L'indennizzo per l'espropriazione parziale di un bene unitario (art. 33 T.U.Es.)

1. Indennizzo ed espropriazione parziale

Molti studiosi sono convinti, probabilmente a ragione, che per il legislatore del 1865 il sacrificio dell’espropriato venne considerato esclusivamente nella ineluttabilità del trasferimento della proprietà del bene, fermo restando il diritto al pagamento del suo intero valore venale consacrato nell’art. 39 della legge fondamentale 2359, secondo cui «Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all’espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compravendita». E che invece siano stati i Costituenti del 1948, informati da un più moderno concetto di proprietà individuato nell’art. 42 Costit. che ne sottolinea la funzione sociale, a ravvisare il sacrificio dell’espropriato, partecipe e protagonista di quella funzione anche nella determinazione del prezzo dell’immobile; che può... _OMISSIS_ ...re a quello di mercato perché inerente ad una funzione pubblica alla cui realizzazione questi ha il privilegio di concorrere direttamente anche se coattivamente.

Questa contrapposizione ha influenzato a partire dai primi anni ‘50 il dibattito in dottrina e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla concezione dell’indennizzo, oscillante tra la rispondenza al criterio relativo al massimo contributo possibile e la ricerca del serio o, addirittura, congruo ristoro in modo da escludere sia la misura irrisoria o simbolica, sia d’altro lato, l’integrale risarcimento o l’iniqua locupletazione dell’espropriato. Ma ha del pari orientato e nel contempo condizionato le problematiche trattate che hanno riguardato sempre e soltanto se l’indennizzo dovesse attingere necessariamente al valore venale dell’immobile oppure potesse discostarsene per l’adozione di criteri correttivi; ed in tal caso entro quali ... _OMISSIS_ ...nsentito al legislatore introdurre parametri riduttivi che prescindano dalle sue caratteristiche essenziali, nonché dalla sua destinazione economica: da quelle relative all’epoca cui effettuare la ricognizione dell’immobile, onde determinarne il valore, ai criteri cui attenersi per apprezzarne le potenziali utilizzazioni economiche, prima fra tutte l’attitudine all’edificazione; e perfino alla questione attuale del contributo o sacrificio che è consentito richiedere al proprietario con riguardo ai vincoli di zona in vista delle opere pubbliche da realizzarvi.

È rimasto quindi in ombra che a questa regola la legge c.d. Pisanelli ne aveva fatta seguire immediatamente un’altra strettamente collegata alla prima, che cioè quest’ultima fosse subordinata al carattere totale dell’espropriazione perché comprendente l’intero fondo del privato; posto che contestualmente il successivo art. 40 prevedeva l’ipotesi di... _OMISSIS_ ... di una o più porzioni di esso, disponendo che: «Nei casi di occupazione parziale, l’indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l’immobile avanti l’occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l’occupazione», perciò ricomprendendo nella stima non più solo il valore venale del fondo espropriato, ma anche il deprezzamento subito dal fondo residuo derivato dalla parziale ablazione, e introducendo non una semplice eccezione e/o una posta aggiuntiva alla regola della norma precedente, ma una preliminare summa divisio nel sistema delle espropriazioni, avente carattere generale e necessariamente pregiudiziale per la determinazione dell’indennizzo; che intanto può essere attuata dapprima in via amministrativa e poi giudiziale, in quanto si accerti in via prioritaria a quale termine del binomio (totale ex art. 39, o parziale ex art. 40) la fattispecie appartenga.

