La Direttiva 2010/64/UE: ambito di applicazione e contenuto

Ambito di applicazione L’articolo 1 della Direttiva si occupa di definirne l’ambito di applicazione, sia dal punto di vista oggettivo che da quello temporale.

Dal punto di vista oggettivo occorre in primo luogo evidenziare come i diritti previsti dalla Direttiva siano espressamente estesi oltre il campo del processo penale strettamente inteso [1], prevedendo l’art. 1 comma 1 che essi si applichino anche al procedimento per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

E’ poi prevista un’esplicita eccezione (art. 1 comma 3) per i procedimenti riguardanti reati minori in relazione ai quali la sanzione penale può essere irrogata da un’autorità amministrativa, salvo successivo ricorso in sede giurisdizionale ad un’autorità giudiziaria penale: si tratta per lo più di ipotesi ricorrenti negli ordinamenti dei Paesi scandinavi.

Dal punto di vista dell’ambito temporale di ap... _OMISSIS_ ...rileva come la formulazione dell’art. 1 comma 2 della Direttiva si discosti in modo non indifferente dall’originaria proposta della Commissione per quanto riguarda il momento iniziale di applicazione dei diritti ivi previsti.

Infatti, mentre la proposta legava il sorgere del diritto all’interpretazione ed alla traduzione al fatto che l’indagato fosse stato informato in modo formale da parte delle autorità procedenti dell’esistenza di indagini a suo carico, nel testo finale approvato dal Parlamento e dal Consiglio si è scelto di impiegare la dizione fatta propria da numerose sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo le quali i fair trial rights si applicano dal momento in cui l’indagato sia venuto a conoscenza dell’indagine svolta nei suoi confronti, sia per esserne stato informato espressamente, sia per averlo appreso in altro modo [2].

La disposizione è tuttavia di limitato rili... _OMISSIS_ ...riguarda il nostro ordinamento, atteso che i diritti ex art. 60 e 61 c.p.p. si applicano alla persona sottoposta ad indagini per la sola ragione che questi sia effettivamente indagato – in taluni casi, anche prima dell’iscrizione del nome della persona nel registro delle notizie di reato [3] – e dunque immediatamente all’acquisto della qualità, a prescindere dal fatto che vi sia stata notifica dell’indagine o conoscenza della stessa da parte dell’interessato.

Più interessante è invece la seconda parte dell’art. 1 comma 2 laddove si precisa che gli stessi diritti si applicano “…, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se [l’imputato abbia] commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso”. Va innanzitutto chiarito che l’espressione “irrogazione della pe... _OMISSIS_ ...tuisce la traduzione della parola inglese “sentencing”, ovvero di quella particolare fase del processo penale anglosassone, successiva (anche in misura rilevante) al verdetto di colpevolezza emesso da una giuria, nella quale il giudice determina la pena da irrogare in concreto all’imputato.

Ciò posto, si evidenzia che resta esclusa dall’ambito di applicazione della Direttiva l’intera fase di esecuzione della pena, ivi incluse eventuali parentesi giurisdizionali avanti gli organi di sorveglianza [4].

Da ultimo, l’art. 1 comma 4 si preoccupa di precisare che l’attribuzione all’indagato o imputato del diritto di essere assistito da un interprete o di ottenere la traduzione di atti secondo quanto stabilito dalle successive disposizioni della Direttiva “lascia impregiudicato il diritto nazionale relativo alla presenza dell’avvocato in tutte le fasi del procedimento penale, così ... _OMISSIS_ ... nazionale relativo al diritto di accesso dell’indagato o imputato ai documenti nei procedimenti penali”.

Per esemplificare: se un dato atto d’indagine è coperto da segreto istruttorio, il fatto che l’indagato possa astrattamente vantare il diritto ad ottenerne una traduzione scritta non implica che le autorità procedenti siano obbligate a rivelare l’esistenza o il contenuto dell’atto prima di quanto comunque già previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Questa disposizione è stata fortemente voluta da alcuni Stati membri, al fine di circoscrivere al massimo l’ambito di efficacia “armonizzante” della Direttiva: ma, a parere dello scrivente, ritenere per via interpretativa il contrario – ovvero, restando all’esempio appena fatto, che l’esercizio del diritto alla traduzione potesse portare ad annullare l’efficacia del segreto istruttorio – sarebbe appar... _OMISSIS_ ...poco ragionevole.


Il contenuto della Direttiva: notazioni generali Passiamo ora ad verificare per sommi capi come, in concreto, la Direttiva articola il diritto dell’imputato all’assistenza linguistica, iniziando da alcune notazioni di carattere generale.

In primo luogo va osservato che, contrariamente al nostro c.p.p., la Direttiva opera una distinzione netta tra interpretazione (rectius: interpretariato, ma nella traduzione italiana della Direttiva si è scelto, appunto, di parlare di “interpretazione”) e traduzione: la prima, oggetto dell’articolo 2, riguarda le comunicazioni orali; la seconda, disciplinata dall’art. 3, riguarda gli atti scritti.

A sottolineare questa distinzione si è anche prevista (articolo 3 comma 7) la possibilità che di atti scritti si possa dare – a certe condizioni – una “traduzione orale”.

Questa chiara distinzione t... _OMISSIS_ ...ità non è presente nel nostro c.p.p. il quale, anzi, usa i due termini in modo talvolta sovrapponibile: si pensi al fatto che la rubrica del Titolo IV del Libro II è “Traduzione degli atti”, ma il primo articolo (art. 143) si apre con la “nomina dell’interprete”, ed è sempre un “interprete” colui che, ai sensi dell’art. 143 comma 2, viene chiamato a “tradurre” uno scritto [5].

In secondo luogo, ed in connessione con queste osservazioni, si rileva che la Direttiva incentra le disposizioni relative all’attività dell’interprete e del traduttore esclusivamente sul profilo relativo alla tutela del diritto di difesa dell’indagato o imputato. Nel c.p.p., per contro, mentre tale prospettiva è chiara per ciò che riguarda l’interprete (art. 143 comma 1), essa è molto più sfumata per ciò che attiene il traduttore, che continua ad essere ritenuto, almeno da una parte della dottrina, q... _OMISSIS_ ... del giudice [6].

Da ultimo, in via preliminare rispetto all’esame delle singole disposizioni va evidenziato come la Direttiva sia saldamente ancorata, dal punto di vista interpretativo, alla C.e.d.u. ed alla giurisprudenza applicativa della Corte europea dei diritti dell'uomo: sia la clausola di non regressione prevista all’art. 8, sia i “considerando” 32 e 33 che ne specificano il contenuto, infatti, impongono – ogni qualvolta occorra dare un significato alle disposizioni contenute nella Direttiva – di fare riferimento in primis agli standard fissati dalla giurisprudenza di Strasburgo.