Il maltrattamento e la tutela degli animali

o;Le sensazioni e le varie facoltà ed emozioni, quali l’amore, la memoria, l’attenzione, la curiosità, l’imitazione, la ragione, ecc. di cui tanto si vanta l’uomo, sono rintracciabili in forma incipiente e talora perfino sviluppata anche negli animali»[1]. Queste parole sono di Charles Darwin[2] che associò agli animali caratteristiche tipiche umane come amore e ragione. Si inizia a guardare l’animale non più solo come uno strumento di lavoro usato dall’uomo, ma come essere vivente, un soggetto, e in quanto tale meritevole di tutela.

Il primo ad occuparsi dei diritti degli animali fu Giuseppe Garibaldi[3] che, nell’aprile del 1871, a Torino, costituì la «Società protettrice degli animali contro i mali trattamenti che subiscono dai guardiani e dai conducenti»[4]. Si parlava di “mali trattamenti” inferti da persone che avrebbero dovuto prendersi cura di loro. Guardiani e cond... _OMISSIS_ ... possiamo chiamare “proprietari” e che a distanza di più di cent’anni sono probabilmente ancora i primi soggetti dai quali l’animale deve essere tutelato.

Una seconda società, la Società romana per la protezione degli animali, nata nel 1874, fu trasformata in ente morale e posta sotto il patrocinio del Re e della Regina nel gennaio del 1906.

In Italia, già nel Codice Zanardelli[5] venne inserito un articolo, il 491, che proibiva esplicitamente atti crudeli, sevizie e maltrattamenti di animali recitando: «chiunque incrudelisce verso gli animali o, senza necessità, li maltratta o li costringe a fatiche manifestatamente eccessive è punito […]. Alla stessa pena soggiace anche colui il quale anche per il solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all’insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo»[6].

Si faceva già riferimento ad alcuni ... _OMISSIS_ ... quali la crudeltà del comportamento umano, l’assenza di necessità, lo svolgersi dei fatti in luogo pubblico e la reazione di “ribrezzo” suscitata dai maltrattamenti medesimi[7].

Lo stesso articolo fu poi ripreso dalla legge n. 611 del 1913[8], concernente provvedimenti per la protezione degli animali, che all’art. 1 prevedeva precise fattispecie di reato: gli atti crudeli su animali, l’impiego di animali non più idonei a lavorare a causa di «vecchiezza, ferite o malattie», l’abbandono, i giochi che comportino strazio per gli animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l’accecamento degli uccelli[9] e le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

Gli animali ricevettero tutela anche nel codice Rocco[10]: collocato tra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume troviamo infatti l’art. 727 (articolo che riprende in termini quasi identic... _OMISSIS_ ...el codice del 1890) che ha costituito, con l’art. 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui), un punto di riferimento per la difesa giuridica degli animali per molti anni.

Nell’accezione tradizionale dell’art. 727, si riteneva che la contravvenzione fosse da riferirsi soltanto a quegli animali nei confronti dei quali l’uomo provasse sentimenti di pietà e di compassione, ma la raggiunta consapevolezza che ogni animale sia capace di percepire dolore, portò ad una nuova formulazione del medesimo articolo attraverso la legge n. 473 del 1993[11] (nuove norme contro il maltrattamento degli animali). Legge che però aveva lasciato immutato l’oggetto di tutela, il quale continuava ad essere il sentimento di pietà e compassione che l’uomo prova verso gli animali e che viene offeso quando un animale subisce crudeltà ed ingiustificate sofferenze[12].

Era punito «chiunque incrudelisse verso gli animali se... _OMISSIS_ ... li sottoponesse a strazio o sevizie o a comportamenti o a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adoperasse in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detenesse in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandonasse animali domestici o che avessero acquisito abitudini della cattività». Soggiaceva, inoltre, a pena «chiunque organizzasse o partecipasse a spettacoli o manifestazioni che comportassero strazio o sevizie per gli animali».

Costituiva aggravante «se il fatto era commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell’allevamento, della mattazione, o di uno spettacolo di animali, o se causava la morte dell’animale».

Ratio dell’incriminazione era la duplice esigenza di tutelare il sentimento comune di pietà verso gli an... _OMISSIS_ ...uovere l’educazione civile, evitando esempi di crudeltà che abituano l’uomo alla durezza e all’insensibilità per il dolore altrui[13].

In sintesi questa nuova formulazione dell’art. 727 prevedeva un divieto di maltrattamento generico, l’impossibilità di utilizzare gli animali in giochi, spettacoli, lavori, che non fossero idonei alla natura degli animali stessi, valutata anche secondo le loro caratteristiche etologiche[14], la detenzione non idonea determinata anch’essa in relazione alla natura dell’animale, l’abbandono di animali domestici o che avessero acquisito l’abitudine alla cattività, ed era altresì punito chi organizzava o partecipava a spettacoli o a manifestazioni che comportassero strazio o sevizie per gli animali.