... _OMISSIS_ ... convenire, soprattutto per l’epoca in cui fu concepita e per la funzione che intendeva assolvere, che la legge del 1865 ha previsto uno strumento veramente incisivo di tutela del proprietario espropriato, rivolto a superare i confini del rapporto con il solo fondo oggetto dell’ablazione nonché ad introdurre attraverso il criterio di stima c.d. differenziale dell’indennizzo, un collegamento con il complessivo patrimonio immobiliare pregiudicato al fine di ripristinarne quanto meno la consistenza economica antecedente al sacrificio: in tal modo per certi profili anticipando di circa un secolo il precetto che la Corte Edu ha rinvenuto nella seconda frase dell’art. 1, protoc. 1 allegato alla Convenzione dei diritti dell’Uomo, letta alla luce del principio consacrato dalla prima, per cui deve comunque sussistere un ragionevole rapporto di proporzionalità fra i mezzi impiegati e lo scopo proseguito da qualsiasi misura ablatoria applicata dallo St... _OMISSIS_ ...seguente corollario che anche nel quadro di una privazione di proprietà legittima nella determinazione dell’indennizzo deve essere mantenuto il medesimo equilibrio in rapporto alla gravità dell’ingerenza attuata ed alla riparazione delle sue conseguenze pregiudizievoli.

Merita, infine, un cenno la circostanza che il legislatore del 1865 intese completare l’istituto con il successivo art. 41 che prevedeva l’ipotesi inversa di vantaggio arrecato (questa volta) dall’opera pubblica al fondo residuo, comportante una detrazione dall’indennità spettante: in nessun caso comunque inferiore alla metà, ed oggi elevata dall’art. 33, 3° comma del T.U. ai tre quarti di quella complessiva dovuta, in tal modo inducendo le amministrazione esproprianti a cercare di utilizzare siffatta normativa come correttivo generale al maggior pregiudizio dovuto riparare in ogni caso di espropriazione parziale per una sorta di anomala compen... _OMISSIS_ ... damno.

Ma dottrina e giurisprudenza hanno troncato in radice il tentativo, interpretando con il massimo rigore la norma onde preservarla dal sospetto di incostituzionalità, nel senso di richiedere sulla base del suo tenore letterale, che pregiudizio e vantaggio siano ambedue ricollegabili all’espropriazione (ed alla conseguente o.p.) con un rapporto non solo diretto ed immediato, ma anche specifico ed esclusivo per il proprietario, cosi da costituire nel patrimonio di quest’ultimo due aspetti contrapposti del medesimo evento.
Una seconda limitazione proviene direttamente dal legislatore il quale nell’art. 33, 3° comma dispone che la detrazione non può superare un quarto dell’indennità dovuta (se questa è pari a 100, la detrazione non può essere superiore a 25, e l’indennizzo da corrispondere inferiore a 75). Ove, poi, sia più elevata, la norma consente al proprietario la scelta di accettare la detrazione (per esemp... _OMISSIS_ ... ovvero di abbandonare l’intero fondo all’espropriante, conseguendone il valore venale. In quest’ultimo caso, tuttavia, anche all’espropriante è data un’opzione tra l’accettazione dell’abbandono (e del pagamento del valore del bene abbandonato) e la rinuncia ad una parte della detrazione, corrispondendo al proprietario una somma non inferiore ai tre quarti dell’indennizzo dovuto (nell’esempio proposto non inferiore a 75= ¾ di 100).

La limitazione contiene, infine, una norma di chiusura, per la quale la detrazione in ogni caso – e quindi anche in quello in cui il proprietario l’ha accettato anche in misura superiore ad un quarto – non può superare il 50% dell’indennità di cui al primo comma spettante per l’esproprio parziale (con la conseguenza che la stessa nell’esempio offerto non può in nessun caso essere inferiore a 50).
Da qui la conseguenza che il v... _OMISSIS_ ...stione, con queste restrizioni, non ha avuto alcuno sviluppo tanto che non se ne rinvengono esempi applicativi nella casistica giudiziaria neppure successiva al T.U.


2. Collocazione normativa e latitudine applicativa

Con tale struttura e finalità, l’istituto è oggi recepito dall’art. 33 T.U. espropri approvato con d.P.R. 327 del 2001 “Espropriazione parziale di un bene unitario”, che segue anch’esso la norma dedicata all’espropriazione totale, in particolare alla determinazione del valore venale del bene; ed è perciò invocabile secondo la giurisprudenza, tutte le volte in cui la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un’unitaria destinazione legale ed economica, ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l’indennizzo calcolato con riferimento soltanto all’ar... _OMISSIS_ ... per effetto della compromissione o comunque dell’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa (Cass. 17679/2010; 2812/2006; 17112/2004).

