Combattimenti e competizioni clandestine tra animali. Cinomachie

La legge del 2004 colma anche un vuoto di tutela caratterizzato dall’assenza di una fattispecie delittuosa volta a reprimere efficacemente il dilagante fenomeno delle competizioni sportive clandestine tra animali.

Fino ad allora l’unica fattispecie applicabile era la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p., che era però assolutamente inadeguata a reprimere questo grave fenomeno criminale[1].

In pratica, se dei soggetti venivano sorpresi a far combattere i loro cani, rischiavano solo una semplice denuncia in stato di libertà. I cani erano sottoposti a sequestro e, nel caso non si trovasse una struttura che fosse disposta ad accoglierli (si pensi sempre che stiamo parlando di cani che, per l’addestramento ricevuto, potrebbero non essere così facilmente gestibili), venivano dati in custodia giudiziale ai loro aguzzini.

Di rado poi si arrivava al processo, e in caso i responsabili venivano condannat... _OMISSIS_ ...o penale al pagamento di una modesta somma di denaro, quando il reato non si estingueva con un’oblazione[2].

Le associazioni criminali nel nostro Paese, spesso, utilizzavano e ancor oggi utilizzano animali per scopi illegali, tanto che si è coniato il termine di zoomafia con il quale si intende lo «sfruttamento degli animali per ragioni economiche, di controllo sociale, di dominio territoriale, da parte di persone singole o associate appartenenti a cosche mafiose o a clan camorristici»[3].

La legge 189/2004 sopperisce alla mancanza di disciplina in materia tanto che con l’art. 544-quinquies introduce tre autonome figure criminose finalizzate alla repressione del fenomeno dei combattimenti di animali e delle competizioni sportive clandestine[4].

Il primo comma punisce alternativamente chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pe... _OMISSIS_ ...integrità fisica.

Ciò vuol dire che la pena si applica a tutti coloro che determinano, provocano, preparano, danno inizio, guidano e disciplinano tale evento[5].

Per “combattimento” deve intendersi ogni forma di conflitto fisico che coinvolge almeno due animali e può essere tra membri della stessa specie (lotte tra cani, galli, pesci, scimmie etc.) o di specie diversa (cani contro puma, cinghiali, tassi, orsi, oppure orsi contro puma etc.)[6].

Si tratta di un reato di pericolo concreto, non essendo ipotizzabile un conflitto non pericoloso per l’animale[7], in cui l’integrità fisica degli animali è posta solo in apparenza come baricentro della tutela, mentre in realtà la retrocessione della tutela sino al reato di pericolo dipende dalla realtà criminologia in cui si inseriscono tali attività, spesso monopolio della criminalità organizzata[8].

Il concorso di persone nel reato può essere mat... _OMISSIS_ ...stere nell’aiuto concreto per la preparazione ed esecuzione del reato (trasportare i cani sul luogo dell’incontro, individuare o allestire il sito, curare gli animali usati nelle corse clandestine) o morale, ovvero risultare dal far sorgere o dal rafforzare in un soggetto il proposito criminoso (incitare gli animali nel corso del combattimento, partecipare e condividere moralmente il momento criminoso).

Anche la mera presenza sul luogo dell’esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all’azione e un maggior senso di sicurezza[9]. Secondo la VI Sezione penale va riconosciuta anche alla semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell’esecuzione del reato, l’idoneità a costituire estremo integrante della partecipazione criminosa[10]. E non solo, ... _OMISSIS_ ...persone nel reato può infatti esplicarsi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo senza che occorra un “previo concerto”, ovvero un preventivo accordo di intenti, diretto alla realizzazione dell’evento[11].

A questo proposito è evidente che se più persone si radunano attorno ad un ring dove si sta svolgendo un combattimento esse sono pienamente coscienti di ciò che fanno e manifestano la volontà cosciente e consapevole di voler partecipare ad un evento contra legem. Soprattutto tenendo in considerazione che tali eventi, in quanto clandestini, si svolgono in luoghi isolati e accessibili solo a determinate persone (fatta eccezione per le corse di cavalli che possono essere anche svolte su una pubblica via).

Il reato non si consuma necessariamente fin dal momento della programmazione e preparazione della condotta vietata, l’adesione del correo può infatti avven... _OMISSIS_ ...i momento dello svolgimento del comportamento illecito, purché l’attività sia ancora in itinere[12].

L’attività costitutiva del concorso, quindi, può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso come l’incitamento a far combattere i cani o a scommettere. Ne consegue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell’evento, ben potendo il concorso manifestarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell’azione altrui, ancora in corso quand’anche all’insaputa del correo[13].

La clausola di illiceità speciale «chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate […]», considerato ch... _OMISSIS_ ...titolata «divieto di combattimenti tra animali», sembra difficilmente ricollegabile ai combattimenti, sembra infatti arduo poter ipotizzare casi di combattimenti tra animali che siano stati preventivamente autorizzati dall’autorità competente, e deve perciò intendersi riferita alle sole competizioni. La sua presenza rende perciò lecite le manifestazioni ippiche e le corse di cani regolari, eventi nei quali il pericolo per l’integrità fisica degli animali impiegati è comunque reale[14].

Il pericolo deve essere valutato in concreto, e non va confuso con il rischio di infortuni insito in ogni attività agonistica[15].

L’elemento soggettivo del reato in commento (come anche quelli previsti dai commi terzo e quarto) è costituito dal dolo generico, anche nella forma eventuale.

