La Decisione Quadro 2008/675/GAI e la normativa italiana

La rilevanza delle condanne pronunciate all’estero nel nostro ordinamento Passiamo ora a vedere, in concreto, quali effetti questa Decisione quadro avrà (o meglio: avrebbe già dovuto avere, data la scadenza del termine per il recepimento) nel nostro ordinamento.

Rammentiamo brevemente che, nel nostro ordinamento, il riconoscimento della sentenza penale straniera è disciplinato dall’art. 12 c.p., che prevede al comma 1 quattro diverse finalità del riconoscimento:


ai fini della dichiarazione di recidiva, abitualità, professionalità o altro effetto penale;
applicazione di una pena accessoria;
applicazione di una misura di sicurezza personale;
ai fini civili.

Rispetto a queste ipotesi, ci sembra che le finalità della “presa in considerazione” disciplinata dalla Decisione quadro rientrino esclusivamente sotto il n. 1 dell’art. 12 c.p... _OMISSIS_ ...ipotesi numerose e rilevanti: rammentiamo che tra gli effetti penali della condanna che si spiegano verso un nuovo giudizio si possono enumerare, tra i tanti: l’essere condizione ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.), o comportarne la revoca (art. 168 c.p.); l’escludere l’estinzione della pena, ai sensi dell’art. 172 comma 7 c.p.; il comportare la revoca della non menzione (art. 175 comma 3 c.p.), della liberazione condizionale (art. 177 c.p.), della riabilitazione (art. 180 c.p.).

La giurisprudenza, per contro, esclude la possibilità di procedere al riconoscimento al fine di applicare la continuazione tra reato commesso all’estero e reato sub iudice nel nostro Paese [1].

Il riconoscimento della sentenza penale straniera prevede numerose condizioni: oltre a quelle previste dall’art. 12 c.p., occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il proced... _OMISSIS_ ...oscimento in sé, contenute nel c.p.p. agli artt. 730 e ss.

Bisogna a questo punto chiedersi se questo meccanismo sia compatibile con la Decisione quadro o se necessiti di cambiamenti in vista del suo recepimento.


Indifferenza della Decisione quadro rispetto alle procedure nazionali di riconoscimento delle sentenze straniere A dire il vero, la Decisione quadro non prevede apparentemente alcuna condizione né procedura perché la sentenza emessa all’estero possa spiegare efficacia in un altro Stato membro; in particolare, si rileva che, contrariamente a quanto previsto nella proposta della Commissione [2], sono stati del tutto omessi motivi di rifiuti obbligatori o facoltativi, nonché la sottoposizione dell’efficacia della condanna estera al principio della doppia incriminazione.

A prima vista, questo potrebbe far pensare ad un’applicazione estesa del principio del riconoscimento reciproco, tale per cu... _OMISSIS_ ...via condanna spiegherebbe sempre i suoi effetti, senza bisogno di previo riconoscimento da parte dello Stato membro diverso da quello in cui è stata pronunciata. Per quanto riguarda il nostro ordinamento, dunque, l’iter previsto dagli artt. 12 c.p. e 730 e ss. c.p.p. non dovrebbe trovare applicazione nei confronti della sentenza “europea”.

Tuttavia, la lettura dei “considerando” della Decisione quadro impone una ricostruzione diversa della volontà del legislatore europeo. Il “considerando” 6 esclude infatti che la Decisione quadro obblighi gli Stati membri a prendere in considerazione previe condanne al di là di quanto già previsto dalla legge nazionale in materia, portando ad esempi i casi in cui “una decisione di condanna nazionale non sia stata possibile [3] riguardo all’atto per cui la condanna precedente è stata emessa, o qualora la pena comminata in precedenza non sia contemplata dall’ordin... _OMISSIS_ ...o nazionale”.

Si dà dunque per implicitamente accettato che quegli Stati membri che prevedono il principio della doppia incriminazione come condizione per il riconoscimento delle sentenze straniere potranno continuare ad applicarlo: è il caso del nostro ordinamento (v. l’art. 733 comma 1 lett. e) c.p.p.).

Va inoltre letto il “considerando” 13, a mente del quale neppure le procedure eventualmente previste dalle leggi nazionali in materia per dare effetto nell’ordinamento interno alle sentenze straniere dovranno essere modificate [4].

Contrariamente alle apparenze, dunque, gli Stati membri hanno fortemente ridotto la portata della Decisione quadro rispetto alla proposta della Commissione: in questa, i motivi di non riconoscimento erano dettati in modo uniforme e si sarebbero dovuti applicare ovunque nell’U.E. nella stessa misura.


Il meccanismo di riconoscimento alla lu... _OMISSIS_ ...o del riconoscimento reciproco Con il presente testo, invece, ciascuno Stato membro sarà libero di riconoscere o meno, agli effetti diversi dall’esecuzione della pena, le decisioni prese dalle giurisdizioni degli altri Stati membri, o di farlo a condizioni diverse.

Questa soluzione “minimale”, che limita fortemente la portata della Decisione quadro, non deve stupire: l’impostazione di fondo degli Stati membri in seno al Consiglio U.E. è sempre maggiormente “conservatrice” rispetto a quella, maggiormente “europeista”, della Commissione. Ciò appare in modo particolarmente evidente negli strumenti legislativi, come questo, approvati prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, laddove la regola dell’unanimità tra i ventisette e la mancanza di una seria dialettica legislativa con il Parlamento europeo hanno portato sempre a compromessi “al ribasso”.

Ciononostante,... _OMISSIS_ ...la Decisione quadro alla luce dei principi generali del diritto penale europeo potrebbe portare, in sede di recepimento, a soluzioni più avanzate rispetto alla semplice conferma delle disposizioni legislative nazionali vigenti.

Si consideri, ad esempio, quanto previsto dal nostro c.p.p.: l’art. 733 comma 1 lett. b), c) e d) prevede controlli in merito:


alla coerenza della condanna con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;
all’imparzialità del giudice;
al rispetto di alcuni capisaldi del processo equo;
alla mancanza di ragioni che facciano pensare ad una condanna per motivi di discriminazione.

Ora, se con riferimento alle sentenze straniere tout court queste condizioni appaiono certamente giustificate, lasciare che esse si applichino anche alle sentenze emesse negli altri Stati membri dell’U.E. è marcatamente c... _OMISSIS_ ...ncipio del riconoscimento reciproco che, ai sensi dell’art. 82 comma 1 TFUE, sta alla base della cooperazione giudiziaria penale in ambito europeo e che comporta entro certi limiti una fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Ben si potrebbe immaginare, dunque, che in sede di recepimento della Decisione quadro la lettura di questo strumento alla luce dei principi generali del diritto dell'Unione porti a scegliere di modificare almeno in parte, se non già ad eliminare, il procedimento di riconoscimento delle sentenze penali straniere, come oggi vigente, con riferimento alle decisioni provenienti dagli Stati membri dell’U.E..