L'adeguamento dell'Italia agli obblighi comunitari e internazionali contro la corruzione privata

Facendo riferimento più da vicino alla situazione italiana sono evidenti dunque persistenti distonie e frizioni tra gli obblighi assunti in via convenzionale e gli adempimenti interni, come è stato già ricordato per gli adempimenti necessari all’attività di contrasto alla corruzione nel settore privato.

In questo contesto assume una particolare rilevanza l’applicazione nell’ordinamento italiano del principio di interpretazione conforme e di quello di specialità, in particolare ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione all’Unione europea.

Per quanto riguarda la normativa italiana, occorre ricordare che nei casi di corruzione internazionale sono applicabili le misure cautelari interdittive previste dall’articolo 322 bis del codice penale (modificato anche al fine di tenere conto della ratifica, con legge 3 agosto 2009 n. 116, della Convenzione Onu contro la corruzione), a condizione che ... _OMISSIS_ ...oinvolgimento, nella fase di esecuzione delle misure, di organismi di uno Stato estero sui quali il giudice italiano non ha giurisdizione.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato tale principio tenendo conto della necessità perseguita con il Dlgs 231/2001 sulla «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», di applicare sanzioni efficaci nella lotta alla corruzione internazionale [1].

Nella fattispecie concreta la Procura della Repubblica di Milano aveva fatto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di applicare misure interdittive nei confronti di Eni e Saipem per i contratti stipulati con la compagnia petrolifera nigeriana. Un problema ulteriore sarà quello di individuare le modalità attraverso le quali potranno essere applicate in concreto le misure in es... _OMISSIS_ ...o estero.

Uno stimolo all’introduzione di un meccanismo sanzionatorio del fenomeno della corruzione tra privati va sicuramente ricercato, inoltre, in Italia nel crescente fenomeno della privatizzazione di enti una volta pubblici come l’ Enel, le Ferrovie dello Stato, le Poste Italiane, in cui soggetti privati ricoprono posizioni comunque molto rilevanti all’interno di un settore economico strategico per gli interessi pubblici [2].

Attualmente nell’ordinamento italiano sono previste alcune ipotesi riconducibili al tema della corruzione tra privati, nell’ambito delle società commerciali con l’art. 2635 c.c. (così come riformato dal D. Lgs. n. 61 del 2002), la cui fattispecie è denominata «infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità» [3].

In realtà la disciplina introdotta dall’art. 2635 c.c. si allontana in modo sensibile dalle indicazioni fornite dagli orga... _OMISSIS_ ...onali, dove la fattispecie criminosa è legata piuttosto alla tutela della libera concorrenza, che alla salvaguardia di interessi di natura patrimoniale [4]) [5]). L’intestazione finale della nuova normativa risponde comunque anche alla volontà del legislatore interno di distinguere la nuova fattispecie dal modello pubblicistico di corruzione, previsto nell’ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione (art. 318 e seg. c.p.) [6]; la norma non riesce a rispondere alle esigenze e alle finalità legate alla incriminazione delle condotte di corruzione nel settore privato, ma la sua perseguibilità a querela di parte e l’applicabilità circoscritta ad alcune specifiche categorie di soggetti per fatti commessi nella gestione di società di capitali, o comunque di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell’UE, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ex art. 116 d.lvo n. 58/198, ne limitano fortemen... _OMISSIS_ ...icazione , ad esempio nei confronti di enti privati a struttura non societaria, che pure la Decisione Quadro del 2003 ricomprende nell’ambito della sua operatività. Occorre ricordare, sotto quest’ultimo profilo l’art 135 in materia di “Reati societari” secondo il quale «Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria».

Peraltro l’utilizzazione del concetto di “nocumento” sembra valorizzare la lesione di interessi ricompresi, seppur in via generale, all’interno di una categoria dove opera il carattere della patrimonialità della valutazione, seppure il termine di “utilità” sembrerebbe invece fare riferimento a vantaggi non strettamente economici [7], con riferimento all’oggetto della condotta. Il reato ha comunque una st... _OMISSIS_ ...ggettiva, riprendendo la generale disciplina prevista per le fattispecie penali relative alla corruzione a pubblico ufficiale.

Tra le disposizioni comunque riconducibili alla materia in questione occorre altresì ricordare l’art. art. 30 T.U.B, in precedenza disciplinato dall’art. 178 TUF. concernente le ipotesi di “Compensi illegali” secondo cui «Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione contabile compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro duecentosette a euro milletrentatre. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione contabile che hanno corrisposto il compenso non dovuto».

... _OMISSIS_ ...uo;analoga fattispecie di reato prima disciplinata soltanto nel TUF, la nuova ipotesi delittuosa è applicabile a tutti i casi di revisione legale, in quanto non distingue in base alla natura del soggetto sottoposto a revisione.

La fattispecie illecita si configura quale reato di pericolo presunto, diretto a tutelare la correttezza e la trasparenza dei rapporti economici esistenti tra la società di revisione legale e quella presso cui quest’ultima svolge l’incarico, nonché più nello specifico l’indipendenza dell’attività di revisione rispetto a forme di retribuzione non dovute e illegali, in quanto volte a favorire la commissione di atti contrari all’ufficio del revisore. Per questo motivo, si tratta di un reato che si trova in rapporto di specialità con il reato di corruzione dei revisori di cui all’art. 28, co. 2. T.U.B.

È innegabile comunque che gli interventi adottati nel corso della XVI legislatur... _OMISSIS_ ...e atteggiamenti contraddittori da parte del legislatore italiano in merito all’adozione degli strumenti giuridici interni necessari a dare attuazione nazionale alle disposizioni comunitarie e internazionali.

Dal punto di vista amministrativo non sembra in linea con gli interventi richiesti dalle istituzioni internazionali la scelta di sopprimere [8] l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione (Alto Commissario anticorruzione) trasferendone le funzioni al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione – Dipartimento della funzione pubblica [9].

È stato così creato il Servizio anticorruzione e trasparenza del Dipartimento della funzione pubblica, che come l’organo precedentemente previsto limita la propria attività a quest’ultimo ambito, ma sul quale è lecito porsi più di qualche ragi... _OMISSIS_ ...in ordine al soddisfacimento dell’esigenza di potenziare e rendere più autonoma un’attività precedentemente comunque già svolta «alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri» ed ora trasferita all’interno proprio del Ministero stesso da cui promanano le attività da controllare.

La soluzione adottata non sembra dunque in linea con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia e con l’impegno di adeguarsi pienamente alla Convenzione di Merida, in cui l’art. 6 comma 2 prevede che: «Each State Party shall grant the body or bodies referred to in paragraph 1 of this article [that prevents corruption] the necessary independence (…) to enable the body or bodies to carry out its or their functions effectively and free from any undue influence.

The necessary material resources and specialized staff, as well as the training that such staff may required to ... _OMISSIS_ ... functions, should be provided».