La legge del 2004 colma anche un vuoto di tutela caratterizzato dall’assenza di una fattispecie delittuosa volta a reprimere efficacemente il dilagante fenomeno delle competizioni sportive clandestine tra animali.
Fino ad allora l’unica fattispecie applicabile era la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p., che era però assolutamente inadeguata a reprimere questo grave fenomeno criminale[1].
In pratica, se dei soggetti venivano sorpresi a far combattere i loro cani, rischiavano solo una semplice denuncia in stato di libertà. I cani erano sottoposti a sequestro e, nel caso non si trovasse una struttura che fosse disposta ad accoglierli (si pensi sempre che stiamo parlando di cani che, per l’addestramento ricevuto, potrebbero non essere ...
_OMISSIS_ ...o penale al pagamento di una modesta somma di denaro, quando il reato non si estingueva con un’oblazione[2].
Le associazioni criminali nel nostro Paese, spesso, utilizzavano e ancor oggi utilizzano animali per scopi illegali, tanto che si è coniato il termine di zoomafia con il quale si intende lo «sfruttamento degli animali per ragioni economiche, di controllo sociale, di dominio territoriale, da parte di persone singole o associate appartenenti a cosche mafiose o a clan camorristici»[3].
La legge 189/2004 sopperisce alla mancanza di disciplina in materia tanto che con l’art. 544-quinquies introduce tre autonome figure criminose finalizzate alla repressione del fenomeno dei combattimenti di animali e delle competizioni sportive clandes...
_OMISSIS_ ...integrità fisica.
Ciò vuol dire che la pena si applica a tutti coloro che determinano, provocano, preparano, danno inizio, guidano e disciplinano tale evento[5].
Per “combattimento” deve intendersi ogni forma di conflitto fisico che coinvolge almeno due animali e può essere tra membri della stessa specie (lotte tra cani, galli, pesci, scimmie etc.) o di specie diversa (cani contro puma, cinghiali, tassi, orsi, oppure orsi contro puma etc.)[6].
Si tratta di un reato di pericolo concreto, non essendo ipotizzabile un conflitto non pericoloso per l’animale[7], in cui l’integrità fisica degli animali è posta solo in apparenza come baricentro della tutela, mentre in realtà la retrocessione della tutela sino al reato di pericolo...
_OMISSIS_ ...stere nell’aiuto concreto per la preparazione ed esecuzione del reato (trasportare i cani sul luogo dell’incontro, individuare o allestire il sito, curare gli animali usati nelle corse clandestine) o morale, ovvero risultare dal far sorgere o dal rafforzare in un soggetto il proposito criminoso (incitare gli animali nel corso del combattimento, partecipare e condividere moralmente il momento criminoso).
Anche la mera presenza sul luogo dell’esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all’azione e un maggior senso di sicurezza[9]. Secondo la VI Sezione penale va riconosciuta anche alla semp...
_OMISSIS_ ...persone nel reato può infatti esplicarsi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo senza che occorra un “previo concerto”, ovvero un preventivo accordo di intenti, diretto alla realizzazione dell’evento[11].
A questo proposito è evidente che se più persone si radunano attorno ad un ring dove si sta svolgendo un combattimento esse sono pienamente coscienti di ciò che fanno e manifestano la volontà cosciente e consapevole di voler partecipare ad un evento contra legem. Soprattutto tenendo in considerazione che tali eventi, in quanto clandestini, si svolgono in luoghi isolati e accessibili solo a determinate persone (fatta eccezione per le corse di cavalli che possono essere anche svolte su una pubbli...
_OMISSIS_ ...i momento dello svolgimento del comportamento illecito, purché l’attività sia ancora in itinere[12].
L’attività costitutiva del concorso, quindi, può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso come l’incitamento a far combattere i cani o a scommettere. Ne consegue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell’evento, ben potendo il concorso manifestarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell’azione altrui, ancora in corso quand’anche all’insaputa del...
