Da Eurojust all’Ufficio del Procuratore Europeo: artt. 85-86 del TFUE

La centralità attuale di Eurojust nel coordinamento dei diversi attori della cooperazione internazionale e le sue ulteriori prospettive, in vista di una possibile futura costituzione di un Ufficio del Procuratore Europeo hanno trovato un riconoscimento normativo anche nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), come modificato a seguito del Trattato di Lisbona, in particolare agli artt. 85 ed 86 [1].

L’art. 85 rappresenta una delle norme maggiormente innovative nel settore della cooperazione poiché stabilisce che il Parlamento europeo ed il Consiglio, oltre al rafforzamento dei poteri di coordinamento delle indagini sopranazionali, mediante l’espresso riconoscimento del potere di prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione, potranno attribuire ad Eurojust, mediante regolamento, il potere di avvio diretto di indagini penali.

Sebbene risulta specificato nel Trattato che, laddove Eurojust decida di eserci... _OMISSIS_ ...di determinare l’avvio di un’indagine, gli atti formali della procedura saranno comunque assunti dalla competente autorità giudiziaria nazionale, appare evidente che l’attribuzione di siffatto potere sarà destinato a trasformare irrimediabilmente la natura di Eurojust, da organismo di coordinamento ad organismo d’indagine, seppure non ancora titolare dell’esercizio della azione penale.

Peraltro, la possibile attribuzione di tale prerogativa appare in linea con le indicazioni adottate nel Piano d’azione per l’attuazione del Programma di Stoccolma 2010-2014 (Un’Europa aperta e scura al servizio e a tutela dei cittadini) poiché la Commissione ha calendarizzato al 2012 l’adozione di una proposta di regolamento per il conferimento di tali nuovi prerogative ad Eurojust, ove espressamente si richiede, tra l’altro, un sistematico coinvolgimento di Eurojust e Europol nelle principali operazioni transfronta... _OMISSIS_ ...reazione di squadre investigative comuni, precisando che spetta proprio ad Eurojust assicurare “il seguito a livello giudiziario” dei lavori di Europol [2].

Appare breve, e per certi versi scontato, il percorso che va dalla attribuzione di siffatta prerogativa ad Eurojust alla futura costituzione dell’Ufficio del Procuratore Europeo, prevista dall’art. 86 par. 1 del nuovo Trattato che tuttavia si limita ad indicare, asetticamente, che la sua costituzione avverrà “a partire da Eurojust” [3].

Come è stato giustamente osservato [4], la lettura delle norme sul Pubblico Ministero Europeo contenute sia nell’abbandonato Trattato Costituzionale del 2004 che nel Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, induce a ritenere che esse siano state lasciate volutamente generiche, indicando comunque un futuro prossimo per tale istituzione senza volere, al contempo, condizionare tale scelta ad un profilo istitu... _OMISSIS_ ...co.

Si preferisce, in sostanza, che la nascita dell’organismo avvenga a seguito di un “processo graduale, a formazione progressiva, nascente dalla sperimentazione di moduli operativi sostanzialmente incentrati sul funzionamento di Eurojust, nell’esercizio da parte di quest’organismo di prerogative e competenze via via crescenti, sino a quelle direttamente investigative”, in linea con quella che è stata la procedura di creazione di tutte le più importanti istituzioni comunitarie [5]. E’ questo il senso da attribuire alla singolare menzionata espressione “a partire da Eurojust” di cui all’art. 86, par. 1, del Trattato di Lisbona, che appare indicativa della volontà di sfruttare il quadro normativo - istituzionale esistente al fine di realizzare un effettivo spazio giudiziario europeo [6].

Solo in quest’ottica si giustifica la mancanza di qualsiasi disciplina del funzionamento de... _OMISSIS_ ... la previsione, all’opposto, di indicazioni specifiche solo sulla competenza investigativa, con l’attribuzione di responsabilità per le indagini e per i procedimenti per i reati che toccano gli interessi finanziari dell’Unione, lasciando la relativa competenza processuale presso le relative A.G. nazionali. Tuttavia, deve sottolinearsi che ex art. 86 tale ristretta competenza ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione potrà essere ampliata anche per i procedimenti che riguardano ulteriori gravi forme di reato aventi dimensione transnazionale [7].

In sintesi, il Trattato pur non attribuendo ad Eurojust i poteri tipici di un organo dell’accusa, gli riserva comunque rilevanti poteri di avvio delle indagini penali, di coordinamento operativo delle stesse e di “proposta di avvio di azioni penali” esercitate dalle competenti autorità nazionali e, per il futuro, sembrerebbe delinearne, in relazione alle tipol... _OMISSIS_ ...he saranno individuate e definite con regolamento europeo, un ruolo di “organo di indagine” e di coordinamento cui corrisponderebbe un “ruolo di organo d’azione” davanti ai giudici nazionali per la futura Procura europea [8].

Nella stessa direzione, peraltro, devono essere interpretati gli accordi di collaborazione stipulati da Eurojust con Olaf ed Europol [9] che hanno stabilito una serie di protocolli operativi [10] che possano consentire alle diverse agenzie comunitarie operanti nel settore della cooperazione e delle investigazioni sovranazionali di coesistere e di apportare le specificità e le positività della propria attività, preparando al contempo la transizione verso un nuovo sistema di rapporti necessariamente diretto e coordinato dalla Procura europea, le cui attribuzioni funzionali, nel tempo, saranno progressivamente destinate a riunire entrambe le attività parallele del coordinamento delle attività investigative e... _OMISSIS_ ...rcizio dell’azione penale per i reati lesivi di beni giuridici di rilievo comunitario.

Appare, comunque, necessario che il legislatore comunitario operi una chiara e netta suddivisione delle competenze e delle attribuzioni tra Eurojust ed il futuro ufficio del Pubblico Ministero Europeo, in modo da distinguere nettamente le funzioni del coordinamento e della cooperazione ricadenti sul primo e quelle dell’esercizio della “azione penale europea” affidate al secondo, anche nel caso in cui i beni meritevoli di tutela e le correlate fattispecie criminose, aventi carattere sopranazionale, possano astrattamente sovrapporsi.