Il punto debole di questa norma era rappresentato dal fatto che si trattava di una contravvenzione, motivo per il quale tutte le sanzioni rientravano ne... _OMISSIS_ ...uo;ammenda, che permetteva di evitare il processo mediante il pagamento di una somma di denaro[15].

È fondamentale ricordare, per tracciare in maniera precisa l’evoluzione normativa concernente i diritti degli animali, un importante documento denominato «Dichiarazione universale dei diritti degli animali» proclamato solennemente a Parigi dall’UNESCO[16], il 15 ottobre 1978[17]. In esso vengono sanciti diritti come quello al rispetto per ogni animale e quello di non provare dolore o angoscia; ma vi sono altresì presenti dei doveri per l’uomo: non sterminare gli altri animali o sfruttarli, ma anzi offrire loro le cure e la protezione di cui necessitano.

Seguendo un pensiero che si stava diffondendo in Italia (come per altro in altri Paesi europei), all’inizio del 2003, furono presentate due proposte di legge (n. 3591 e n. 3666) per la revisione dell’art. 9 Cost.[18], al fine di inserire gli... _OMISSIS_ ... entità cui la Repubblica deve garantire speciale tutela.

Secondo queste due proposte l’art. 9 sarebbe così stato rispettivamente modificato: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica; tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione. Riconosce l’ecosistema come bene inviolabile della Nazione e del pianeta, appartenente a tutto il genere umano, e ne incentiva la protezione dalle alterazioni e dalle contaminazioni ambientali. Garantisce il rispetto degli animali e delle biodiversità» e «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica: tutela il paesaggio, la dignità degli animali e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

La citazione del “rispetto” o della “dignità” degli animali avrebbe senza dubbio rappresentato un progresso significativo rispetto al dettato attuale[19].
... _OMISSIS_ ...é venissero sanciti in modo analitico i limiti del rapporto uomo-animale e perché le distorsioni di tale equilibrio venissero punite con maggior severità, si dovette attendere il 2004, anno in cui il legislatore promulgò la legge n. 189 intitolata «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamenti degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»[20].

Il nuovo testo legislativo, ha introdotto nel secondo libro del codice penale un nuovo titolo sanzionatorio (titolo IX bis, rubricato «Dei delitti contro il sentimento degli animali») che comprende quattro nuove norme incriminatici: delitto di uccisione di animali (art. 544 bis), di maltrattamento di animali (art. 544 ter), di spettacoli o manifestazioni vietate (art. 544 quater) e di divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies). In sostanza, le fattispecie che prima erano contravvenzioni (contenute nel solo art.... _OMISSIS_ ...diventate delitti, con conseguente inasprimento delle pene e allungamento dei tempi di prescrizione[21].

Il comma 3 dell’art. 1 della legge 189 ha inoltre sostituito lo stesso art. 727 che ora è il seguente «Abbandono di animali. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito […]. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

Tale legge crea poi ex novo, tre nuove ipotesi di reato dirette a reprimere il crescente fenomeno dei combattimenti clandestini tra animali e l’organizzazione di manifestazioni dedite specificamente alla commissione di reati nella subiecta materia. È stato inoltre introdotto un illecito contravvenzionale (che non è stato inserito nel codice penale) per chi utilizza a fini commerciali pelli e pellicce di cane e di gatto (art. 2 L. 189/2004).

... _OMISSIS_ ...de altresì espressamente una causa di non punibilità inserita nelle disp. att. per mezzo dell’art. 19 ter che prevede: «Leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente». Si parla quindi di comportamenti accettati in quanto riconosciuti da leggi speciali e di manifestazioni in cui la presenza di animali è consentita perché autorizzate dalle Regioni.

Questa norma esplicita la chiara volontà del legislatore di promuover... _OMISSIS_ ...imento verso gli animali, i quali vengono ora tutelati in via diretta e non più mediata, abbandonando l’impostazione originale del codice Rocco che considerava l’animale solo come una cosa[22].

Ma le disposizioni che si occupano di tutelare gli animali non si esauriscono qui: il recentissimo Trattato di Lisbona[23], ratificato dall’Italia il 31 luglio 2008[24], comprende il Protocollo sulla protezione e benessere degli animali inizialmente allegato al Trattato di Amsterdam (1997): «Nel formulare e implementare le politiche sull’agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno e ricerca, l’Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali»[25]. Questo articolo apporta u... _OMISSIS_ ...volta perché per la prima volta gli animali vengono riconosciuti “esseri senzienti”, da non considerare alla stregua di oggetti o prodotti; ed inoltre si parla di necessità, per l’Unione Europea e per gli Stati Membri, di fare attenzione al benessere animale.

Nonostante questo sia solo un provvedimento avente applicazione generale, il quale quindi non garantisce che il benessere animale venga preso sistematicamente in considerazione, potrà sicuramente facilitare il compito di organizzazioni che si occupano di questo argomento.