Diritto penale in U.E. pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo

La Decisione Quadro 2008/919/GAI intende «pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo» la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l’intento di istigare a commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), qualora tale comportamento, che preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo, dia luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati).

Sul punto, si ritiene che a parte l’art. 414 del codice penale italiano, che prevede esplicitamente all’ultimo comma un aumento della pena se istigazione o l’apologia riguardano reati di terrorismo o crimini di terrorismo (comunque collocato nel titolo V-dei delitti contro l’ordine pubblico del codice penale), nessuna norma del Libro II Titolo I Capo I (delitti contro la personalità internazionale dello Stato) contempla una fattispecie similare a quella prevista dall... _OMISSIS_ ...aragrafo 1 della Decisione Quadro 2008/919/GAI.

Il recepimento interno della norma dello strumento internazionale dovrebbe comunque tenere presente due dati significativi emersi nel corso delle indagini in materia di terrorismo: l’istigazione a commettere reati di terrorismo viene spesso divulgata via internet ed è indirizzata anche ai più giovani, in alcuni casi persino ai bambini (che vengono altresì spesso addestrati e reclutati nelle organizzazioni terroristiche).

Tali due ipotesi (diffusione via internet, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione anche a minori di 18 anni, di un messaggio con l’intento di istigare a commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) della Decisione Quadro 2002/475/GAI dovrebbero costituire due specifiche circostanze aggravanti.

Appare particolarmente vaga e di difficile omogenea disciplina nei Paesi Membri la previsione inere... _OMISSIS_ ...esponsabilità di chi preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo, solo allorquando tale comportamento dia luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati. Senza ulteriori specificazioni da parte dello Strumento Internazionale sulla definizione del «rischio» ovvero sulla soglia di punibilità del «rischio», vi sarà la possibilità di una non armonizzazione delle legislazioni nazionali (e conseguentemente delle pronunce giurisprudenziali) in materia di definizione ed individuazione del «rischio» penalmente rilevante.

In base al rapporto esplicativo della Convenzione Europea CETS 196 del 2005, la norma in questione dovrebbe perseguire la diffusione di messaggi di sostegno agli autori di attentati terroristici, di messaggi di denigrazione delle vittime, di richieste di finanziamento di organizzazioni terroristiche e condotte similari, che possano costituire una provocazione indiretta alla violenza... _OMISSIS_ ...Presentare pubblicamente un’azione terroristica come necessaria e giustificata può costituire una ipotesi di indiretto incitamento.

L’applicazione della norma incriminatrice prevede due condizioni:


una specifica volontà diretta ad incitare la perpetrazione di un attacco terroristico, unitamente all’intenzionalità ed illegalità della provocazione
il risultato della condotta dovrebbe essere costituito dal pericolo che l’atto terroristico sia commesso. Nel valutare la sussistenza del pericolo, vanno presi in considerazione la personalità di chi provoca, nonché quella dei destinatari della provocazione, nonché il contesto in cui il rato è commesso. La sussistenza del pericolo deve essere considerata applicando la precisione dello strumento internazionale in armonia con la legge nazionale.

Si deve altresì presente che con riferimento all’art. 1 della Decisione ... _OMISSIS_ .../GAI (Reati terroristici e diritti e principi giuridici fondamentali), richiamato dall’art. 1 della decisione quadro 2008/919/GAI, la relazione della Commissione del 6.11.2007, istituita a norma dell’articolo 11 della Decisione Quadro del Consiglio 2002/475/GAI, ha rilevato una non piena conformità della legislazione italiana alla Decisione Quadro 2002/475/GAI.

Un pieno «formale» adeguamento della legislazione nazionale (tramite una modifica dell’art. 270 sexies cp, visto che reati quali quelli ex artt. 280 bis cp-atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi e 289 bis-sequestro di persona con scopo di terrorismo o di eversione- sono collocati in un capo diverso rispetto all’art. 270 sexies c.p.) potrebbe permettere un pieno adeguamento della legislazione nazionale all’art. 1 della Decisione Quadro 2008/919/GAI.

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 1 paragrafo 2 della Decisione... _OMISSIS_ ...9/GAI (Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia resa punibile l’istigazione a commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 2 o all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da d) a f) della Decisione Quadro del Consiglio 2002/475/GAI del 13 giugno 2002), una volta attuata la piena ricezione nel nostro ordinamento dell’art. 1, paragrafo 1 (l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 2, lettere da d) a f della Decisione Quadro 2002/475/GAI, appaiono comunque recepiti nel nostro sistema penale), l’applicazione dell’art. 414 c.p. (anche in considerazione delle ipotesi aggravate contemplate dall’ultimo comma) permetterebbe di ritenere il nostro sistema pienamente adempiente alla Decisione Quadro 2008/919/GAI, salvo a voler inserire una autonoma norma in materia di istigazione nel Libro II Titolo I Capo I del codice penale (delitti contro la personalità internazionale dello Stato... _OMISSIS_ ..., le ipotesi di istigazione posta in essere via internet o nei confronti di minori di diciotto anni dovrebbero essere previste come circostanze aggravanti.

Nel «considerandum» n. 13, la Decisione Quadro 2008/919/GAI prevede che le norme sopra citate in materia di pubblica provocazione ed istigazione non possono essere interpretate come intese a limitare od ostacolare diritti o libertà fondamentali quali la libertà di espressione, di riunione o di associazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, compreso il rispetto della riservatezza della corrispondenza.

Con riferimento all’art. 414 c.p., la Corte di cassazione ha già affrontato la questione della eventuale compressione di diritti costituzionalmente garantiti, quali quelli di cui agli artt. 15 e 21 della Costituzione, statuendo che i reati di istigazione ed apologia comunque costituiscono un’offesa ad altri beni costituzionalmente protetti.
... _OMISSIS_ ...i, in base a Cass. pen. Sez. 1, Sentenza n. 5216 del 26/11/1982 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159358, tutti i delitti di istigazione e di apologia scaturiscono sempre da un atto del pensiero. Tale fatto non significa, però, che siano incostituzionali - siccome contrarie all'art. 21 della Costituzione - le relative norme incriminatrici.

La libertà del pensiero non può più essere invocata quando l'espressione del pensiero si attua mediante una offesa a beni e diritti che meritano di essere tutelati.

La libertà di manifestazione del pensiero non può ritenersi quindi assoluta, ma deve trovare limiti nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nella esigenza di prevenire o far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità immanente del sistema (ved. Cass. pen Sez. 1, Sentenza n. 8236 del 18/03/1983 Ud. (dep. 15/10/1983) Rv. 160640).

Apologia di reato ed istigazione a de... _OMISSIS_ ...ili ex art. 414 cod. pen., non si estrinsecano in una semplice manifestazione di pensiero diretta all'esternazione ed alla diffusione di dottrine promuoventi l'abbandono di norme incriminatrici, anche nel momento della loro applicazione in concreto, attraverso la dimostrazione del loro disvalore sociale o morale, ma sono solo quelle che, per le modalità in cui vengono compiute, manifestano una forza di suggestione e di persuasione tali da poter stimolare nel pubblico la commissione di altri delitti del genere di quello oggetto della apologia e dell'istigazione Cass. pen Sez. 1, Sentenza n. 8236 del 18/03/1983 Ud. (dep. 15/10/1983) Rv. 160642.