La Direttiva 2010/64/UE: il diritto all'interpretazione

Ambito di applicazione: le indagini preliminari L’art. 2 della Direttiva si occupa del diritto all’interpretazione, enunciando al comma 1 il principio generale secondo il quale l’indagato e l'imputato hanno diritto ad essere assistiti “senza indugio” da un interprete ogni qualvolta essi abbiano a che fare con le autorità procedenti, tanto “inquirenti” quanto “giudiziarie”.

Il campo di applicazione di questo diritto è dunque vasto e copre anche la fase delle indagini preliminari [1], in conformità alle indicazioni della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (v. supra, § 2.). Ciò pone un primo ordine di problemi per quanto riguarda la regolamentazione attuale nel nostro c.p.p. dell’attività dell’interprete al di fuori della fase dibattimentale.

Infatti, le norme di cui all’art. 143 e ss. c.p.p. che disciplinano l’opera dell’interprete (in senso stret... _OMISSIS_ ...e del traduttore) si applicano al solo “imputato” e dunque non nella fase anteriore all’esercizio dell’azione penale [2]: tanto la polizia giudiziaria quanto il pubblico ministero, nel comunicare con l’indagato alloglotta, si avvalgono non di un “interprete” ma di un ausiliario (art. 348 comma 4) o di un consulente (art. 359 comma 1 c.p.p.).

Se questa distinzione non muta la sostanza dell’opera prestata, va però evidenziato come ai soggetti così nominati non si applichino tutte le norme del Titolo IV (artt. 144 e 145, in particolare) che garantiscono l’imparzialità e la capacità dell’interprete: lacuna difficilmente giustificabile alla luce dello stretto legame tra diritto all’interprete e tutela del diritto ad un processo equo.

Va poi evidenziato come (lo si vedrà meglio più oltre: v. § 8.), ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Direttiva, l’indagato o ... _OMISSIS_ ...vere un mezzo per contestare la qualità dell’opera dell’interprete, e che ai sensi dell’art. 1 comma 8 è previsto un livello minimo di qualità tale da consentire l’effettivo esercizio del diritto alla difesa.

Questi principi appaiono difficilmente conciliabili con le prassi vigenti, in particolare per quanto attiene la scelta dell’interprete in sede di interrogatorio di polizia, data l’informalità del procedimento volto all’individuazione della persona idonea a prestare la propria opera [3].

Da ultimo, si rileva che la Direttiva non prende posizione in merito al fatto che l’interpretazione debba necessariamente essere fornita nella lingua madre dell’indagato o imputato. Tuttavia, il “considerando” 21 prevede che la traduzione possa essere fornita anche in altra lingua parlata o compresa dall’imputato: disposizione importante, ancorché non vincolante per gli Stati membr... _OMISSIS_ ...nsente un margine di elasticità nella scelta dell’interprete, a patto che venga comunque rispettata la sostanza del diritto ad un processo equo [4].

I colloqui tra indagato o imputato ed il difensore L’art. 1 comma 2 della Direttiva contiene uno dei principi più avanzati dell’intero strumento, che – non a caso – è stato oggetto di prolungate trattative in sede legislativa.

Il paragrafo in questione prescrive infatti che “Gli Stati membri assicurano, ove necessario al fine di tutelare l’equità del procedimento, che l’interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un’altra istanza procedurale”.

A norma della Direttiva, dunque, è lo Stato che deve farsi carico della spese per l’ausilio di ... _OMISSIS_ ...ei colloqui tra indagato o imputato ed il suo difensore, al fine di evitare una discriminazione basata sulla conoscenza o meno della lingua del Paese ove si svolge il procedimento. Si tratta di un meccanismo sconosciuto al nostro ordinamento.

Rispetto alla proposta iniziale della Commissione, il diritto di usufruire dell’assistenza gratuita di un interprete nell’ambito del colloqui difensivi è stato circoscritto e condizionato, con una formulazione finale tendente al compromesso tra un’applicazione ampia di questo diritto e le preoccupazioni (finanziarie) di diversi Stati membri, che avevano inizialmente chiesto l’eliminazione di questo diritto o la sua limitazione alle comunicazioni tra imputato e difensore in sede dibattimentale.

I “considerando” 19 e 20 della Direttiva chiariscono che l’assistenza dell’interprete è invece correlata alla preparazione della difesa in vista di udienze o present... _OMISSIS_ ...ze alle autorità procedenti.

Tale diritto non è però illimitato: l’art. 1 comma 2 chiarisce che esso si applica “ove necessario al fine di tutelare l’equità del procedimento”. Questa formula, apparentemente molto generale, contiene in realtà due principi di grande rilevanza:


il primo, che la decisione in merito alla necessità o meno di fornire l’assistenza di un interprete al colloquio difensivo spetta all’autorità giudiziaria (anche in sede di controllo successivo) in quanto unica autorità che, per giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo, è legittimata a giudicare in merito all’equità del procedimento;
il secondo, che ove una richiesta di assistenza dell’interprete ad un colloquio difensivo apparisse eccessiva o superflua, le autorità procedenti potrebbero rigettarla in quanto non necessaria al fine di salvaguardare il diritto ad un pr... _OMISSIS_ ...

Si profila dunque un ampio margine di apprezzamento, che consentirà di mantenere sotto controllo l’utilizzo di questo strumento, evitandone l'abuso.

Anche alla luce di questi rilievi di carattere “procedurale”, quel che appare certo, ponendosi dal punto di vista dell’ordinamento italiano, è che la norma riveste carattere auto-esecutivo: essa contiene tutti gli elementi perché possa essere direttamente invocata contro lo Stato membro allo scadere del termine per il recepimento della Direttiva, anche in caso di inottemperanza dello Stato.