La nozione di pertinenza urbanistica rispetto a quella civilistica

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> OPERE PERTINENZIALI

La nozione di pertinenza urbanistica è più ristretta rispetto a quella civilistica, definita dall'articolo 817 del codice civile, in quanto risulta applicabile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, ma non anche ad opere che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cd. principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile una diversa destinazione economica.

La pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussista un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce.

A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il... _OMISSIS_ ...essere considerato una pertinenza quando, da un lato, sia preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, essendo funzionalmente inserito al suo servizio, dall’altro, sia sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporti carico urbanistico, esaurendo la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.6) DPR n. 380/01, costituiscono interventi di nuova costruzione gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero qualora comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

Perché possa integrare gli estremi della pertinenza urbanistica, un'opera deve presentare dimensioni più contenute rispetto a quelle caratterizzanti la costruzione principale, no... _OMISSIS_ ...zzare un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

La natura accessoria, qualificante l'opera pertinenziale, si connota in relazione all'elemento dimensionale, il quale deve necessariamente essere più contenuto di quello della costruzione principale.

Un intervento edilizio consistente in un vano scala in muratura di rilevanti dimensioni non può considerarsi pertinenza urbanistica.

La pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussiste un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente e durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto.

Nell’ambito edilizio, il concetto di pertinenza ha un significato diverso rispetto alla nozione civilistica, fondandosi esso sull’assenza di autonoma destinazione del manufatto pertinenziale, sull’incidenza sul carico urbanistico e sulla modifica all’assetto del t... _OMISSIS_ ...|
L’opera pertinenziale è collegata alla costruzione preesistente in termini non di integrazione ma di asservimento, per cui deve renderne più agevole e funzionale l’uso, ma non deve divenire parte essenziale della costruzione stessa.Essa, quindi, deve avere una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non essere parte integrante o costitutiva di altro fabbricato: si nega infatti la natura pertinenziale nel caso sia realizzata un’opera che alteri la sagoma del fabbricato.

A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorquando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto "carico urbanistico" proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel ... _OMISSIS_ ...nale con l'edificio principale.

La nozione di pertinenza in ambito urbanistico non coincide con la relativa nozione civilistica, tenuto conto che la nozione di pertinenza urbanistica è invocabile per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia; viceversa, tali non sono i manufatti che per dimensioni e funzione possiedono una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale sì da avere una potenziale attitudine ad una diversa e specifica utilizzazione economica.

A fini urbanistico-edilizi il rapporto pertinenziale tra due beni presuppone la sussistenza di due essenziali requisiti: uno teleologico e uno strutturale. In base al primo occorre che la cosa accessoria, per sua natura, non possa che essere destinata, in via esclusiva e durevole, a servizio di un bene principale, di modo che la stessa risulti priva d... _OMISSIS_ ...alore di mercato. Per il secondo è, invece, necessario che l'opera pertinenziale abbia dimensioni ridotte e modeste rispetto alla cosa cui inerisce, tali da non comportare ulteriore carico urbanistico o significative alterazioni dell'assetto territoriale.

La configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia richiede non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell'opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale ovvero una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce.

Può configurarsi una pertinenza urbanistica solo nel caso in cui vi sia un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, che consenta solo la destinazione del bene accessorio ad un uso pertinenziale durevole, purché l'opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico, poiché, se è accertato l'impatto urbanistico dell'opera, ... _OMISSIS_ ...imente la sua dimensione funzionale, che dipende dal potere di conformazione impresso dal proprietario dell'immobile.

Manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come ad esempio una tettoia, che ne alteri la sagoma.

La nozione di pertinenza in materia edilizia è più ristretta di quella civilistica ed è riferibile ai soli manufatti di dimensioni tanto modeste e ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono da potersi considerare sostanzialmente irrilevanti sotto il profilo edilizio, non potendosi, conseguentemente, attribuire carattere pertinenziale ai fini edilizi ad opere di rilevante consistenza, anche se destinate al servizio od ornamento del bene principale.

La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto a ... _OMISSIS_ ...pale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all'opera principale.

A differenza della nozione civilistica di pertinenza, ai fini edilizi, un manufatto può essere considerato una pertinenza quando è, non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma è anche sfornito di un autonomo valore di mercato e non incide sul "carico urbanistico" mediante la creazione di un nuovo volume.

La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad una opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche manufatti che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per u... _OMISSIS_ ...nomia rispetto all'opera c.d. principale e non siano coessenziali alla stessa, tale cioè che risulti non configurabile una diversa utilizzazione economica.

La pertinenza urbanistica è configurabile quando vi sia un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, cioè un nesso che non consenta altro che la destinazione del bene accessorio ad un uso pertinenziale durevole, sempreché l’opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico.

Pur prendendo le mosse dalla nozione generale di “pertinenza” di cui all’art. 817 del codice civile (cose destinate, in modo durevole, a servizio o ad ornamento di un’altra cosa), la nozione urbanistico-edilizia assume delle peculiarità, data la specificità della materia e la differente finalità pubblica posta a base della relativa normativa; il concetto di pertinenza urbanistica è infatti meno ampio di quello definito dall’art... _OMISSIS_ ...e da non poter consentire la realizzazione di opere soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato come principale.

Per aversi una pertinenza è necessaria la volontà del soggetto cui appartengono le cose di creare un vincolo di destinazione pertinenziale, ma non sufficiente se poi tra le cose stesse non sussiste oggettivamente un nesso di pertinenzialità strumentale, funzionale o anche soltanto ornamentale o economico fra due cose, di cui una si presenta subordinata rispetto all’altra in modo continuativo (anche se non in permanenza), non precari, nesso che quindi deve ontologicamente emergere dalla struttura stessa dell’opera destinata a servizio di quella principale.

Una piscina (specie quando di rilevanti dimensioni) non può certamente considerarsi pertinenza urbanistica, avendo un’autonoma funzione rispetto all’edificio “principale”.

La nozione di pertinenza urbanistica è a... _OMISSIS_ ... ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale cioè che ne risulti possibile una diversa utilizzazione economica.

Quand’anche realizzate con modalità costruttive suscettibili di consentirne l’agevole rimozione, non sono precarie le strutture installate da lungo tempo (nella specie più di venti anni) e risultate preordinate al soddisfacimento, in via continuativa, delle necessità dell’impresa commerciale.

Un'opera, per poter essere qualificata come pertinenza, ancorché posta a servizio dell’edificio principale, deve avere una propria autonomia strutturale.

La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera... _OMISSIS_ ...ali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

Anche a voler riconoscere la naturale attitudine di una loggia, in quanto coperta, ad essere agevolmente inglobata nell’alloggio, per migliorarne la fruibilità finanche in termini di sicurezza, il relativo intervento di incorporazione non può in alcun modo qualificarsi come pertinenza in senso urbanistico, in quanto integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.

La nozione di pertinenze urbanistiche, diversa da quella, più ampia, di cui all... _OMISSIS_ ..., viene ritenuta sussistente in caso di opere di modesta entità accessorie rispetto ad altra principale, ed esclusa quando le stesse, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cd. principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile una diversa destinazione economica.

La nozione di pertinenza urbanistica è molto più ristretta di quella dettata dal diritto civile, in particolare, non potendo considerarsi pertinenze quelle opere che sono coessenziali al bene principale, e che, per loro natura, hanno un’autonoma rilevanza funzionale ed economica.

La qualifica di pertinenza è applicabile solo ad opere di modesta entità, accessorie rispetto ad un’opera principale, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera c.d. principale... _OMISSIS_ ...essenziali alla stessa, tale cioè che non ne risulta possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

Il nesso pertinenziale ha natura oggettiva, per modo che l’elemento soggettivo costituito dall’intenzione del soggetto cui appartengono entrambe le cose di creare fra le stesse un vincolo di destinazione dell’una a servizio dell’altra è necessario, ma non sufficiente se poi tra le due cose difetti un nesso oggettivo di strumentalità ne...


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