_OMISSIS_ ...titolata «divieto di combattimenti tra animali», sembra difficilmente ricollegabile ai combattimenti, sembra infatti arduo poter ipotizzare casi di combattimenti tra animali che siano stati preventivamente autorizzati dall’autorità competente, e deve perciò intendersi riferita alle sole competizioni. La sua presenza rende perciò lecite le manifestazioni ippiche e le corse di cani regolari, eventi nei quali il pericolo per l’integrità fisica degli animali impiegati è comunque reale[14].
Il pericolo deve essere valutato in concreto, e non va confuso con il rischio di infortuni insito in ogni attività agonistica[15].
L’elemento soggettivo del reato in commento (come anche quelli previsti dai commi terzo e quarto) è costituito dal dol...
_OMISSIS_ ...prima si verifica se le predette attività vengono compiute in concorso con minorenni o da persone armate. Tale circostanza aggrava il trattamento punitivo, certamente in tutti casi di uso di armi[16], risultando evidente il pericolo per l’ordine pubblico (è infatti da ritenere contestabile anche la presenza di persone armate che detengono l’arma legittimamente, in quanto la norma mira a prevenire fatti lesivi della sicurezza e non a garantire la lecita circolazione delle armi[17]), ma anche e soprattutto i casi in cui alle manifestazioni clandestine partecipino minorenni, espediente usato di frequente dagli organizzatori che spesso si affidano esternamente ai minori perché non sono perseguibili penalmente.
La presenza di minorenni, a volte anche solo bambini, nel...
_OMISSIS_ ...di scommesse, all’accudire gli animali, dal fare da “palo”, al trovare gli animali da utilizzare per l’addestramento dei lottatori.
La presenza di bambini nel giro dei combattimenti fra cani è testimoniata da alcune riprese video: in molteplici videocassette sequestrate dalla polizia giudiziaria si vedono bambini che aiutano a lavare i cani, guardano lo scontro e fanno il tifo come qualsiasi altro spettatore. In una ripresa girata in provincia di Napoli si vede l’interno di un’abitazione con molte persone tra cui donne e bambini che festeggiano “Otto”, il campione, che se ne sta su un angolo[19], ancora ansimante, completamente coperto di soldi, mentre tutti intorno brindano e applaudono[20].
Questa disposizione,...
_OMISSIS_ ...vità nel nostro panorama giuridico, almeno per quanto riguarda il maltrattamento degli animali, poiché non ci sono mai state analoghe disposizioni finalizzate a proteggere i minorenni da “spettacoli” cruenti con animali che potessero turbare la loro sensibilità e minare la loro crescita serena. Il limite a questa disposizione è che si applica ai soli combattimenti e competizioni non autorizzate e non anche agli altri casi di crudeltà o di maltrattamento nei confronti degli animali[21].
Per quanto riguarda l’aggravante per il concorso di persone armate è sufficiente la loro presenza, non che facciano realmente uso delle armi. L’interesse tutelato infatti è la prevenzione dei reati contro l’ordine pubblico: la presenza di armi in tali contesti può...
_OMISSIS_ ... più difficile il mantenimento dell’ordine[22].
La seconda circostanza aggravante si ha nel caso in cui i combattimenti o le competizioni vengano promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini degli stessi (strumenti mediatici finalizzati ad incrementare il ricco mercato delle scommesse clandestine; ogni incontro di una certa importanza viene infatti ripreso da più telecamere, e i video servono sia a scopo promozionale che per testimoniare la bravura di un campione[23]), la terza si configura per colui che cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma[24] (è da ritenersi che la parola registrazione includa anche la riproduzione audio).
Per capire il senso di queste disposizioni, bisogna sapere che...
_OMISSIS_ ...razione del sito e dei cani, ambito territoriale, scenario socio-culturale dei partecipanti etc.), rilevano in quanto vi sono delle vere e proprie interviste fatte ai presenti.
L’ultimo espediente per evitare di essere coinvolti in indagini e denunce, a seguito dei numerosi interventi delle forze dell’ordine, è quello di far svolgere i combattimenti davanti ad una sorta di garante, il quale filma l’incontro e mostra poi le immagini ai diretti interessati come prova dell’avvenuto scontro.
