Il reato associativo e le condotte di partecipazione

In base al dato normativo nazionale ed a quanto statuito dai giudici di legittimità, elemento essenziale dei reati associativi è l'accordo associativo il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale.

Tale essendo la caratteristica dei reati associativi «ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell' offensività.

Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta... _OMISSIS_ ...'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sè si concreta» (ved. Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 28528 del 15/06/2010 Ud. (dep. 20/07/2010 ) Rv. 247905)

L’elaborazione giurisprudenziale nazionale ha inteso la struttura come un elemento caratterizzante l’associazione criminale meno complesso rispetto all’organizzazione.

In base a Cass. pen. , Sez. 5, Sentenza n. 31149 del 05/05/2009 Ud. (dep. 28/07/2009 ) Rv. 244486, «ai fini della configurabilità di una associazione a delinquere, il cui programma criminoso preveda un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio e la conseguente distrazione dei beni dell'impresa nel cui nome gli associati compiano l'attività contrattuale, non si richiede l'apposita creazione di una organizzazi... _OMISSIS_ ...udimentale, ma è sufficiente una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita, né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, con la conseguenza che non si richiede un notevole protrarsi del rapporto nel tempo, bastando anche un'attività associativa che si svolga per un breve periodo».

La Corte di Cassazione ha tra l’altro indicato alcuni elementi individualizzanti la struttura (organizzativa) di un’associazione per delinquere (quali il vincolo parentale, la pluralità dei reati fine quali indici di un programma criminoso indeterminato, l'accordo associativo).

In altra sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato che la struttura è l’elemento che consente di distinguere fra il concorso di persone nel reato continuato e la assoc... _OMISSIS_ ...inquere. In questa il vincolo e la struttura permangono anche oltre la commissione di un numero limitato di reati specificamente programmati (Cass. pen. Sez. 1, Sentenza n. 34043 del 22/09/2006 Cc. (dep. 11/10/2006 ) Rv. 234800)

L’Alinea 2 dell’art. 2 della Decisione Quadro prevede una definizione di «associazione strutturata» e cioè «un’associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata».

La definizione richiama la definizione di «gruppo strutturato» della Convenzione di Palermo. In base a tale strumento internazionale, «gruppo strutturato indica un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente ... _OMISSIS_ ...suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata».

In entrambi gli strumenti internazionali, la definizione di «gruppo strutturato» è connotata da quattro negazioni: «gruppo che non si è costituito fortuitamente», che «non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata».

Sulla base di questa definizione, si può concludere che la struttura, così come contemplata nella Decisione Quadro e nella Convenzione di Palermo, è un elemento caratterizzante dell’organizzazione criminale, ma tale elemento costitutivo non deve essere necessariamente complesso e deve ritenersi sussistente in un gruppo di più di due persone che si è costituito deliberatamente e che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza ... _OMISSIS_ ... libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale.

L’art. 2 della Decisione Quadro prevede quindi che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie per far sì che sia considerato reato uno dei seguenti tipi di comportamento connessi ad un’organizzazione criminale:


la partecipazione alle attività criminali di detta organizzazione;
la fornitura di informazioni o mezzi materiali;
reclutamento di nuovi componenti dell’organizzazione;
il finanziamento, ovvero «il comportamento consistente in un’intesa con una o più altre persone per porre in essere un’attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all’articolo 1, anche se la persona in questione non partecipa all’esecuzione materiale del... _OMISSIS_ ...uo;.

Presupposto per la punibilità di tali condotte è oltre all’intenzionalità, la conoscenza da parte del reo dello scopo e dell’attività generale dell’organizzazione criminale o dell’intenzione di quest’ultima di commettere i reati in questione. Ai fini della configurabilità del reato, coerentemente ad un orientamento giurisprudenziale nazionale, non appare necessaria, nello strumento internazionale preso in considerazione, la conoscenza degli altri componenti dell’associazione.

Quanto alle condotte che in base alla Decisione Quadro appaiono strumentali rispetto all’organizzazione criminale, La fornitura «di mezzi materiali» appare richiamare la figura del «sovventore della banda armata».

Sul punto, Cass.Sez. 1, in base a sentenza n. 5601 del 18/04/1985 Ud. (dep. 06/06/1985 ) Rv. 169655, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cod. pen. il ter... _OMISSIS_ ...ventore» non va inteso in senso civilistico, ossia in riferimento esclusivo alle prestazioni di carattere finanziario, ma in senso largo, comprensivo degli aiuti o soccorsi, in favore dell'intera banda o di taluno dei suoi componenti, di qualsiasi specie, anche in natura, quali il vitto o il rifugio, a meno che, riguardo a questi ultimi, la prestazione non avvenga a favore di singoli componenti la banda.

In questo ultimo caso, il fatto, salvo ad integrare gli estremi del favoreggiamento, può realizzare la meno grave ipotesi di cui all'art. 307 cod. pen.

La condotta di finanziamento è esplicitamente richiamata dagli art. 74 d.p.r. 309/1990 e 291 quater d.p.r. 43/1973. Per quanto riguarda le associazioni per delinquere finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti, finanziatore è colui il quale - mediante la fornitura di mezzi economici e finanziari - tiene in vita ed alimenta il traffico di stupefacenti posto in essere dagl... _OMISSIS_ ...pi, contribuendo così, in maniera sostanziale, alla realizzazione dei singoli reati-fine (Cass. pen. Sez. 6, Sentenza n. 36351 del 21/05/2003 (dep. 22/09/2003) ovvero colui che investe capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso ( Cass. pen. Sez. 6, Sentenza n. 403 del 16/01/1991 Ud. (dep. 16/01/1991).

In altra decisione (Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 10103 del 2007) è stato enucleato il ruolo di finanziatore di una associazione ex art. 74 d.p.r. 309/1990 anche nel prestare ad altro componente della associazione del denaro e nell’intervenire per recuperare i crediti di detto componente la associazione.

L’indicazione di due delle condotte sopra indicate (e cioè la partecipazione alle attività criminali di detta organizzazione; il comportamento consistente in un’intesa con una o più altre persone per porre in essere un’attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cu... _OMISSIS_ ...icolo 1 della Decisione Quadro 2008/841/GAI, anche se la persona in questione non partecipa all’esecuzione materiale dell’attività) può porre difficoltà interpretative.

In base alla Decisione Quadro, l’organizzazione criminale è invero un’associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati. Per «partecipazione alle attività criminali di detta organizzazione», deve quindi intendersi compartecipazione alla perpetrazione dei reati che rientrano nel programma criminoso del gruppo.

Invero, anche in base ad un principio consolidato della nostra Corte di Cassazione, uno degli indici rivelatori della appartenenza ad una organizzazione criminale può desumersi dalla partecipazione alla perpetrazione dei reati-fine.

Infatti, in base alla sentenza Cass. pen. Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010 Cc. (dep. 08/06/2010 ) Rv. 247435... _OMISSIS_ ...a di reati associativi, gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione».