Maltrattamenti degli animali negli allevamenti a scopo alimentare

La pratica dell’allevamento degli animali prevalentemente a scopo alimentare è molto diffusa, ma questo sicuramente non giustifica trattamenti pregiudizievoli per gli animali, e anche se il loro destino è la morte hanno diritto ad una vita, seppur breve, priva di sofferenze.

Non potendo imporre il vegetarianesimo[1], è comunque doveroso trovare un bilanciamento tra le esigenze umane e i diritti degli animali: innanzitutto cambiando gli attuali sistemi di allevamento e macellazione, e aumentando il numero di allevamenti che tengono in considerazione la natura e i bisogni delle varie specie a discapito degli allevamenti intensivi.

Quasi tutti gli allevamenti ricercano la produzione e la più alta redditività, e gli animali sono come macchine, snaturati in ogni loro funzione, ai quali vengono somministrati farmaci per essere più appetibili. Generalmente queste informazioni non emergono finché non si arriva allo scandalo, verso cui tutti pu... _OMISSIS_ ...politici in primis: i vari “mucca pazza”, “polli alla diossina” e “vitelli gonfiati con gli anabolizzanti”[2] ne sono un triste esempio.

La cosa veramente scandalosa è che le pratiche di allevamento vengono tenute segrete perché altrimenti le persone smetterebbero di mangiare carne con grave danno per l’economia (si pensi al calo di consumi del manzo a seguito del caso della mucca pazza, e di quello di carne di pollo quando si è scoperto che conteneva diossina).

Alcuni interventi di carattere europeo hanno indirizzato il nostro Paese e gli altri dell’Unione Europea a prevedere una serie di norme minime attraverso le quali disciplinare l’allevamento, il trasporto e la macellazione, limitando, per quanto possibile, le sofferenze causate agli animali.

La disciplina giuridica in materia di allevamento fa capo a diverse disposizioni generali: il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, R... _OMISSIS_ ...olizia veterinaria[3], che riguarda prevalentemente le malattie infettive degli animali e la disciplina per evitarne il contagio.

L’unico articolo che prende in considerazione la sofferenza degli animali è l’art. 35 «lo speditore di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini ha l’obbligo di curare che nei carri ferroviari e negli autoveicoli il numero dei capi caricati sia proporzionato alla capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze».

La legge 3 febbraio 1961, n. 4[4] intitolata «divieto dell’impiego degli estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati all’alimentazione umana» non necessita di ulteriori commenti.

La legge 14 ottobre 1985, n. 623[5] «legge di rat... _OMISSIS_ ...venzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976 e della Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo rispettivamente il 10 maggio 1979» prevede l’istituzione con decreto del Ministro della Sanità di una commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento che avrà come membri anche cinque esperti designati dagli enti aventi come finalità la protezione degli animali (art. 4 preambolo); gli articoli da 3 a 7 si occupano specificatamente delle condizioni in cui deve essere tenuto l’animale che vanno valutate a seconda della specie, del grado di sviluppo, d’adattamento e di addomesticamento, conformemente all’esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche (art. 3). La libertà di movimento non deve essere ostacolata in maniera che ciò possa procurare all’animale sofferenze o danni inutili (art. 4); anche l’ill... _OMISSIS_ ...temperatura, il tasso di umidità, la circolazione dell’aria, l’areazione del ricovero dell’animale e le altre condizioni ambientali, devono essere adatte alle esigenze dell’animale stesso (art. 5); l’alimentazione deve essere adeguata e non causare sofferenze o danni inutili (art. 6) e infine la salute dell’animale deve essere controllata periodicamente, sempre senza arrecare sofferenze inutili (art. 7).

Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336[6]che attua le direttive 96/22/CE e 96/23/CE «concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti».

L’emanazione di tale provvedimento deriva dal fatto che i residui di queste sostanze che permangono nelle carni e in altri prodotti di origine anim... _OMISSIS_ ...sere pericolose per i consumatori e possono anche compromettere la qualità dei prodotti alimentari di origine animale e soprattutto dal fatto che sostanze ad azione anabolizzante sono state utilizzate in modo illecito nell’allevamento allo scopo di stimolare la crescita e la produttività degli animali.

La legge 21 dicembre 1999, n. 526[7] «disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999» che ha recepito la Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; poi attuata con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146[8].

Ai sensi di tale direttiva per animale deve intendersi «qualsiasi animale (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, pellicce o per altri scopi agricoli».
... _OMISSIS_ ...l decreto appare improntato ad un’ottica decisamente innovativa in quanto, per la prima volta, sembra essere preminente il benessere degli animali da allevamento, anziché concentrarsi unicamente sulle esigenze umane: i proprietari e i custodi devono adottare le misure adeguate a garantire il benessere dei propri animali e far si che agli stessi non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili (art. 3). L’allegato conferma il tenore della norma, prevedendo disposizioni significative in tema di benessere degli animali che vietano o limitano una serie di mutilazioni e costrizioni negli allevamenti: «È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al min... _OMISSIS_ ...ze degli animali.

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dall’1 gennaio 2004 è vietato l’uso dell’alimentazione forzata per anatre ed oche[9] e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell’azienda» (punto 19).

Per quanto riguarda le condizioni di allevamento o di custodia è sancito che la libertà di movimento non deve essere limitata (tanto da non causare inutili sofferenze e lesioni) ed è previsto per il caso in cui l’animale debba essere tenuto legato, che disponga di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche.

La norma stabilisce ... _OMISSIS_ ...regole per la stabulazione degli animali, sia all’interno che all’esterno di fabbricati (non devono essere costruiti con materiali nocivi o pericolosi, corretta illuminazione e areazione per i primi, e la presenza di un riparo adeguato per i secondi). E sono altresì previste regole attinenti all’alimentazione e all’abbeveraggio, anche in questo caso facendo riferimento alla doverosità di non provocare inutili sofferenze o lesioni agli animali.

Nel novembre del 2001, il Ministero della Salute ha emesso una Circolare che fornì ulteriori chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti[10], nella quale è ribadito che le misure introdotte sono “disposizioni di carattere generale applicabili a tutti gli allevamenti, le quali introducono i principi di base per garantire il rispetto delle principali esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali”[11].

La norma del 2001 apporta... _OMISSIS_ ... omnicomprensiva, fissando i principi generali in materia di allevamento (altre norme sono invece specifiche delle galline ovaiole o dell’allevamento di vitelli) per la protezione di qualsiasi specie animale e a qualsiasi utilizzo sia destinato, ed essa non si sostituisce ma si aggiunge alle previsioni già presenti in materia.

In realtà se un uomo comune entra in un allevamento intensivo prova un immediato senso di disagio ed una forte pena per gli animali ivi stipati. Vede l’angustia dei ricoveri, la grande paura degli animali reclusi, sente i loro richiami di terrore e gli odori insopportabili da deiezioni. A volte può riuscire a comprendere a grandi linee l’inadeguatezza delle strutture, ad individuare qualche trattamento cruento (come il debeccaggio o la castrazione) e se abbastanza attento può rilevare qualche patologia acuta (animali gravemente feriti, traumatizzati, malati etc.); ma a prima vista e ai non operatori i maltrattamenti... _OMISSIS_ ...i non diventano evidenziabili: gli animali zootecnici infatti vivono in un perenne stato di angoscia.

Nell’attività di allevamento non è possibile parlare di rispetto degli animali, al massimo è consentito parlare di benessere animale, ma sempre in ambiti ristretti, come promozione di maggior produttività.

L’allevamento è un’attività economica e come tale risponde unicamente ad imperativi economici: una certa percentuale di mortalità può essere funzionale a scelte gestionali e strutturali che riducano i costi e aumentino i benefici.

In sostanza, il maltrattamento più profondo è quello strutturale: gli animali prodotti da questa zootecnia sono geneticamente sofferenti, dal momento che sono stati selezionati in virtù di una mentalità distorta. Sul maltrattamento genetico[12] (termine che si riferisce alla selezione e omologazione genetica) agiscono in sinergia un maltrattamento alimentare, uno di stabulazione, ... _OMISSIS_ ...co e uno di forzatura produttiva[13].

L’alimento in zootecnia deve sostanzialmente enfatizzare le caratteristiche genetiche di produttività e costare il meno possibile.

Le patologie nutrizionali negli animali[14] d’allevamento sono una grave fonte di sofferenza, sia come dismetabolie vere e proprie che come lesioni degenerative subcliniche a carico degli organi che diventano più facilmente aggredibili da parte dei microrganismi.

Sicuramente le strategie zootecniche sono le cause più importanti di maltrattamento alimentare, ma rileva anche la contaminazione dei foraggi da pesticidi, fungicidi, erbicidi etc.

Analogamente l’uniformità nella varietà dei cibi, nei cicli stagionali e nell’etologia dell’assunzione, è causa di una serie di lesioni quali turbe endocrine[15] o lesioni articolari dovute al non rispetto dei moduli comportamentali per una corretta postura di assunzione.
|... _OMISSIS_ ...pesso che le lesioni siano provocate da alimenti inadatti, in quanto troppo ricchi[16]: l’obiettivo di diminuire i tempi di ingrasso giustifica lo spreco alimentare e le patologie dolorosissime che ne conseguono[17].

L’alimentazione zootecnica deve essere fattore di esaltazione delle capacità produttive ovvero deve enfatizzare le caratteristiche genetiche, e deve essere fattore economico di produzione.

Il problema è dato dal fatto che esiste un limite di ingestione e di digestione che non si può superare e che gli animali produttori non hanno la capacità fisiologica di nutrirsi adeguatamente in rapporto a quanto producono[18].

Per soddisfare il bisogno di economicità dell’alimento, si è arrivati ad utilizzare ogni genere di cosa: sottoprodotti della lavorazione industriale, farine di carne degli animali infetti abbattuti, rifiuti solidi urbani e perfino le deiezioni degli animali stessi, alimenti che ovviamen... _OMISSIS_ ... dismetaboliche ed infettive[19].

I maltrattamenti da stabulazione risultano evidenti solo guardando in che condizioni gli animali arrivano al macello: si presentano ampie patologie podali, svariate lesioni sul corpo, occhi tumefatti e a volte anche enucleati[20]. I vitelli faticano spesso a muovere anche pochi passi e un gran numero di suini, a causa di quanto sono debilitati e spaventati, muore d’infarto appena scaricato dai tir.

La maggior parte dei bovini presenta lesioni ai prestomaci a causa dell’abitudine di legare le ...