Le maggiorazioni e indennità aggiuntive

Ai sensi dell’articolo 40 comma 4 «Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un’indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata».

Ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lettera d), il corrispettivo dell’atto di cessione, «se riguarda un’area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 40, comma 3. In tale caso non compete l’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 40, comma 4.»

Il combinato disposto dei primi quattro commi dell’articolo 40, e della lettera ‘d’ del secondo comma dell’articolo 45, delineava il seguente sistema: in caso di accettazione dell’indennità provvisoria basata sul VAM, al proprietario coltivatore diretto... _OMISSIS_ ...M di cui al terzo comma dell’articolo 40 triplicato, mentre in caso di mancata accettazione dell’indennità provvisoria e di ricorso alla indennità definitiva, al proprietario coltivatore diretto spettava il valore agricolo effettivo di cui al primo comma dell’articolo 40, a cui veniva aggiunto un importo pari al valore agricolo medio del fondo ai sensi del quarto comma dell’articolo 40.

Questa indennità aggiuntiva, pari a un VAM, di cui al quarto comma dell’articolo 40 (introdotta ex novo dal dPR 327/2001), rappresenta pertanto il ristoro di un pregiudizio ulteriore rispetto al mero valore del terreno, avente la stessa natura della triplicazione, la cui ratio è (o meglio era), in parte, quella di indennizzare con particolare favore i soggetti che ritraggono dal fondo i mezzi della propria sussistenza, ovvero coloro che a causa dell’esproprio vedono pregiudicata la propria occasione di lavoro, subendo una lesione alla sfe... _OMISSIS_ ...a personalità e professionalità (si tratta di un danno vero, come ben sanno gli espropriatori: togliere il terreno all’agricoltore ha un ben diverso impatto nella sfera soggettiva del destinatario che toglierlo ad un industriale o a un libero professionista).

Sennonché, oltre a questa funzione di compensare il particolare vulnus arrecato alla sfera personale e professionale del coltivatore diretto, la triplicazione ha una finalità acceleratoria, fungendo da incentivo economico per la conclusione sollecita della procedura.

Infatti, l’articolo 45 comma 2 lettera c) del TUE, stabilisce che se la cessione volontaria riguarda un’area non edificabile, il corrispettivo è calcolato aumentando del cinquanta per cento l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 40, comma 3. Giacché questo cinquanta per cento viene meno nel caso che l’accettazione provenga dal proprietario coltivatore diretto, è evidente che esso è ricom... _OMISSIS_ ...plicazione.

Semplificando, si potrebbe osservare che la maggiorazione del 200% (nella quale consiste la triplicazione) spettante al proprietario coltivatore diretto, è riconducibile alla finalità acceleratoria nella misura del 50%, similmente a quanto avviene per i proprietari accettanti non coltivatori diretti, e per la restante parte (150%) è riconducibile alla finalità compensatrice della compromissione dei mezzi di sussistenza e di produzione di reddito del coltivatore diretto.

Il che peraltro non consente di comprendere perché vi sia una differenza nel trattamento ristoratore del suddetto vulnus in sede di indennità provvisoria (150% del VAM) e in sede di indennità definitiva (100% del VAM), confermata quest’ultima dalle indennità aggiuntive degli articoli 40.4 e 37.9.

Ma al di là di questo, viene innanzitutto e soprattutto da chiedersi quale sia la sorte delle maggiorazioni previste dalle lettere ‘c’ e ... _OMISSIS_ ... del secondo comma dell’articolo 45. La risposta non può che essere univoca: le maggiorazioni sono state travolte dal venir meno del criterio indennitario alle quali si applicano.

Invece gli articoli 40 comma 4[1] e 37 comma 9[2] non possono ritenersi travolti dalla sentenza 181, se è vero, come è vero, che la loro funzione non è quella di indennizzare il terreno, ma di risarcire in modo forfetario un danno diverso e ulteriore alla sfera personale dei proprietari.

Piuttosto, si può non irragionevolmente ritenere che il VAM di cui al quarto comma, venuta meno la triplicazione del VAM in caso di provvisoria accettata dal proprietario coltivatore diretto, estenda ora la sua portata sia all’indennità provvisoria che all’indennità definitiva, andando ad aggiungersi al sopravvissuto criterio del valore agricolo effettivo di cui al primo comma dell’articolo 40.

In pratica, gli articoli 37 comma 9 e 40 comma 4 ... _OMISSIS_ ...lari, cumulandosi i VAM ivi previsti al valore venale rispettivamente per le aree edificabili e per le aree agricole.

Nell’articolo 42 il VAM è diretto a ristorare in via forfetaria la perdita del rapporto di lavoro in capo al fittavolo coltivatore diretto, e non rappresenta certamente il controvalore del bene, giacché il fittavolo non è il proprietario: non sembra dunque che gli effetti della sentenza possano riverberarsi in alcun modo su tale disposizione.

In definitiva, le Commissioni provinciali sbaglierebbero nel cessare di redigere le tabelle, perché sono ben tre i VAM sopravvissuti: articolo 40.4, articolo 37.9, articolo 42.