Animali domestici: mutilazioni, collare elettrico, maltrattamenti

La pratica della mutilazione ha origine per i cani che erano costretti a lottare contro altri animali, in quanto coda e orecchie costituivano dei punti fragili dell’animale perché facilmente aggredibili e che, se feriti, provocavano, forti dolori agli stessi da non riuscire più a combattere efficacemente. Oggi, considerando anche che i combattimenti sono vietati dalla legge, questa pratica non ha più senso, e risulta anzi del tutto anacronistica[1]. In più il cane ha una comunicazione prevalentemente corporea, e coda e orecchie sono utilizzate moltissimo nel rapporto con gli altri animali (lo scodinzolare tranquillamente è generalmente segno di contentezza, la coda tra le gambe di paura così come le orecchie basse etc.), la loro mutilazione priva il cane di un sistema comunicativo necessario, e in tal modo non viene soddisfatto un bisogno sociale dello stesso.

Le mutilazioni potrebbero quindi configurare l’illecito di detenzione (a vita)... _OMISSIS_ ...con la natura dell’animale, se non addirittura il più grave reato ex art. 544-ter risultando una vera e propria lesione.

Per quanto riguarda l’addestramento del cane, un’ordinanza[2], positiva questa volta, anche se forse incompleta, vieta l’uso dei collari elettrici o di altro analogo strumento che provochi effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento e di ogni altra fase del rapporto con il cane; la fattispecie rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dal secondo comma dell’art. 727 c.p. (condizioni incompatibili con la natura dell’animale)[3].

Nonostante questo divieto, sono ancora molti gli addestratori che lo usano, magari non in pubblico, ma nel giardino di casa, al riparo da occhi indiscreti per ottenere velocemente dei risultati. Il condizionamento che più di frequente viene usato dall’addestratore è spruzzarsi un determinato profumo ogni volta che fa uso del collare elettri... _OMISSIS_ ...rsquo;apprendimento del quale funziona per associazione, collega il profumo alla scossa, e pur non avendo il collare addosso (nelle gare cinofile è ovviamente vietato) si comporta come se lo avesse.

L’obbedienza non deriva quindi da un buon rapporto cane-proprietario ma dalla paura della punizione[4].

Un buon educatore riesce a riconoscere un cane condizionato, la postura e gli atteggiamenti sono rivelatori, ma non è dimostrabile.

In tema di maltrattamento dovuto all’uso di collari antiabbaio elettrici, pare rilevante ricordare una pronuncia della Corte di Cassazione del 2007[5]: «il collare antiabbaio elettrico provoca inutili sofferenze ai cani, e dunque costituisce reato ed a tal fine è legittimo il sequestro in via preventiva di tali strumenti per evitare il protrarsi di tale inutile e dunque illegittima sofferenza» inoltre la sofferenza animale non può essere tollerata quando si tratti soltanto del... _OMISSIS_ ...ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell’animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento[6].

L’uso del collare elettrico rientra comunque a priori già nella fattispecie di maltrattamento di animali ex art. 544-ter, in quanto lo stato di sofferenza dell’animale è stato riscontrato dal medico veterinario chiamato per la richiesta di sequestro preventivo.

Il Tribunale penale di Bologna, confermando l’opinione della Suprema Corte, l’8 ottobre 2007 ha condannato un addestratore a 4.000 euro di multa per maltrattamento di cani a causa dell’uso di collari elettrici[7].

A livello sociale, il collare va ad agire su un punto, il collo, che i cani usano per inibirsi, quindi in generale qualsiasi collare, e non solo quello elettrico o quello che spruzza acqua, è inibitore;... _OMISSIS_ ...i ad un cane il tradizionale collare, ci si troverà immediatamente in una situazione di precarietà: il cane percepisce, infatti, ogni tiro e strattone come gesto di estrema minaccia.

I cani usano la presa al collo per procurarsi il serio rispetto dei loro simili, noi umani spesso lo usiamo in modo inconsapevole o come strumento educativo, ma il cane non riesce a capire questo gesto che lo porterà a lungo andare ad ignorare gli strattoni, tirando sempre di più al guinzaglio, oppure diventando estremamente pauroso, quasi restio ad andare avanti[8].

I collari, sia che vengano posizionati a strozzo che non, sono stati usati sui cani per molti anni, e ancora oggi se ne fa un uso massiccio, sono infatti ancora molto comuni perché la maggior parte delle persone non sa che sono la causa di molti problemi fisici come le lesioni ai vasi sanguigni degli occhi, danni alla trachea e all’esofago, gravi traumatismi della colonna vertebrale, causano s... _OMISSIS_ ...lisi temporanea delle zampe anteriori o del nervo laringeo, e ancora, atassia[9] degli arti posteriori.

L’analisi dei danni causati dal collare ha mostrato che alcuni cani presentavano una dislocazione vertebrale mentre altri avevano subito danni permanenti ai nervi. Si è verificata, in alcuni casi, anche la sindrome di Horner, causata da traumatismi al collo, che provoca disturbi agli occhi e paresi facciale.

Altra importante conseguenza è legata all’apprendimento per associazione. Se il cane si sente strozzare o prova dolore mentre è concentrato su un oggetto, collega ad esso la sensazione fisica negativa. Se sta fissando un altro cane o una persona e viene strozzato, impara ad averne paura. È questa la causa più frequente di comportamenti di paura e di aggressione nei confronti di altri cani e persone[10].

I difensori del collare, soprattutto di quello a strozzo, spesso ne consigliano l’uso sui cani fin da... _OMISSIS_ ...r risolvere il problema del tirare a guinzaglio, in realtà è proprio sui cani giovani che vi è un maggior rischio di lesioni gravi e permanenti, oltre ad essere nella maggior parte dei casi inutile ai fini educativi[11].