La vicenda si differenzia quindi nettamente da quella dell’occupazione di porzioni di fondi autonomi e distinti (perciò separatamente indennizzabili alla stregua della diversa disciplina inerente a ciascuno di essi), in quanto la legge Pisanelli ha invece avuto riguardo all’occupazione parziale di un cespite unico ed unitario, nei sensi ora indicati; ed ha inteso compensare non soltanto il valore venale del bene ablato, ma anche la compromissione o l’alterazione o le menomate possibilità di utilizzazione della parte residua rimasta nella disponibilità del proprietario, che per effetto dello smembramento dell’originario compendio e della conseguente impossibilità di realizzare la funzione originaria, ha subito un impoverimento ma... _OMISSIS_ ... a quello del terreno ablato in sé considerato: perciò richiedendosi che detta porzione non espropriata abbia sofferto per le più disparate ragioni ipotizzabili, un pregiudizio tale da comportare un decremento di valore dell’immobile.
In tali casi, si parla anche di “valore complementare”, inteso quale valore attribuibile ad un bene riguardato come parte di un insieme di beni economicamente sinergici, e destinato a ricorrere là dove una porzione di immobile separata da un maggiore complesso provochi il deprezzamento del residuo; e che trova applicazione nell’ipotesi in cui il dissolvimento dell’unitarietà economico–funzionale del compendio consegua all’esproprio (o, ancora, alla imposizione di una servitù: cap. 10) per la differenza tra il valore di mercato prima e dopo l’ablazione (o l’imposizione della servitù): della quale, in conseguenza, la pubblica amministrazione prima ed il giudice dopo devono tener cont... _OMISSIS_ ...nazione dell’indennità di cui all’art. 42, 3° comma Costit.

Questi caratteri ne rendono palese la natura generale sotto ogni profilo: da quello relativo alla tipologia dell’espropriazione che può derivare da leggi che la disciplinano in linea generale, o da disposizioni speciali, a quello del suo oggetto quale delineato dalla legge fondamentale del 1865, che potendo consistere secondo l’art. 1 nell’ablazione sia di “beni immobili” che “di diritti relativi ad immobili” (nei medesimi termini l’art. 1 T.U.) ne impone l’applicazione indifferentemente alla categoria di provvedimenti ablativi destinati a privare completamente il proprietario del godimento del suo immobile, così come a quella analoga di provvedimenti aventi la funzione di comprimere solo parzialmente il suo diritto reale attraverso l’imposizione di servitù per l’esecuzione di opere di pubblica utilità; che a... _OMISSIS_ ...sce oggi la fattispecie applicativa più ricorrente, posto che l’asservimento, qualunque ne sia il contenuto, lascia pur sempre intatta l’appartenenza del fondo al suo proprietario, perciò ponendo sistematicamente il problema della diminuzione del suo valore da ricomprendere nell’indennizzo.

L’istituto è altresì applicabile quale che sia la fonte legislativa dell’espropriazione che può essere statale – ed in particolare il T.U. sulle espropriazioni – o (soprattutto dopo la legge costit. 3 del 2001) regionale; nelle cui normative non mancano peraltro disposizioni che lo richiamano espressamente, come l’art. 15-bis della legge prov. Trento 6 del 1993, aggiunto dall’art. 41 della l.p. 10 del 1998, per il quale «Nel caso di espropriazioni parziali l’indennità è commisurata alla differenza tra il valore dell’immobile prima dell’espropriazione e il valore della parte residua del... _OMISSIS_ ...e medesimo, stabiliti ai sensi del presente capo».

Ma non può dubitarsi che esso trovi incondizionata applicazione anche nell’ambito delle espropriazioni regolate da leggi regionali che omettano di menzionarlo: e ciò non soltanto per il richiamo generale alla normativa del T.U. per tutto quanto non è esplicitamente disciplinato che si rinviene di regola in ciascuna di queste leggi, ma anche in attuazione dell’art. 5, 1° comma di questa, per il quale «Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legisl...


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Autore

Salvago, Salvatore

Presidente onorario della Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione