Recepimento della Decisione Quadro 2003/568/GAI e cooperazione internazionale

Il quadro che emerge dal Rapporto della Commissione europea è dunque un quadro con poche luci e molte ombre. Sul fronte dell’attuazione della decisione quadro 2003/568/Gai sono molti gli Stati che segnano il passo: solo Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Irlanda, Cipro, Portogallo, Finlandia e Regno Unito hanno trasposto l’atto correttamente (COM(2011) 309). Altri Paesi, inclusa l’Italia, hanno, come si è visto, una situazione a macchia di leopardo, con alcune norme recepite e altre recepite male o del tutto ignorate, che rendono difficile un effettivo contrasto alla corruzione nel settore privato.

Per questo la Commissione europea il 6 giugno 2011 ha adottato anche un pacchetto di misure per fronteggiare la corruzione dopo aver fatto il punto sulla situazione all’interno dei Paesi membri. È stato ormai accertato (v. sub 1) che la piaga della corruzione costa all’economia Ue 120 miliardi di euro l’anno, che rapp... _OMISSIS_ ...;1% del PIL dell’Unione europea. La commissione si è quindi posto il problema di rendere concreta l’operatività degli strumenti internazionali, in modo tale da superare in particolare la lentezza dei singoli Stati membri nell’attuazione effettiva delle regole internazionali.

Se facciamo riferimento all’Italia, d’altra parte emerge che lo Stato italiano non ha ancora ratificato né la Convenzione di diritto penale, né quella di diritto civile sulla corruzione, adottate dal Consiglio d’Europa, nonostante i d.d.l. approvati dal Governo Prodi nel 2007 per la corruzione penale e dal Governo Berlusconi nel 2009 per la corruzione civile d.d.l. 1880/S. [1]. Per rafforzare la lotta alla corruzione, dunque la Commissione ha predisposto un nuovo sistema di monitoraggio: a partire dal 2013 Bruxelles pubblicherà la relazione anticorruzione, coordinandosi con gli altri organismi di controllo internazionale. In vista anche la partecipa... _OMISSIS_ ... di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione (GRECO) [2]) [3].

È in questo contesto che gli Stati membri hanno dato alla Commissione un mandato politico al fine di sviluppare una strategia comune contro la corruzione. Il programma di Stoccolma, sottoscritto da tutti gli Stati membri, fissa le priorità dell’Unione europea per lo spazio di libertà sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014. Il primo obiettivo consiste nella scelta di pubblicare ogni tre anni a partire dal 2013 un rapporto contenente le valutazioni sui progressi compiuti dai singoli governi nel prevenire e ridurre la corruzione. All’interno del programma di Stoccolma inoltre verranno compiute dalla Commissione proposte concrete per rafforzare i requisiti anticorruzione, fissare altre condizioni anticorruzione e garantire una più stretta collaborazione con le agenzie UE.

Nel rapporto annuale del 20 aprile 2011 [4]sullo stato di attuazione della Co... _OMISSIS_ ...1 novembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, che l’Italia ha ratificato con legge 29 settembre 2000 n. 300 e con il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, con il quale è stato introdotto, nel nostro ordinamento, il principio della responsabilità delle persone giuridiche, poi esteso anche ad altri settori, il Segretario generale dell’OCSE (l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) [5] Gurria ha affermato che il problema della corruzione internazionale d’altra parte deve essere ormai individuato come una delle cause principali della mancata crescita economica in molti Paesi..

Nel rapporto viene evidenziato che, nel 2010, solo in 5 Stati sui 38 Paesi che hanno ratificato la Convenzione, sono state imposte sanzioni a persone fisiche e giuridiche, malgrado ben 260 inchieste siano ancora aperte negli Stati membri. Dal 1999, 199 persone fisiche e 91 perso... _OMISSIS_ ...ono state destinatarie di sanzioni conseguenza di condanne per corruzione transnazionale. Ma nella maggior parte degli Stati parti non sono mai state adottate sanzioni. Per quanto riguarda l’Italia sono state condannate 21 persone fisiche e 18 persone giuridiche. La visita annuale per l’Italia è fissata per dicembre 2011.

L’attività di cooperazione internazionale La progressiva crescente rilevanza della necessità di reprimere il fenomeno che nella cultura anglosassone viene definito della “private commecial bribery” è stato dunque oggetto di sempre più numerosi interventi comunitari e internazionali, che hanno anche l’obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale attraverso l’armonizzazione della disciplina esistente tra i vari Stati, a partire dalla finalità, per quanto riguarda l’Unione europea in particolare, di creare e rendere effettivamente operativo uno spazio giudiziario europeo di giustizia... _OMISSIS_ ...ibertà, cui l’approvazione del Trattato di Lisbona ha fornito indubbiamente un ‘ulteriore innegabile spinta propulsiva.