La disposizione fa riferimento anche ad un generico «materiale contenente scene o immagini», è perciò da ritenersi che rientrino nella fattispecie anche foto, diapositive, CD, DVD, foto o filmati scaricati da internet etc.[25]
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Il semplice possesso di una videocassetta relativa ai combattimenti o alle altre competizioni vietate è censurabile penalmente a seconda dell’uso e del contesto nel quale si determina il possesso: costituisce violazione penale la disponibilità di tale materiale solo in ambito direttamente collegato alle competizioni illegali e non, invece, in contesti diversi come per esempio studi televisivi o sedi delle associazioni protezionistiche, in quanto in questi casi l’uso è determinato da scopi giornalistici od educativi che mirano a combattere il fenomeno, e non comporta di certo il perseguimento del fine e dell’interesse delittuoso[27].
A differenza dei delitti previsti dagli articoli precedenti, il legislatore non ha ritenuto di inserire l’aggrav...
_OMISSIS_ ...orte, perfezionandosi anche il reato di uccisione di animale, il quale concorrerà con il reato in commento[28].
Il terzo comma introduce, invece, un autonomo delitto che punisce chi alleva o addestra animali destinati a partecipare a combattimenti, anche per il tramite di terzi.
È vietato quindi allevare ed addestrare animali per i combattimenti, a prescindere dalle modalità adottate, le eventuali modalità cruente verranno sanzionate autonomamente dopo essere state valutate caso per caso; allevamento ed addestramento sono penalmente rilevanti, anche se non è dimostrato il maltrattamento, ma se accertato, vanno contestati entrambi i delitti[29].
Il reato, che per esplicita volontà del legislatore ricorre solamente se l’autore non sia concor...
_OMISSIS_ ...mento o nell’addestramento dell’animale e la seconda nella sua effettiva destinazione al combattimento, momento in cui è segnata la soglia della consumazione[30].
L’individuazione di segni, nella natura dell’allevamento o dell’attività, evidentemente caratterizzanti da un determinato uso, può agevolmente far scattare la soglia del tentativo[31].
In realtà non si tratta di un reato ad evento naturalistico, perché alle due condotte di allevamento o addestramento, non deve necessariamente seguire il concreto sfruttamento di animali nei combattimenti clandestini, ma è sufficiente la mera destinazione agli stessi, individuabile sulla base delle specifiche circostanze del caso[32].
Tale norma, però, a causa della sua form...
_OMISSIS_ ...na condotta che integri, sul piano concorsuale, l’ipotesi tipizzata al comma 1 dell’art. 544-quinquies.
Inoltre non sembra possibile poter riconoscere il tentativo, in quanto le condotte di allevamento e di addestramento finalizzate all’impiego degli animali in combattimenti clandestini abitualmente ricorrono a tecniche brutali e violente, che possono già di per sé essere ricondotte alla fattispecie generale di maltrattamento ex art. 544-ter[33]. In cinomachia infatti, le ipotesi di maltrattamento spaziano dall’incrudelire al sottoporre gli animali a strazio e sevizie, dal costringerli a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche al detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive perciò di gravi sofferenze...
_OMISSIS_ ...animale (si tratta in questo caso di reato proprio), che hanno acconsentito all’impiego del medesimo nel combattimento. Questo provvedimento mira a reprimere un’abitudine molto diffusa, ovvero quella di consegnare gli animali a terzi perché partecipino alle gare senza però esporsi in prima persona (sono stati accertati casi simili sia nei combattimenti tra cani che nelle corse clandestine di cavalli)[35].
La previsione appare però superflua poiché la responsabilità del proprietario o del detentore consenziente, e per questa ragione consapevole, sarebbe già stata configurabile sulla base delle norme sul concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.[36]); nel caso contrario, se il consenso dovesse cioè consistere in una mera complicità, di solito irrilevante in mate...
_OMISSIS_ ...norma solleva anche un altro problema: infatti mentre la prima parte individua la condotta tipica nel destinare l’animale, allevato o addestrato, al combattimento, e non è quindi necessario che questo si sia effettivamente svolto perché si abbia consumazione del reato, questa seconda parte in analisi identifica i soggetti a cui si riferisce come i proprietari e i detentori degli animali “impiegati nei combattimenti”, che sembra invece far presupporre che il combattimento si sia effettivamente realizzato[38].