Altri strumenti inadatti all’educazione del cane sono il collare con le punte[12], che provocano ferite nel collo del cane, perché le punte quanto tirano si conficcano nella carne; cavezze o halti e oggetti simili messi sulla testa del cane, che hanno un vero e proprio effetto deprimente perché non lasciano libero il cane di guardare e ispezionare ciò che vuole; pettorine di costrizione progettate perché limitino il movimento e procurino fastidio e dolore al cane, anche in questo caso l’utilizzo di tali strumenti può portare ad associazioni negative indesiderate.

Pur non potendolo considerare come un vero e proprio maltrattamento è da tenere in considerazione anche l’uso di un guinzaglio molto corto, il qua... _OMISSIS_ ...ovimenti del cane così da impedirgli di camminare e muoversi liberamente e con naturalezza, di guardarsi intorno, di abbassare la testa per annusare. Se collegato ad un collare determina inevitabilmente una continua pressione su gola e collo[13].

Nel 2002, col patrocinio del Ministero della salute, della Federazione Nazionale Ordine dei Medici Veterinari, della Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia, della Scuola di Interazione Uomo Animale, dell’Università di Bologna, Facoltà di medicina veterinaria e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (Teramo), è stata stilata la cosiddetta Carta Modena, un insieme di principi che intende fornire un quadro generale sui valori e sulle linee guida che informano le attività assistenziali e terapeutiche promosse dalla relazione con l’animale, in considerazione degli effetti specifici dell’interazione uomo-... _OMISSIS_ ...ini di benessere e di salute per l’uomo. La Carta Modena prende in considerazione l’esigenza di tutelare anche gli animali oltre ai fruitori dei progetti di assistenza animale[14].

Si rende perciò necessario circoscrivere l’apporto dell’animale ad un contesto di interazione e non di sfruttamento e di definire la precisa area di operatività dell’intervento dell’animale, nonché di tutelare gli animali nella loro integrità psicofisica e nei loro bisogni.

Sono riconosciuti all’animale interessi specifici e imprescindibili riferibili alla senzienza, al benessere, all’espressione delle preferenze e all’integrità genetica (art. 5); il buono stato di salute psico-fisico e funzionale va costantemente monitorato e garantito in tutte le fasi applicative, con particolare riferimento alle situazioni di stress derivanti dal lavoro (art. 8); l’animale va inoltre mantenuto nelle condizioni compatib... _OMISSIS_ ...caratteristiche fisiologiche e comportamentali e salvaguardato da qualunque trauma fisico e psichico. Deve poter usufruire di adeguati periodi di riposo e poter trarre benefici dall’attuazione dell’attività svolta (art. 9); la preparazione dell’animale deve partire dalle attitudini e dalle predisposizioni specie-specifiche e individuali dell’animale, deve essere realizzato un programma educativo e di istruzione che valorizzi le sue potenzialità cognitive e che ne salvaguardi il benessere psicofisico. Tale programma deve essere realizzato senza l’utilizzo di stimoli avversativi e deve avere come obiettivo l’equilibrio psico-comportamentale dell’animale e la corretta relazione con l’uomo (art. 10).

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Importanti provvedimenti in materia di maltrattamento sono stati emessi da alcune Regioni e Comuni: fra tutti, ritengo sia mio dovere evidenziarne due che sono decisamente... _OMISSIS_ ...ia e dai quali il legislatore nazionale dovrebbe prendere spunto.

Il primo provvedimento in analisi è una legge della Regione Emilia Romagna[22], approvata nel 2005 sulla tutela del benessere animale, nella quale vengono disciplinate le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.

In particolare, questa legge risulta interessante nella parte in cui stabilisce i doveri di chi detiene un animale affermando che «chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza» (art. 3)[23].

Ma ancora più significativo risulta il Regolamento comunale sulla tutela degli animali, approvato nel Comune di Roma il 24 ottobre... _OMISSIS_ ...e riconosciuto agli animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le loro caratteristiche biologiche.

L’articolo 7, comma 4, sancisce che a tutti gli animali, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

L’art. 8, rubricato «maltrattamento di animali» riporta invece una serie di divieti, alcuni del tutto innovativi e assolutamente validi, tra i quali il divieto di «tenere animali in isolamento […] o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie»; il divieto di «separare i cuccioli di cane e di gatto dalla madre prima dei sessanta giorni di vita», questa regola rende difficile la vendita nei negozi e limita fortemente l’importazione da altri paesi sfruttatori; ... _OMISSIS_ ...ni dell’addestramento è il divieto di addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica (tra cui dovrebbero rientrare anche la classica mano che fa pressione sul posteriore del cane per farlo sedere, o il tirare il guinzaglio verso terra per farlo distendere in quanto si tratta di una vera e propria costrizione fisica che spesso crea disagio nell’animale) o psichica, ancora più importante in quanto solitamente non è presa in considerazione. È altresì vietato addestrare animali in ambiente inadatti, per i quali è specificato angusti o privi di stimoli, che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; «è vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano»[25]; «è vietato l’uso del collare a strangolo e delle museruole stringi bocca» e il tagliare o modificare code ed orecchie di animali d... _OMISSIS_ ...ip;].

Tutte le situazioni che non rispettano questi divieti devono essere classificate come maltrattamento, e si può dunque notare come la fattispecie venga ampliata (è infatti inserito per esempio l’uso del collare a strangolo), nonostante la sanzione prevista sia una sanzione amministrativa pecuniaria, se il fatto non costituisce più grave reato.

È fatto poi assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell’accattonaggio (art. 14)[26].<...