Di corruzione privata si occupa ancora, in un ambito di cooperazione intergovernativa europea più ampio di quello dell’Unione, cioè quello del Consiglio d’Europa, la Convenzione penale sulla corruzione, che tra l’altro definisce i soggetti coinvolti; dispone obblighi statali di incriminazione, con l’adozione di adeguate sanzioni e misure; si estende appunto anche al settore privato e si occupa di responsabilità degli enti; organizza la cooperazione in materia fra autorità competenti dei vari Stati contraenti [6].

Viene preso in considerazione anche il “trading in influence” che riguarda la previsione dell’art. 12, dove si obbligano i Paesi contraenti ad adottare «such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its dom... _OMISSIS_ ... committed intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone who asserts or confirms that he or she is able to exert an improper influence over the decision-making of any person referred to in Articles 2, 4 to 6 and 9 to 11 in consideration thereof, whether the undue advantage is for himself or herself or for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or the promise of such an advantage, in consideration of that influence, whether or not the influence is exerted or whether or not the supposed influence leads to the intended result».

Un Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione è stato adottato con lo scopo di estenderne il campo di applicazione agli arbitri in materie come quella civile e commerciale, nonché ai giurati [7].

Connesso alla Convenzione penale è un altro strumento pattizio elaborato dal Consiglio d’Europa: ... _OMISSIS_ ...civile sulla corruzione, che ai fini dell’organizzazione di procedimenti adeguati in materia di risarcimento danni obbliga gli Stati contraenti a prevedere nel proprio ordinamento: «effective remedies for persons who have suffered damage as a result of acts of corruption, to enable them to defend their rights and interests, including the possibility of obtaining compensation for damage» (art. 1).

La definizione di corruzione ai fini della Convenzione comprende: «requesting, offering, giving or accepting, directly or indirectly, a bribe or any other undue advantage or prospect thereof, which distorts the proper performance of any duty or behaviour required of the recipient of the bribe, the undue advantage or the prospect thereof» (art. 2). Significativa appare la disposizione di cui all’art. 8, sulla validità dei contratti, ai sensi della quale: «1. Each Party shall provide in its internal law for any contract or c... _OMISSIS_ ...ract providing for corruption to be null and void. 2. Each Party shall provide in its internal law for the possibility for all parties to a contract whose consent has been undermined by an act of corruption to be able to apply to the court for the contract to be declared void, notwithstanding their right to claim for damages».

L’art. 9 prevede che sia disposta negli ordinamenti nazionali «appropriate protection against any unjustified sanction for employees who have reasonable grounds to suspect corruption and who report in good faith their suspicion to responsible persons or authorities». Secondo l’art. 10, sui bilanci e la verifica dei conti: «1. Each Party shall, in its internal law, take any necessary measures for the annual accounts of companies to be drawn up clearly and give a true and fair view of the company’s financial position. 2. With a view to preventing acts of corruption, each Party shall provide in ... _OMISSIS_ ...w for auditors to confirm that the annual accounts present a true and fair view of the company’s financial position». Si interviene inoltre, fra l’altro, anche qui in materia di cooperazione internazionale fra autorità competenti degli Stati contraenti.

Rispetto a questi ultimi strumenti pattizi, elaborati dal Consiglio d’Europa e tutti internazionalmente in vigore (la Convenzione penale dal 1° luglio 2002; il Protocollo addizionale del 1° febbraio 2005; la Convenzione civile del 1° settembre 2003), l’Italia non ha ancora provveduto alla stipulazione, pur avendoli da tempo firmati (rispettivamente il 27 febbraio 1999; il 15 maggio 2003; il 4 novembre 1999). Anche in questo caso, in generale, come in relazione alla decisione quadro dell’Unione europea 2003/568/GAI, si tratta della difficoltà a decidere in ordine all’adeguamento dell’ordinamento italiano a disposizioni tutte fra l’altro relati... _OMISSIS_ ...one privata.

Queste considerazioni trovavano una ulteriore conferma, almeno fino al novembre 2009, nella mancata entrata in vigore (dopo la firma nel 2003) per il nostro Paese della stessa Convenzione (universale) di Merida – anch’essa come visto contenente regole sulla corruzione nel settore privato; tuttavia anche dopo l’approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Merida la situazione non appare mutata in modo sostanziale in quanto nella legge di autorizzazione non si fa alcun riferimento alle misure da introdurre nell’ordinamento interno con riferimento alla fattispecie della corruzione privata [8].

È stato sottolineato come l’assenza di stipulazione italiana alla Convenzione civile potrebbe spiegarsi con il dubbio sull’opportunità di introdurre una responsabilità specifica, compresa quella dello Stato (art. 5), per atti di corruzione, oltre alla necessità di rivedere ... _OMISSIS_ ...alativa alla materia del falso in bilancio con riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 10 della Convenzione stessa [9].