Il secondo comma prevede tre circostanze aggravanti ad effetto speciale tipicamente dirette a reprimere le attività del crimine o... _OMISSIS_ ...prima si verifica se le predette attività vengono compiute in concorso con minorenni o da persone armate. Tale circostanza aggrava il trattamento punitivo, certamente in tutti casi di uso di armi[16], risultando evidente il pericolo per l’ordine pubblico (è infatti da ritenere contestabile anche la presenza di persone armate che detengono l’arma legittimamente, in quanto la norma mira a prevenire fatti lesivi della sicurezza e non a garantire la lecita circolazione delle armi[17]), ma anche e soprattutto i casi in cui alle manifestazioni clandestine partecipino minorenni, espediente usato di frequente dagli organizzatori che spesso si affidano esternamente ai minori perché non sono perseguibili penalmente.

La presenza di minorenni, a volte anche solo bambini, nel giro clandestino della cinomachia[18] (o delle corse clandestine) è stata accertata più volte in sede giudiziaria; le funzioni da loro svolte sono molteplici e vanno dall’ausilio... _OMISSIS_ ...di scommesse, all’accudire gli animali, dal fare da “palo”, al trovare gli animali da utilizzare per l’addestramento dei lottatori.

La presenza di bambini nel giro dei combattimenti fra cani è testimoniata da alcune riprese video: in molteplici videocassette sequestrate dalla polizia giudiziaria si vedono bambini che aiutano a lavare i cani, guardano lo scontro e fanno il tifo come qualsiasi altro spettatore. In una ripresa girata in provincia di Napoli si vede l’interno di un’abitazione con molte persone tra cui donne e bambini che festeggiano “Otto”, il campione, che se ne sta su un angolo[19], ancora ansimante, completamente coperto di soldi, mentre tutti intorno brindano e applaudono[20].

Questa disposizione, che mira a tutelare l’integrità psicologica ed emotiva dei minorenni e ad impedire che gli stessi subiscano un’educazione che li possa rendere insensibili alle altrui soffe... _OMISSIS_ ...vità nel nostro panorama giuridico, almeno per quanto riguarda il maltrattamento degli animali, poiché non ci sono mai state analoghe disposizioni finalizzate a proteggere i minorenni da “spettacoli” cruenti con animali che potessero turbare la loro sensibilità e minare la loro crescita serena. Il limite a questa disposizione è che si applica ai soli combattimenti e competizioni non autorizzate e non anche agli altri casi di crudeltà o di maltrattamento nei confronti degli animali[21].

Per quanto riguarda l’aggravante per il concorso di persone armate è sufficiente la loro presenza, non che facciano realmente uso delle armi. L’interesse tutelato infatti è la prevenzione dei reati contro l’ordine pubblico: la presenza di armi in tali contesti può generare comportamenti lesivi dell’ordine e della tranquillità pubblica e può far sorgere pericolo per gli operatori di polizia nel corso di attività repressive dei fenomeni desc... _OMISSIS_ ... più difficile il mantenimento dell’ordine[22].

La seconda circostanza aggravante si ha nel caso in cui i combattimenti o le competizioni vengano promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini degli stessi (strumenti mediatici finalizzati ad incrementare il ricco mercato delle scommesse clandestine; ogni incontro di una certa importanza viene infatti ripreso da più telecamere, e i video servono sia a scopo promozionale che per testimoniare la bravura di un campione[23]), la terza si configura per colui che cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma[24] (è da ritenersi che la parola registrazione includa anche la riproduzione audio).

Per capire il senso di queste disposizioni, bisogna sapere che esiste un vero e proprio mercato parallelo di video relativi ai combattimenti e alle corse di cavalli.

Alcuni di questi video, oltre a testimoniare la ritualità della ci... _OMISSIS_ ...razione del sito e dei cani, ambito territoriale, scenario socio-culturale dei partecipanti etc.), rilevano in quanto vi sono delle vere e proprie interviste fatte ai presenti.

L’ultimo espediente per evitare di essere coinvolti in indagini e denunce, a seguito dei numerosi interventi delle forze dell’ordine, è quello di far svolgere i combattimenti davanti ad una sorta di garante, il quale filma l’incontro e mostra poi le immagini ai diretti interessati come prova dell’avvenuto scontro.

La disposizione fa riferimento anche ad un generico «materiale contenente scene o immagini», è perciò da ritenersi che rientrino nella fattispecie anche foto, diapositive, CD, DVD, foto o filmati scaricati da internet etc.[25]

Queste ultime due ipotesi, erano state inizialmente previste prima come un apposito delitto, poi come contravvenzione, per arrivare al testo definitivo con un rilievo solo circostanzia... _OMISSIS_ ...
Il semplice possesso di una videocassetta relativa ai combattimenti o alle altre competizioni vietate è censurabile penalmente a seconda dell’uso e del contesto nel quale si determina il possesso: costituisce violazione penale la disponibilità di tale materiale solo in ambito direttamente collegato alle competizioni illegali e non, invece, in contesti diversi come per esempio studi televisivi o sedi delle associazioni protezionistiche, in quanto in questi casi l’uso è determinato da scopi giornalistici od educativi che mirano a combattere il fenomeno, e non comporta di certo il perseguimento del fine e dell’interesse delittuoso[27].

A differenza dei delitti previsti dagli articoli precedenti, il legislatore non ha ritenuto di inserire l’aggravante della morte dell’animale come conseguenza del combattimento; probabilmente non si tratta di una dimenticanza, in quanto chi organizza un combattimento accetta il rischio dell... _OMISSIS_ ...orte, perfezionandosi anche il reato di uccisione di animale, il quale concorrerà con il reato in commento[28].

Il terzo comma introduce, invece, un autonomo delitto che punisce chi alleva o addestra animali destinati a partecipare a combattimenti, anche per il tramite di terzi.

È vietato quindi allevare ed addestrare animali per i combattimenti, a prescindere dalle modalità adottate, le eventuali modalità cruente verranno sanzionate autonomamente dopo essere state valutate c...