La Decisione Quadro 2008/675/GAI: contenuto

uo;oggetto della Decisione quadro è definito all’art. 1, che ne limita lo scopo – lo si è anticipato – allo “stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri” [1].

A rimarcare i confini dell’efficacia del provvedimento, il “considerando” 8 afferma chiaramente che “la presente decisione quadro non mira ad armonizzare le conseguenze attribuite dalle diverse legislazioni nazionali all’esistenza di condanne precedenti e l’obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri è previsto soltanto nella misura in cui le condanne nazionali precedenti siano prese in considerazione in base al diritto nazionale”.... _OMISSIS_ ... Ciascuno Stato resta dunque libero di scegliere quali effetti far derivare dalle previe decisioni di condanna su un nuovo giudizio contro la stessa persona per fatti diversi.

L’art. 2 si occupa di definire “condanna” come “ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato”. Sono dunque esclusi dall’ambito di applicazione dello strumento i “carichi pendenti”.

L’art. 3 comma 1 stabilisce il principio cardine dello strumento, richiedendo a ciascuno Stato membro di assicurare, nell’ambito di un nuovo procedimento penale, pari rilevanza alle precedenti condanne riportate negli altri Stati membri rispetto a quelle riportate in ambito nazionale. Il comma 2 prevede che tale equivalenza copra l’intero procedimento penale, ivi inclusa la fase delle indagini preliminari [2], nonché la fase dell’esecuzione della pena.... _OMISSIS_ ...levanza dovrà essere assicurata sia per ciò che concerne gli aspetti processuali, ivi incluse le decisioni in materia di “detenzione cautelare”, sia per ciò che concerne gli aspetti di diritto penale sostanziale.

I commi 3 e 4 dell’art. 3 stabiliscono i limiti entro i quali può darsi rilevanza alla precedente condanna subita in altro Stato membro, affermando che il fatto di prenderla in considerazione nel nuovo o diverso procedimento non potrà comportare [3] interferenza, revoca o riesame del dictum contenuto in tale precedente condanna.

In particolare, il comma 4 specifica che nel nuovo procedimento non potranno spiegarsi verso la precedente condanna riportata all’estero gli effetti di modifica del precedente giudizio che potrebbero conseguire qualora questo fosse stato tenuto in ambito nazionale: si pensi, ad esempio, all’applicazione della continuazione tra il reato sub iudice e quello già oggetto di precede... _OMISSIS_ ...ssata in giudicato, che ha per effetto di modificare il trattamento sanzionatorio previsto dalla precedente condanna [4].

La Decisione quadro si preoccupa di escludere che, in casi come questi, i giudici di uno Stato membro possano interferire con il contenuto e gli effetti della decisione presa in altro Stato membro. E’ possibile tuttavia un’eccezione, esemplificata dal “considerando” 14 : se infatti l’esecuzione tout court della precedente condanna pronunciata in un altro Stato membro è stata trasferita nel diverso Stato ove si svolge il nuovo procedimento penale, la limitazione prevista dall’art. 3 commi 3 e 4 non si applica [5].

Resta infine da sottolineare il contenuto dell’art. 4, secondo il quale questo strumento sostituisce, tra gli Stati membri, l’art. 56 della Convenzione dell’Aja del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale dei giudizi repressivi. Questa Convenzione, rat... _OMISSIS_ ...ia con l. 16 maggio 1977, n. 305, non è peraltro ancora entrata in vigore per il mancato deposito dello strumento di ratifica.

Da ultimo, si evidenzia come l’operatività di questa Decisione quadro sia strettamente legata all’entrata in funzione dei sistemi previsti dalle Decisioni quadro in materia di scambio tra gli Stati membri delle informazioni estratte dal casellario giudiziario:


n. 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009 relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati Membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;
n. 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’art. 11 della Decisione Quadro 2009/315/GAI [6].

Solo il funzionamento a regime del “casellario europeo” potrà infatti consentire un’effettiva parità di trattamento tr... _OMISSIS_ ...penali “nazionali” ed “europei”.