L’articolo 83 TFUE e la competenza dell’Unione in materia di diritto penale sostanziale

Le competenze “originarie” dell’Unione Se l’art. 82 TFUE traccia il quadro delle competenze dell’Unione nel campo della procedura penale (ivi incluso il campo dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere), l’art. 83 TFUE svolge un compito analogo nel campo del diritto penale sostanziale.

Il “vecchio” TUE, all’art. 31 lett. e), prevedeva un primo nucleo embrionale di tali competenze, attribuendo all’Unione europea il potere di fissare “norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni” in materia di “criminalità organizzata, terrorismo e traffico illecito di stupefacenti”.

L’Unione aveva poi esteso il suo intervento ad altri campi, in considerazione di un’interpretazione dell’elenco di materie contenute nell’art. 31 TUE come indicativo e non esaustivo.

Si era poi aggiunta la competenza a d... _OMISSIS_ ...nali sostanziali quale mezzo per attuare una politica di “primo pilastro”, ovvero una di quelle azioni rientranti nella competenza “classica” delle Comunità europee: e tale competenza, secondo due importanti decisioni della Corte di giustizia, doveva essere esercitata secondo i modi propri del diritto comunitario “di primo pilastro”, ovvero tramite Direttive e non Decisioni quadro, in co-decisione tra Consiglio e Parlamento europeo [1].

A fronte di questo ampliamento delle prerogative dell’Unione, il Trattato di Lisbona è stata l’occasione per ridisegnare i contorni della competenza in materia di diritto penale sostanziale, precisandone le regole.

L’art. 83 comma 1 TFUE prevede ora che l’Unione possa, mediante Direttive, dettare “norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transn... _OMISSIS_ ...nte dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni”.

L’Unione può esercitare tale competenza in un numero limitato di settori, elencati in via tassativa dall’art. 83 comma 1:


terrorismo;
tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori;
traffico illecito di stupefacenti;
traffico illecito di armi;
riciclaggio di denaro;
corruzione;
contraffazione di mezzi di pagamento;
criminalità informatica;
criminalità organizzata.

In questi ambiti, dunque, al ricorrere delle condizioni elencate nella prima parte del comma 1, l’Unione possiede una competenza “originaria” a legiferare in materia di diritto penale sostanziale. Va peraltro notato che con riferimento all... _OMISSIS_ ... degli ambiti elencati esistono già atti normativi, che al più dovranno essere rivisti sotto le nuove regole previste dai Trattati [2]. L’art. 83 comma 1 si chiude tuttavia prevedendo la possibilità di ampliare il novero delle competenze dell’Unione in materia di diritto penale sostanziale con decisione unanime del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo.


Le competenze “derivate” L’art. 83 comma 2 prevede un secondo, diverso tipo di competenza dell’Unione in materia di diritto penale sostanziale.

Esplicitando quella dottrina dei poteri impliciti che aveva portato prima del Trattato di Lisbona a ritenere possibile l’ampliamento delle competenze penali a quelle aree coperte da provvedimenti di armonizzazione dettati nell’ambito delle attribuzioni di “primo pilastro”, l’art. 83 comma 2 dispone infatti che “allorché il ravvicinamento delle disposizio... _OMISSIS_ ...e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive”.

Si tratta, dunque, di una competenza di tipo “derivato”, attribuita all’Unione in quanto funzionale al perseguimento di uno scopo previsto in altra parte del Trattato.


Le competenze “proprie” Vi è, infine, una speciale competenza “propria”, conferita all’Unione, ai sensi dell’art. 325 TFUE, per legiferare, anche mediante la previsione di illeciti penali, al fine di lottare “contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa”: si tratta del vasto settore relativo alla protezione... _OMISSIS_ ...i finanziari (PIF) dell’U.E., che è al momento oggetto di una specifica regolamentazione mediante una Convenzione e due Protocolli, dei quali ci occuperemo in seguito (Cap. II).

Non solo: l’art. 86 TFUE, nel prevedere la possibilità di istituire un Pubblico ministero europeo che si occupi delle indagini relative a violazione degli interessi finanziari dell’Unione, contempla altresì che per i tali procedimenti l’Unione détti “le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni”: un vero e proprio “diritto processuale europeo comune”, dunque.

Ma l’istituzione del Pubblico ministero europeo è ancora di là da venire, e di questa previsione appare dunque prematuro occuparsi, almeno in questa sede.