto (perché non controllato) delle esigenze della vittima.
Tutela della vittima e formazione della prova dichiarativa I problemi maggiori in tema di tutela delle vittime da reato si registrano tuttavia nell&rsquo... _OMISSIS_ ...mazione della prova dichiarativa.

Al riguardo è diffusa tra gli operatori una sensazione di depotenziamento dell’effettività del valore probatorio della testimonianza quando la stessa viene assunta a distanza di diversi anni dall’accadimento dei fatti che il teste è chiamato ad evocare. I limiti del nostro sistema di formazione della prova dichiarativa si manifestano – e vengono percepiti – con maggiore evidenza proprio nel caso delle audizioni dei testi cd. “deboli”, ovvero delle (presunte) vittime di reato, quando queste sono chiamate ad evocare l’evento-fonte del trauma.

La evoluzione della giurisprudenza e degli studi di psicologia della testimonianza hanno consentito di evidenziare l’estrema complessità del processo di formazione della testimonianza della vittima vulnerabile [1].

Le difficoltà trovano il loro acme nella audizione del minore in età pre-scolare: in tal caso, i... _OMISSIS_ ...ssi alla assunzione ed alla valutazione della testimonianza si intrecciano con quelli di gestione della prova scientifica, ovvero degli accertamenti psicodiagnostici che di norma , vengono disposti sul minore-teste.

Le dichiarazioni accusatorie provenienti da vittime traumatizzate difficilmente sono immediatamente esaustive. Esse emergono a seguito di faticosi itinerari di rivisitazione e superamento del trauma patito. In genere sono rese nella inconsapevolezza degli effetti processuali che producono. Appaiono dunque frammentarie, simboliche, non veritiere (per timore, vergogna, soggezione, induzione). È raro che la vittima conceda immediatamente ed in un’unica soluzione la intera rappresentazione dei fatti per cui si procede, dato che essa dovrà confrontarsi con gli effetti del trauma (primario) originato dal fatto denunciato e con gli esiti del trauma (secondario) scaturente dal processo.

Le dichiarazioni rese saranno dunque condizi... _OMISSIS_ ...o;affidamento (o dal rifiuto) maturato nei confronti dell’autorità procedente durante un percorso giudiziario che si intreccia e confonde con quello psicologico di rielaborazione del trauma.

Il merito dell’approfondimento compiuto dalla psicologia in materia di testimonianza (in genere e) del minore (in particolare) risiede essenzialmente nel fatto di avere evidenziato, da un lato, come i meccanismi del ricordo siano influenzati dal setting della audizione (e, principalmente, dal rapporto con l’intervistatore) e, dall’altro, come la testimonianza si presenti, di regola, non omogenea in occasione delle varie audizioni: si assiste allo sviluppo di una “progressione dichiarativa”, che si snoda attraverso le fasi processuali, spesso (anche se non sempre) in coerenza con il percorso di (accresciuto o, talvolta, diminuito) affidamento del dichiarante alla autorità giudiziaria.

Tale modalità di emersione del rico... _OMISSIS_ ...armente evidente nel caso del minore (presunta) vittima di abusi sessuali, ma è riconoscibile anche nel comportamento testimoniale di molti offesi, quando sono chiamati ad evocare un evento-reato di natura traumatica.

Si assiste ad una visibile differenziazione dei comportamenti dei testi in relazione al rapporto che gli stessi hanno con l’evento che sono chiamati ad rieditare in sede giudiziale. La deposizione assume caratteristiche diverse a seconda che il dichiarante abbia consapevolmente “partecipato” al fatto (come nel caso di un imputato di reato connesso), o abbia, invece, patito dal fatto un trauma “diretto” (persona vittima di violenza o di estorsione) o “indiretto” (teste oculare di un evento violento). Diversa è la posizione del teste “indifferente”, ovvero di colui che non è coinvolto nell’evento chiamato a rievocare (la psicologia della testimonianza avverte, al riguardo, sulle partic... _OMISSIS_ ...onnesse alla rievocazione del ricordo effettuata da tali dichiaranti “neutri”).

Il nodo problematico maggiore è la gestione del bilanciamento tra la tutela dei diritti dell’imputato, che passa attraverso la difesa del presidio del contraddittorio e, la tutela della vittima-testimone.

La presa in carico degli interessi in conflitto della vittima e dell’accusato nel tentativo di effettuare un bilanciamento che porti (solo) alla ragionevole compressione, ma non alla elisione dei diritti vantati da ognuno, conduce a rilevare che il metodo del confronto diretto, face to face, cardine del processo accusatorio, oltre che ad entrare in diretta frizione con i diritti dell’offeso, si presenta non del tutto adeguato a garantire una testimonianza attendibile. Il contatto della vittima con l’accusato può porre infatti l’offeso in condizione di soggezione (se non di intimidazione) ed interferire con la genuinità d... _OMISSIS_ ...e. La vittima- testimone, a causa della tensione emotiva con l’imputato, rischia di patire dal contraddittorio oltre che pervasivi effetti di “vittimizzazione” secondaria o “da processo”, anche traumi direttamente incidenti sulla riedizione del ricordo, cui può conseguire un danno sulla formazione della prova testimoniale [2].

La consolidata scelta del contraddittorio come sistema processuale di garanzia per la difesa dei diritti dell’imputato, al quale non può essere negata la possibilità di sottoporre ad esame la fonte delle accuse, deve dunque fare i conti con la difficile compatibilità del metodo del confronto diretto con la tutela dei diritti della vittima “vulnerabile”. Da ultimo deve essere rilevato che la inadeguatezza degli strumenti endoprocessuali di tutela della vittima incide in modo significativo non solo sulla formazione della prova, ma anche – indirettamente – sulla stessa possibi... _OMISSIS_ ...ire molti crimini (invisibili), la cui emersione dipende dalla volontà di denuncia degli offesi.

Spesso la vittima effettua un (personale) bilanciamento tra il “costo” del trauma processuale ed il “beneficio” della persecuzione del reo che si risolve nella mancata denuncia. Il che ha effetti gravi per l’efficacia del sistema, sia perché ad essa consegue la mancata persecuzione del reato, sia perché. quando la rinuncia al procedimento penale proviene da vittime di reati di criminalità organizzata, la forza di intimidazione espressa trova nella rinuncia della vittima un importante conferma.

La normativa sovranazionale, ed in particolare la decisione quadro del 15 marzo 2001, costituisce, ancora una volta, il punto di riferimento anche per il giudice nazionale nella gestione del bilanciamento tra diritto dell’imputato ad essere giudicato in esito ad un processo equitable e diritto della vittima ad essere tutelata.