La Decisione Quadro 2008/841/GAI: incentivi alla collaborazione con la giustizia

La Decisione Quadro 2008/841/GAI prevede altresì incentivi processuali (diminuzione di pena ovvero persino l’immunità) in caso di «rinuncia» alle attività criminali ovvero di collaborazione con la giustizia.

Prevede infatti l’articolo 4:

«Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per far sì che le pene di cui all’articolo 3 possano essere ridotte o che l’autore del reato possa essere esentato dalla pena se, ad esempio:


rinuncia alle sue attività criminali;
fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per: a) prevenire, porre termine o attenuare gli effetti del reato;

b) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;

c) acquisire elementi di prova;

d) privare... _OMISSIS_ ...zzazione criminale di risorse illecite o dei profitti ricavati dalle sue attività criminali; o
prevenire la commissione di altri reati di cui all’articolo 2».

Nella norma presa in considerazione la collaborazione (con autorità sia amministrative che giudiziarie) è finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dei reati, nonché al sequestro di risorse illecite o dei profitti delle organizzazioni criminali ricavati dalle attività criminali dell’organizzazione.

L’art. 26 della Convenzione di Palermo contempla solo ipotesi di collaborazione finalizzata alla repressione dei reati ed alla aggressione dei patrimoni delle associazioni criminali.

In base al citato art. 26 (misure per rafforzare la cooperazione con le autorità giudiziarie), infatti,

« (1) Ciascuno Stato Parte adotta adeguate misure per incoraggiare persone che partecipino o che abbiano partec... _OMISSIS_ ...criminali organizzati:

a) a fornire alle autorità competenti informazioni utili per scopi investigativi e probatori su questioni quali:
l’identità, natura, composizione, struttura, collocazione e attività di gruppi criminali organizzati;
i collegamenti, compresi quelli internazionali, con altri gruppi criminali organizzati;
i reati che i gruppi criminali organizzati abbiano commesso o intendano commettere;

b) a fornire alle autorità competenti un aiuto concreto ed effettivo che possa contribuire a privare i gruppi criminali organizzati delle loro risorse o dei proventi di reato.



(2) Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità, in casi specifici, di attenuare la pena prevista per un imputato che fornisca una cooperazione sostanziale nelle indagini o nel perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione.

(3) Ciascuno Stato Part... _OMISSIS_ ...sibilità, nel rispetto dei principi fondamentali delle proprie leggi nazionali, di garantire l’immunità dall’azione penale a chiunque fornisca una collaborazione sostanziale nelle indagini o determini il perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione.

(4) La protezione di tali persone si attua secondo quanto previsto dall’articolo 24 della presente Convenzione.

(5) Laddove una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si trova in uno Stato Parte possa fornire una collaborazione sostanziale alle autorità competenti di un altro Stato Parte, gli Stati Parte interessati possono prendere in considerazione la possibilità di stipulare accordi o intese, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, in relazione alla possibilità, per l’altro Stato Parte, di disporre il trattamento descritto nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo».

I principali punti di riferimento normativi na... _OMISSIS_ ...ria di collaborazione con la giustizia sono:


l’art. 74 settimo comma del d.p.r. 309/1990, che prevede la diminuzione delle pene dalla metà a due terzi per quanti si adoperino efficacemente per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione prove decisive per la commissione di delitti (in effetti la disposizione in questione appare richiamare quanto previsto dall’art. 4 lett. B) iii e iv della Decisione Quadro del 2008);
l’art. 9 l. 82/1991, in base al quale ai fini della applicazione della speciali misure di protezione per quanti decidono di collaborare con la giustizia, «La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investi... _OMISSIS_ ...onnotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni».