La Decisione Quadro 2008/841/GAI e la lotta contro la criminalità organizzata

La Decisione Quadro 2008/841/GAI si inserisce tra gli obbiettivi del programma dell’Aja di migliorare le capacità comuni dell’Unione e dei suoi Stati membri al fine, segnatamente, di lottare contro la criminalità organizzata transnazionale [2].

Tra le finalità della decisione quadro vi sono:


la sostituzione dell’azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998 relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea
l’agevolazione del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

La Decisione Quadro riguarda aree di criminalità particolarmente grave con dimensioni transfrontaliere e mira a dare priorità al contrasto a quei settori della criminalità che sono specificamente citati nei trattati.

L... _OMISSIS_ ...ernazionale mira:


all’armonizzazione della definizione dei reati relativi alla partecipazione a un’organizzazione criminale.
alla creazione di una base minima di armonizzazione di norme sostanziali e non preclude affatto agli Stati membri la possibilità di classificare altri gruppi di persone come organizzazioni criminali, quali i gruppi con una finalità diversa da quella di ottenere un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale, nonché di interpretare l’espressione «attività criminali» in modo che indichi l’esecuzione di atti materiali («considerandum» n. 3 della Decisione Quadro 2008/841 GAI).

La Decisione Quadro impone agli Stati Membri di contemplare nei propri sistemi penali:


alcune condotte relative alla partecipazione e finanziamento di organizzazioni criminali, nonché
la responsabilità (pena... _OMISSIS_ ...ministrativa) delle persone giuridiche con riferimento a tali reati e prevede altresì alcune regole procedurali («considerandum» n. 3 della Decisione Quadro 2008/841 GAI).

Tale strumento internazionale si inserisce in un contesto normativo internazionale in cui era già stata approvata la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 2000 (c.d. Convenzione di Palermo, ratificata dall’Italia con l. 146/2006 e da oltre 140 Paesi) ed adottata la Decisione Quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo.

La Decisione Quadro 2008/841/GAI è stata approvata allorquando il contesto normativo nazionale già prevedeva, in materia di crimine organizzato, ben quattro fattispecie associative:


l’art. 416 c.p. (associazione per delinquere),
l’art. 416 bis c.p. (associazioni di stampo Mafioso anche straniere),
... _OMISSIS_ ...r. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope),
l’art. 291 quater d.p.r. 43/1973 (associazione finalizzata al contrabbando).

Nessun significativo rapporto di discontinuità appare profilarsi con riferimento al sopra citato contesto normativo nazionale.

La decisione quadro richiama, con riferimento alle definizioni, l’azione Comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998 (abrogata ai sensi dell’art. 9 della Decisione Quadro del 2008), nonchè la citata Convenzione di Palermo.

Inevitabile appare quindi l’analisi della Decisione Quadro 2008/841/GAI anche con riferimento alle previsioni della Convenzione di Palermo ed al quadro normativo attualmente esistente.

In base alla Decisione Quadro, per «organizzazione criminale» si intende «un’associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che ... _OMISSIS_ ...concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

La definizione di organizzazione criminale nell’ambito dell’azione Comune 98/733/GAI [3] prevedeva che l’organizzazione avesse tra i reati-fine, «reati che costituiscono un fine in sé ovvero un mezzo per ottenere profitti materiali e, se del caso, per influenzare indebitamente l'operato delle pubbliche autorità». Nella definizione di organizzazione criminale del 2008 non è stata inclusa la finalità di influenzare indebitamente l’operato delle pubbliche autorità.

L’art. 1 della decisione quadro richiama l’art. 2 della Convenzione di Palermo.

In base a tale ultimo articolo, ... _OMISSIS_ ...ale organizzato indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

Mentre nella Decisione Quadro l’associazione criminale deve essere composta da più di due persone, in base alla citata Convenzione di Palermo, il gruppo criminale è composto tra tre o più persone. Entrambi gli strumenti internazionali hanno fissato nel numero dei compartecipi (minimo tre) uno dei requisiti perché si possa configurare una associazione criminale.

In entrambe le definizioni è insito il requisito della strutturazione quale elemento caratterizzante l’organizzazione criminale. Altro requisito è la finalità: la perpetrazione di uno o più reati per ricavarne, direttamente o indirettame... _OMISSIS_ ...io finanziario o un altro vantaggio materiale.

A differenza che nella Decisione Quadro e nella Convenzione di Palermo, le varie fattispecie associative contemplate nel nostro ordinamento non contengono la definizione dell’associazione per delinquere. Significativamente, nella sentenza della Corte di Cassazione sez. 6 n. 10725 del 25/09/1998 Ud. (dep. 12/10/1998 ) Rv. 211743 è stato statuito che «Sia il codice penale (artt. 416 e 416 bis) che il t.u. delle leggi sugli stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) non recano nozioni definitorie dell'associazione che intendono reprimere, ma rimandano all'interprete per l'individuazione del concetto».