L'Unione europea contro la corruzione tra privati: la Decisione Quadro 2003/568/GAI

L'iniziativa dell'Unione europea Il fenomeno della globalizzazione ha comportato negli ultimi anni un incremento degli scambi transfrontalieri di merci e servizi. Di conseguenza, i casi di corruzione nel settore privato all’interno di uno Stato membro non sono più apparsi soltanto come un problema nazionale, ma anche come un problema transnazionale, da affrontare in maniera più efficace attraverso l’adozione di un’azione comune anche a livello dell’Unione europea [1].

L’azione delle Istituzioni comunitarie trova un punto di partenza riconoscibile nell’adozione, il 27 settembre 1996, da parte del Consiglio di un atto che stabilisce un protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Il protocollo, entrato in vigore il 17 ottobre 2002, contiene definizioni di sanzioni armonizzate per i reati di corruzione. Il 26 maggio 1997 il Consiglio ha poi approvato una convenzione ... _OMISSIS_ ...otta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea ed il 22 dicembre 1998 ha inoltre adottato l’azione comune 98/742/GAI sulla corruzione nel settore privato .

Nel contesto dell’adozione di tale azione comune il Consiglio ha pubblicato una dichiarazione in cui si conveniva che l’azione comune rappresentava un primo passo a livello dell’Unione europea nella lotta contro questo tipo di corruzione e che alla luce dei risultati della valutazione prevista ai sensi dell’articolo 8, punto 2, dell’azione comune, ulteriori misure sarebbero state adottate in una fase successiva.

Così Il 13 giugno 2002 il Consiglio ha adottato la Decisione Quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nella quale la corruzione è inclusa nell’elenco dei reati che rientrano nell’amb... _OMISSIS_ ...licazione del mandato d’arresto europeo, in relazione ai quali non è richiesta una verifica preliminare della doppia incriminazione. L’obiettivo della decisione quadro è stato quello di garantire che sia la corruzione attiva sia quella passiva nel settore privato siano considerate illeciti penali in tutti gli Stati membri, e che anche le persone giuridiche possano essere considerate colpevoli di tali reati da reprimere attraverso la previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive,

E così per dare attuazione alla decisione-quadro del Consiglio europeo 2003/568/GAI del luglio 2003 in materia di corruzione nel settore privato la “Legge 25 febbraio 2008 n. 34”, avente per oggetto l’approvazione della legge comunitaria 2007, all’art. 29, ha previsto il conferimento al Governo della delega ad adottare, entro un anno dall’emanazione, i decreti legislativi necessari a disciplinare questo particolare set... _OMISSIS_ ...o in via generale la punibilità della corruzione in ambito privatistico attraverso le specifiche ipotesi sanzionatorie della corruzione “inter privatos” [2].

La legge Comunitaria 2007 disciplinava, infatti, tra le varie disposizioni, l’attuazione di decisioni quadro europee adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Tra queste, appunto, la delega al Governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo volto ad inserire, nel Codice penale, il reato di corruzione nel settore privato, in attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003. La fine anticipata della XV legislatura, non ha più consentito la sua trasfusione in un decreto legislativo.

La nuova fattispecie criminosa prevede la reclusione da uno a cinque anni per chi, nell’ambito di attività` professionali, offra o riceva un indebito vant... _OMISSIS_ ...lgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, «sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali».

La Legge Comunitaria delegava, inoltre, al Governo l’attuazione e la disciplina di altre importanti decisioni comunitarie in materia esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, della confisca di beni, strumenti e proventi di reato e della applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

Il contesto, gli obiettivi e gli strumenti previsti nella decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato In base al considerando 10 del preambolo, la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la cor... _OMISSIS_ ...tore privato, ha per obiettivo «..di garantire che sia la corruzione attiva sia quella passiva nel settore privato siano considerate illeciti penali in tutti gli Stati membri, che anche le persone giuridiche possano essere considerate colpevoli di tali reati e che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive».

Fondamentale appare dunque l’obbligo imposto agli Stati membri di qualificare come illecito penale due tipi di condotta, che possono essere inquadrati, con riferimento all’articolo 2 della medesima decisione quadro, nella fattispecie criminosa in cui un soggetto:
promette, offre o concede un indebito vantaggio a una persona operante nel settore privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere;
sollecita o riceve un indebito vantaggio oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni lavorative nel settore privato, per compiere o per ome... _OMISSIS_ ...in violazione di un dovere.
Con il trasferimento nel settore privato del concetto di corruzione il legislatore comunitario ha dunque voluto colpire in particolare quei comportamenti che, nell’ambito contrattuale, ove richiesti ad almeno uno dei due contraenti secondo predeterminate regole di condotta e/o di comportamento, in realtà se ne discostino, a seguito della richiesta di uno dei due soggetti interessati di un vantaggio ulteriore, identificabile in una promessa di vantaggio patrimoniale privato, per concludere la negoziazione o stipulare un contratto d’acquisto o effettuare servizi con una determinata società.

Poiché ancora nel 2007 l’attuazione della decisione quadro risultava molto scarsa da parte degli Stati membri, essendo solo due gli Stati che avevano correttamente recepito le sue disposizioni negli ordinamenti nazionali, ma essendo stato nelle more adottato il programma di Stoccolma, che invitava la Commissione a s... _OMISSIS_ ...olitica anticorruzione completa e a istituire un meccanismo di valutazione degli sforzi compiuti dagli Stati membri contro la corruzione, il 19 maggio 2009 la Commissione ha inviato una lettera a tutti gli Stati membri chiedendo loro informazioni aggiornate sulle misure nazionali di attuazione della decisione quadro al fine di elaborare una ulteriore relazione sull’attuazione, prevista entro il 31 dicembre 2009.

Anche per sopperire all’inerzia o alla parzialità delle informazioni fornite da alcuni Stati, sono state poi acquisite informazioni supplementari sull’attuazione della decisione quadro dall’esame delle norme in vigore, dalle relazioni del terzo esercizio di valutazione del GRECO e, in alcuni casi, dalle relazioni del gruppo di lavoro dell’OCSE sulla corruzione.

L’analisi dei dati acquisiti, che ha tenuto conto di criteri generali adottati nel 2001 per valutare l’attuazione delle decisioni qu... _OMISSIS_ ... efficacia, chiarezza e certezza del diritto, applicazione e attuazione entro il termine prescritto) [3], oltre a criteri che attengono specificamente alla decisione quadro in esame, hanno evidenziato, con riferimento agli articoli della decisione che necessitano di una legge di attuazione, una serie di criticità non facilmente superabili.