La Direttiva 2010/64/UE: traduzione di atti e materiali di prova

Il diritto alla traduzione degli atti: ambito di applicazione L’articolo 3 della Direttiva si occupa del diritto alla traduzione scritta di atti e documenti processuali.

Il comma 1 prevede che l’indagato o imputato alloglotta riceva “una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento”. A norma del comma 2, tra questi “rientrano” (lista, dunque, da considerarsi “minima”) “le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze”.

Si rinviene anche con riferimento a queste disposizioni, come già evidenziato rispetto all’art. 2 della Direttiva, una radicale diversità di impostazione rispetto alle norme del c.p.p., che pongono la traduzione in italiano di scritti redatti in lingua s... _OMISSIS_ ...nzia della comprensione da parte del giudice e delle altre parti processuali anziché a tutela della comprensione degli atti (redatti in italiano) da parte dell’indagato o imputato alloglotta.

Questa circostanza, unitamente all’esplicita menzione nell’art. 169 comma 3 c.p.p. del diritto dell’imputato straniero residente all’estero alla traduzione dell’invito ad eleggere domicilio in Italia (argomentandosi, a contrario, l’esclusione dall’obbligo di traduzione di altri atti), aveva portato la giurisprudenza assolutamente prevalente ad escludere inizialmente qualsiasi obbligo di traduzione scritta in favore dell’imputato alloglotta, affermandosi che “il diritto di farsi assistere da un interprete … è limitato agli atti orali” [2].

Era stato necessario l’intervento della Corte costituzionale per affermare che, in ossequio ad una corretta interpretazione dell’a... _OMISSIS_ ...alla luce delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia (ed in primis la C.e.d.u.) e dell’art. 24 comma 2 Cost., deve ritenersi compreso nell’obbligo di assistenza dell’interprete in favore dell’indagato anche la traduzione in tutti i suoi elementi costitutivi del decreto di citazione a giudizio (Corte cost., sent. 19 gennaio 1993, n. 10).

Nonostante l’evidente valenza generale del principio stabilito dalla Corte costituzionale, diverse sentenze di legittimità anche successive a quella della Consulta hanno ribadito il principio per il quale l’art. 143 c.p.p. va riferito ai soli atti orali [3]. Ed ancora di recente la Corte di cassazione ha escluso la sentenza dal novero degli atti che vanno tradotti in favore dell’imputato alloglotta [4].

Vediamo dunque che, anche con riferimento alla lista “minima” degli atti che devono necessariamente essere tradotti in favore ... _OMISSIS_ ...a mente della Direttiva, il nostro sistema dovrà adeguarsi mutando queste conclusioni: per vero, considerato che all’inclusione – almeno – dell’atto di citazione per il giudizio di merito nell’ambito dell’art. 143 c.p.p. si è arrivati per via interpretativa (già nel 1993!), non si vede perché questa operazione ermeneutica non possa ripetersi già ora, a legislazione invariata, prendendo atto dell’assoluta inadeguatezza di taluni approdi giurisprudenziali, anche di legittimità, rispetto ai principi della C.e.d.u. e della Directtive.

Certo è che, almeno per quanto riguarda gli atti citati dall’art. 3 comma 2 della Direttiva, non vi è dubbio alcuno che si tratta di disposizione auto-applicativa che dovrà spieghare efficacia diretta nel nostro ordinamento alla scadenza del termine di recepimento.


I materiali di prova Ma vi è di più: si consideri, infatti, che l’art. 3 comma 1 prescri... _OMISSIS_ ...e di “tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che [gli imputati siano] in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento”: non, dunque, “atti” procedimentali, ma “documenti”, laddove il riferimento all’esercizio del diritto di difesa comporta la conclusione, necessaria ad avviso di chi scrive, che il diritto alla traduzione si estende ai materiali di prova.

Non è revocabile in dubbio, infatti, che le prove documentali, ed in generale gli scritti facenti parte del materiale processuale dai quali il giudice potrà trarre elementi per il giudizio sul merito, debbano essere comprensibili da parte dell’imputato, se al diritto di difesa va dato un significato sostanziale e non meramente formale.

Anche tale principio, peraltro, è contenuto in una disposizione che appare dotata di chiarezza più che sufficiente a renderla auto-applicativa, e... _OMISSIS_ ...specificamente previsto (art. 3 comma 3) tanto il potere delle autorità procedenti di decidere quali documenti debbano essere tradotti a norma del comma 1, quanto il diritto dell’imputato e del suo difensore di chiedere la traduzione di atti ulteriori.


Eccezioni A temperamento dell’obbligo per le autorità di procedere alla traduzione di atti e documenti stanno tre ulteriori disposizioni contenute in questo articolo della Direttiva.

Il comma 4 facoltizza la traduzione parziale degli atti, mediante esclusione dei “passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico”.

Il comma 7 consente inoltre, qualora ciò non pregiudichi l’equità del procedimento, di fornire una traduzione orale degli atti e documenti di cui ai commi precedenti: si pensi, ad esempio, ad atti di contenuto molto limitato, ma... _OMISSIS_ ...in dibattimento laddove l’imputato presente sia già assistito da un interprete.

Da ultimo, si rileva che il diritto di ricevere una traduzione scritta è rinunciabile, alle condizioni previste dall’art. 3 comma 8 della Direttiva.


La qualità dell’interpretazione e della traduzione La Direttiva dedica diverse disposizioni alla tutela della qualità dell’interpretazione e della traduzione.

Abbiamo già richiamato quelle (artt. 2 comma 8 e 3 comma 9) che definiscono in cosa consiste il livello minimo di adeguatezza dell’opera del traduttore, mediante riferimento alla possibilità che l’indagato o imputato comprenda l’accusa e possa esercitare il proprio diritto di difesa.

Vengono inoltre in rilievo le disposizioni (artt. 2 comma 5 e 3 comma 5) che impongono agli Stati di assicurare la possibilità di impugnare le decisioni in materia di interpretazione e traduzione e ... _OMISSIS_ ...o;inadeguatezza dell’opera prestata [5].

Va infine richiamato l’art. 5, intitolato appunto “Qualità dell’interpretazione e della traduzione”. A norma del comma 2 gli Stati membri si impegnano a dotarsi di un registro “di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati”.

Questa ultima dizione sembra richiedere qualcosa in più della “speciale competenza in materia” prevista dall’art. 69 disp. att. c.p.p. quale criterio per l’iscrizione nell’albo dei periti presso il tribunale, essendo peraltro oggi la valutazione in merito alla sussistenza del requisito rimessa dal comitato di cui al precedente art. 68 ove non figura, per gli interpreti, alcuna figura professionale di riferimento (non esiste ad oggi in Italia un ordine o collegio degli interpreti e traduttori).

Fa da complemento a questa previsione il “considerando” 31 che ... _OMISSIS_ ...Stati membri a rendere accessibili, anche all’estero, i propri registri di traduttori ed interpreti, facendo uso anche delle potenzialità che saranno offerte dal portale per la giustizia elettronica: possibilità interessante, in particolare per ciò che riguarda la reperibilità di interpreti per lingue meno frequenti, anche in combinazione con la possibilità di usufruire dell’interpretazione a distanza.