La Decisione Quadro 2001/220/GAI: la tutela della vittima nel procedimento penale

Il nostro processo, di matrice marcatamente accusatoria, garantisce in modo penetrante e diffuso i diritti dell’imputato, ma lascia “in ombra” i diritti delle vittime.
Ciononostante gli offesi da reato entrano a far parte del procedimento, costituendone un elemento essenziale, fin dalla fase delle indagini, anche se non godono di un adeguato sistema di tutela e di garanzie.

Il diritto al processo “equo” è pacificamente riconosciuto al solo imputato, mentre la vittima “vive” ai margini del procedimento, patendo carenze di informazione e di prerogative, che appaiono particolarmente evidenti durante le indagini, ma che sono presenti anche nelle altre fasi processuali. Le indicazioni che provengono dalla normativa sovranazionale – ed in particolare dalla decisione quadro 2001\220 GAI, – impongono una seria riflessione sui limiti del nostro sistema processuale e sulla distanza dello stesso dagli stand... _OMISSIS_ ...indicati dalla normativa europea.

I diritti delle vittime sono ribaditi, come vedremo, anche in alcune rilevanti pronunce della Corte EDU che individuano nell’art. 2 (diritto alla vita) e nell’art. 6 (diritto all’accesso ad un Tribunale) della Convenzione di Roma i presidi di tutela per i diritti degli offesi da reato.

A margine, si rileva che è diffusa e crescente la sensibilità per un diritto della vittima alla partecipazione al processo ed al suo equo svolgimento, a prescindere dall’“incidente” della costituzione di parte civile, finalizzato all’ottenimento di un ristoro in denaro. Tale tendenza, costringe ad interrogarsi sulle finalità della giurisdizione penale e sulle distonie della sua attuale struttura rispetto alla percezione collettiva, incline alla identificazione del processo come il luogo del ristoro morale dell’offeso conseguente alla punizione del colpevole.

Ad og... _OMISSIS_ ...oni della normativa europea e della giurisprudenza sovranazionale costituiscono i “fari” cui l’interprete nazionale deve guardare nella gestione della posizione dell’offeso nel procedimento penale.

Si chiede al giudice una costante e competente operazione di interpretazione conforme, che consenta di individuare strumenti di tutela dell’offeso coerenti con le indicazioni della normativa europea. L’obiettivo è da un alto quello di valorizzare il processo come strumento di tutela della vittima e, dall’altro quello di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria. Sullo sfondo c’è l’esigenza estendere le garanzie del processo “equo” anche all’offeso da reato [1].

Due le “macroaree” nell’ambito della quali appare evidente la necessità di rivedere in modo critico i rapporti tra vittima e processo, al fine di garantire la tutela sostanziale dei diritti d... _OMISSIS_ ...LF|
La prima è l’area della formazione della prova dichiarativa proveniente dalla vittima: l’offeso, se non adeguatamente tutelato, è esposto al “trauma da processo” connesso alla riedizione giudiziale dell’evento traumatico primario e rischia di non fornire un contributo genuino, utile al migliore sviluppo del procedimento. La seconda è l’area delle misure cautelari, in particolare di quelle dirette alla protezione della (incolumità) della vittima da reato, prima e durante il processo.

Sullo sfondo il rilevante tema della tutela delle prerogative della vittima finalizzate a consentire la sua partecipazione effettiva al processo, coerente con i diritti ed le aspettative riconosciuti dalla normativa sovranazionale: il diritto all’informazione, il diritto alla corretta e tempestiva formazione della prova, il diritto alla protezione effettiva della incolumità attraverso l’esecuzione di misure cautelari ... _OMISSIS_ ...LF|
Nell’ordinamento interno si è registrata una significativa modifica del sistema delle cautele, attraverso l’introduzione di misure ricalcate sugli ordini di protezione del processo civile.

La finalità di tali misure è la tutela di vittime determinate: il che costituisce una sorta di rivoluzione copernicana del sistema cautelare e segnala una nuova attenzione per i diritti degli offesi: al centro della “cautela” è posto il singolo, la vittima specifica e non l’intera collettività . Le misure in questione (previste dagli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p.) appaiono infatti dirette (solo) ad evitare i contatti tra l’indagato ed la vittima (ed, al più, i suoi familiari) ed appaiono finalizzate ad evitare la reiterazione della condotta nei confronti di una persona determinata.

Discusso è il grado di effettività di tali misure, di impronta “monitoria”, la cui efficacia dipende dalla collabo... _OMISSIS_ ...quo;indagato e dal suo potere di autodisciplina. In ambito europeo è allo studio la direttiva che dovrebbe consentire l’emissione dell’ ordine di protezione europeo idoneo ad estendere la misura di protezione in ogni stato dell’ Unione in cui la vittima intenda risiedere o soggiornare. La destinazione alla protezione individuale delle misure in questione importa e traduce nel nostro sistema processuale il diritto dell’offeso ad essere “protetto” (anche) attraverso l’imposizione di cautele penali individuato dalla Corte europea dei diritti umani come una declinazione del diritto alla vita (art. 2 Convenzione EDU).

I giudici di Strasburgo hanno infatti ravvisato una violazione dell’art. 2 della Convenzione in un caso in cui non era stata protetta una donna che si era rivolta a più riprese all’autorità giudiziaria ed era stata, infine, uccisa nell’ambito di una interminabile vicenda di violenza dome... _OMISSIS_ ... C. Edu, sentenza OPUZ c. Turchia del 19 giugno 2009 [2]).

In tale frangente, è stato riconosciuto un diritto dell’offeso ad essere protetto attraverso l’applicazione di misure cautelari appropriate e tale diritto è stato ricondotto all’interno del più ampio alveo di tutela previsto dall’art. 2 della Convenzione, che garantisce il diritto alla vita [3].

Nel caso in questione si è ritenuto che il ritiro della querela è un evento prevedibile e, di norma, riconducibile alle pressioni dell’indagato, che non può essere posto nelle condizioni di disattivare l’obbligo dello Stato di proteggere la vita attraverso l’imposizione di cautele appropriate. Secondo la Corte di Strasburgo, tenuto conto della gravità degli illeciti il pubblico ministero «avrebbe dovuto proseguire nella sua attività nonostante la rimessione della querela da parte della vittima» e garantite la protezione della vita attrav... _OMISSIS_ ...plicazione di misure adeguate.

Su questo punto la direttiva in materia di repressione della tratta degli esseri umani e di protezione della vittime (Direttiva 2011-36 UE) all’art. 9 espressamente prevede che «gli stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l’azione penale relative ai reati di cui agli artt. 2 3 non siano subordinate alle dichiarazioni o all’accusa formulate dalla vittima ed il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta le proprie dichiarazioni»: ancora una volta autorevolmente si evidenzia la fisiologica inattendibilità della ritrattazione delle vittime e si invita l’accusa a non “centrare” i procedimenti sulla testimonianza dell’offeso.

Il diritto alla tutela della vita attraverso il (tempestivo) ricorso a misure cautelari si distingue infatti nettamente dalla pretesa del privato alla “punizione” dell’autore ... _OMISSIS_ ...rova la sua rappresentazione processuale (eventuale) nella querela. La “forza” del diritto alla vita impone obblighi di azione stringenti e tempestivi che evidentemente non possono essere “condizionati” dalla volontà della vittima. Accanto al diritto alla tempestiva applicazione di cautele appropriate si delinea il diritto della vittima alla tempestiva acquisizione della prova ed, in modo implicito, alla verifica che può (deve?) essere effettuata sulla azione investigativa del pubblico ministero.

Al riguardo si rileva come nel nostro sistema la persona offesa, nella fase delle indagini, ha alcune rilevanti prerogative, come la facoltà di chiedere al pubblico ministero l’incidente probatorio, o il diritto di essere coinvolta nel confronto pre-processuale previsto dall’art. 360 c.p.p. in caso di accertamenti irripetibili.

L’offeso non è, tuttavia, destinatario dell’avviso ex art. 415 bis. c.p.p. ... _OMISSIS_ ...è posto nelle condizioni di indicare, previa visione delle prove raccolte, elementi di prova essenziali (forse, dalla stesso unicamente conosciuti).

Del pari, l’offeso non ha alcun potere per reagire al diniego del pubblico ministero di chiedere l’esperimento dell’incidente probatorio (sul punto è stata recentemente emessa dalla Corte di Giustizia UE una pronuncia che ha ritenuto compatibile il sistema nazionale con le garanzie indicate dalla decisione quadro: § 6.6.). Ci si chiede, allora, se il nostro ordinamento sia sufficientemente “attrezzato” a reagire contro ingiustificate inerzie del pubblico ministero nella gestione delle misure mirate alla protezione dell’incolumità dell’offeso.

Ci si chiede, inoltre, se sia conforme al quadro sovranazionale di diritti e garanzie della vittima la scelta di assegnare, in via esclusiva, al pubblico ministero il compito di rispondere alle istanze di prote... _OMISSIS_ ...o;offeso, senza che sulla sua azione (ma soprattutto sulla sua inazione, in materia di richieste di misure cautelari o di incidente probatorio) sia possibile alcun intervento di controllo o di impugnazione da parte dell’offeso interessato.

Così come, ci si chiede, per altro verso, se la previsione della facoltà di rimettere la querela in relazione a reati in grado di porre in serio pericolo la vita delle vittime, come quello di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), sia compatibile con una tutela effettiva dei diritti degli offesi. Il diritto alla protezione della vittima da reato, oltre che dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, emerge con chiarezza proprio dalla normativa europea di indirizzo e, specificamente dalla decisione quadro 2001\220 GAI.

Tale atto normativo, di (ex) terzo pilastro, si occupa di indicare agli stati membri gli obiettivi da attuare per armonizzare i sistemi penali in punto di tutela degli intere... _OMISSIS_ ...ma, individuando una serie di diritti e di cautele che consentono di intravedere una sorta di “statuto” europeo della vittima da reato. Sono individuati diritti di informazione, di assistenza e di protezione dagli effetti negativi del processo con particolare riferimento ai diritti delle vittime con caratteristiche di vulnerabilità.