La Decisione Quadro 2003/568/GAI: relazione di valutazione

la relazione di valutazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio Con la relazione di valutazione - che fa seguito ad una precedente valutazione del 2007 (COM (2007) 328 def. – la Commissione ha ritenuto ancora insoddisfacente il livello di recepimento della decisione quadro nelle varie legislazioni nazionali, specie per quel che attiene ad alcuni aspetti delle disposizioni di cui agli artt. 2 (che definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato) e 5 (responsabilità delle persone giuridiche).

Come è noto, infatti, a norma dell’articolo 9, par. 1, della decisione quadro, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle sue disposizioni entro il termine del 22 luglio 2005.

Per quanto riguarda, in particolare, la legislazione italiana, la Commissione ha rilevato, in relazione al reato di corruzione attiva di cui all’art. 2, par... _OMISSIS_ ...he il nostro sistema non contempla l’offerta di un indebito vantaggio, omette gli intermediari e le persone che lavorano nel settore privato e tralascia il riferimento a qualsiasi parte terza quale destinataria dell’indebito vantaggio, mentre in relazione al reato di corruzione passiva di cui all’art. 2, par. 1, lett. b), ha osservato che il nostro ordinamento non contempla gli intermediari, tralascia il riferimento ad un terzo quale destinatario dell’indebito vantaggio ed omette sia l’aggettivo “lavorative”, sia il verbo “sollecitare” utilizzato riguardo ad un indebito vantaggio.

Infine, per quel che attiene al recepimento della disposizione di cui all’art. 5 della decisione quadro – che disciplina la responsabilità delle persone giuridiche in rapporto alla corruzione sia attiva che passiva, stabilendo che gli Stati membri devono assicurare che le persone giuridiche siano dichiarate respon... _OMISSIS_ ...leciti di corruzione commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che «agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica» – la relazione della Commissione pone in evidenza che solo due Stati membri (tra cui l’Italia) non hanno ancora provveduto all’adeguamento, mentre quindici Stati membri vi hanno dato piena attuazione ed altri otto lo hanno recepito solo parzialmente.

La Commissione conclude la sua relazione ricordando l’importanza della lotta alla corruzione nel settore privato ed esortando gli Stati membri ad adottare quanto prima tutte le misure necessarie in tal senso e, facendo seguito agli obiettivi delineati dal Programma di Stoccolma, raccomanda l’adesione dell’Unione al GRECO (Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione), unitamente alla creazione di un meccanismo di relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione [1].

Come è... _OMISSIS_ ... è stato istituito nel 1999 dal Consiglio d’Europa per “migliorare la capacità dei suoi membri di contrastare la corruzione monitorando, attraverso un processo dinamico di valutazione reciproca e di pressioni tra pari, la conformità agli impegni assunti in questo campo”. Attualmente il gruppo è composto da 49 membri (48 Stati europei e gli Stati Uniti d’America).

Tenuto conto delle accresciute competenze dell’Unione europea e dell’esigenza di una politica generale dell’UE di lotta alla corruzione, l’adesione al GRECO è considerata dalla Commissione una tappa importante nel percorso verso il raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di Stoccolma.

Le modalità concrete di partecipazione dell’Unione europea al GRECO (per esempio, la forma di partecipazione, la partecipazione negli organi del Consiglio d’Europa, gli accordi pratici, il contributo al bilancio) dovranno essere... _OMISSIS_ ...egoziate con il gruppo. A tal fine, la Commissione ha chiesto al Consiglio di autorizzare l’avvio delle trattative per la partecipazione dell’Unione europea al GRECO ed ha invitato gli Stati membri a sostenere con tutti i mezzi, all’interno del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, domanda di partecipazione dell’Unione [2].

Analisi dell’articolo 2 – Corruzione attiva e passiva nel settore privato L’articolo 2 è una disposizione fondamentale della decisione quadro, perché definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva allorché sono compiute nell’ambito di attività professionali, svolte all’interno di organizzazioni che perseguano uno scopo di lucro o che operino senza scopo di lucro, (art. 2, par. 1)

La possibilità di limitare l’ambito di applicazione del reato da parte degli Stati membri alle condotte che comportano distorsioni di concorrenz... _OMISSIS_ ...rsquo;acquisizione di beni o servizi commerciali, pure previsto nella decisione quadro, è stata utilizzata solo da quattro Stati, tra cui l’Italia, ma la scadenza del termine di validità delle stesse fissato nel giugno 2010 e la contestuale decisione del Consiglio di non prorogarne la validità, hanno comportato l’invito da parte della Commissione europea di invitare gli Stati membri interessati a modificare la loro legislazione nazionale .

Alla data del 6 giugno 2011 solo nove Stati membri hanno correttamente attuato tutti i principi contenuti nella decisione quadro [3]. Le difficoltà maggiori sono state trovate nel dare attuazione piena alle prescrizioni «direttamente o tramite un intermediario» e «una persona (...) che svolge funzioni direttive o lavorative» nelle legislazioni nazionali, sia nell’ipotesi di corruzione attiva che in quella di corruzione passiva.

Per quanto riguarda l’adesione... _OMISSIS_ ...oni di cui all’ articolo 2, paragrafo 1, lettera a), concernente la corruzione attiva è emerso che solo dodici Stati membri [4] rispettano tutte le sette prescrizioni della definizione di corruzione attiva. L’elemento più problematico per la corretta trasposizione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) sembra essere la copertura dell’intero ambito di applicazione delle prescrizioni “promettere, offrire o concedere” e “affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere”. [5]

Dall’analisi della Commissione è emerso che i problemi più evidenti a livello di trasposizione hanno riguardato la mancata previsione dell’offerta di un indebito vantaggio, dell’omessa previsione dell’attività degli intermediari [6], nonché delle persone che lavorano nel settore privato, tralasciando il riferimento a qualsiasi parte terza quale destinataria dell’indebito vantaggio [7] e delle... _OMISSIS_ ...elative al compimento o all’omissione di un atto in violazione di un dovere; ovvero la limitazione del reato ai casi in cui l’offerta/la promessa sia stata accettata [8].

In genere poi l’espressione «un dipendente responsabile… o una persona autorizzata» non sembra comprendere tutti i lavoratori e, di conseguenza, non è pienamente conforme alla formulazione «una persona (...) che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo».

Con riferimento all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) concernente l’ipotesi di corruzione passiva è emerso che dodici Stati membri rispettano appieno l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) [9], mentre la normativa adottata da altri nove Stati presenta lacune concernenti la figura degli intermediari, la configurazione dell’indebito vantaggio; il riferimento a un terzo quale destinatario dell’indebito vantaggio; le modalità d... _OMISSIS_ ... posizione del datore di lavoro [10].

Le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2 secondo cui il paragrafo 1 dello stesso articolo si applica alle attività professionali svolte nell’ambito di entità sia a scopo di lucro che senza scopo di lucro è stata pienamente recepita da 16 Stati membri questa disposizione [11], mentre per altri sette sarebbero necessarie spiegazioni aggiuntive [12].