L’indennità di asservimento conseguente ad esproprio per p.u. nella legge n. 2359 del 1865

Già con la legge madre del 1865, il concetto di indennità di esproprio faceva riferimento al valore venale del bene.
Per comprendere i criteri di quantificazione del disposto di cui all’art. 46 in menzione occorre pertanto “fare i conti” con gli articoli 39 e 40 della legislazione citata.
La stima dell’indennizzo, infatti, è sempre collegata al metodo di quantificazione del bene, ed il criterio utilizzato è appunto rappresentato dal valore venale.
L’art. 39 testualmente citava il prezzo di compravendita come parametro di valutazione per la determinazione dell’indennità ordinaria nel caso di occupazione totale, il riferimento al valore “pieno” dell’immobile oggetto dell’ablazione era abbastanza chiaro, altrettanto definito era il disposto letterale usato per cui alcuna limitazione o falcidia doveva essere applicata p... _OMISSIS_ ... bene.
L’art. 40, invece, postulava l’occupazione parziale e precisava che l’indennità doveva tenere conto della differenza del valore che l’immobile aveva prima dell’occupazione e quella che manteneva la parte residua dopo, anche in questo caso però si ribadiva il concetto del giusto prezzo quale elemento su cui doveva essere improntata la quantificazione per l’indennità prevista e, di conseguenza, il fulcro attorno al quale operare la valutazione rimaneva sempre quello del valore venale.
Il richiamo ai predetti articoli permetteva di ancorare al valore venale anche la commisurazione richiesta dall’art. 46 per le due fattispecie ivi citate, quella afferente l’indennità di asservimento e sussunta poi nell’alveo dell’art. 42 della Costituzione, e quella invece riferita al principio di giustizia distributiva per il caso di danno permanente.
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Ricevuti questi insegnamenti, oggi si può tranquillamente affermare che la prima condizione, forse quella più forte, per il riconoscimento dell’indennità di asservimento, ossia quando dall’esecuzione dell’opera ne deriva la costituzione di una servitù prediale, è quella dell’avveramento di un’espropriazione per causa di pubblica utilità.
Come già ampiamente ribadito nel paragrafo precedente, il principio attuale che accoglie tale fattispecie è quello dell’art. 42 della Costituzione per cui la proprietà privata non può essere espropriata se non per motivi di interesse generale.
Alla base di tutto, quindi, ricorre sempre la dichiarazione di pubblica utilità con la quale l’interesse pubblico viene espresso ed adeguatamente motivato, in modo tale che la ragguardevole e superiore esigenza collettiva difficilmente possa essere messa in discussione.
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Ciò fa anche riflettere sul fondamentale bisogno di concludere la principiata procedura mediante un regolare atto finale, senza il decreto definitivo infatti non si avrebbe più un lecito utilizzo del bene privato per scopi di interesse pubblico, ma un’occupazione clandestina di tipo materiale censurabile come illecito aquiliano.
Ben si comprende dunque come non possa essere questo il contesto in cui versa anche il postulato di cui all’art. 46 in commento, che abbisogna dell’atto finale quale presupposto indefettibile della sua stessa applicazione.
Il criterio del giusto prezzo afflato dall’art. 39 costituisce la misura idonea per la valutazione.
In tale ottica si deve considerare la particolare natura del terreno gravato, sia esso agricolo o edificabile, nonché determinare il grado di incidenza e per quale volume il fondo servente subisce l’ass... _OMISSIS_ ...e che la compromissione della parte residua nel caso in cui la servitù interessa soltanto una porzione dello stesso.
Esplicita meglio tale contesto il Giudice amministrativo della Basilicata che, con sentenza n. 615 del 22/10/2013, riduce l’entità dell’indennizzo finalizzato, considerando la minore incidenza che il diritto prediale ha sul fondo, nel caso si realizzino opere accessorie interrate e/o aeree, come condutture o tralicci, che ledono in modo alquanto impercettibile l’utilizzo del terreno.
In ambito giurisprudenziale, è altresì chiarito l’aspetto del pregiudizio differenziato che subisce la parte residuale del fondo su cui inerisce l’attività di asservimento.
In base a ciò, ne deriva l’autonomia risarcitoria dell’area frazionata rispetto a quella principale sottratta alla libertà dominicale del proprietario, gli indennizzi non sono univoci, ma sep... _OMISSIS_ ... tuttavia possono essere oggetto di cumulo.
Per stabilire correttamente il valore del terreno e definirne la depauperazione relativa all’asservimento eseguito occorre avere riguardo al provvedimento amministrativo con cui inizia l’occupazione del fondo, da tale momento decorre il computo dell’indennità interessata.
Casistica.
Nella realtà fenomenica che caratterizza la materia trattata particolare attenzione rivestono le circostanze afferenti alle infrastrutture energetiche, più precisamente alle servitù di elettrodotto.
La disciplina organica prende avvio con il R.D. n. 1775 del 1933 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), il quale all’art. 123, comma 1, oramai abrogato dall’art. 58 del d.P.R. 327/2001, prevedeva un’indennità a favore del proprietario del fondo servente per l’imposiz... _OMISSIS_ ...itù che tenesse conto della diminuzione di valore che il fondo ed il fabbricato subivano dalla realizzazione dell’impianto interessato.
La consecutio temporum vede applicato ancora il Regio Decreto suddetto a quei procedimenti la cui pubblica utilità sia stata approvata prima dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico in materia espropriativa, che ha visto la luce nel giugno 2001, ma che è diventato vigente il 30/06/2003.
In ogni modo, la quantificazione della deminutio ivi descritta, oggetto di attenzione di costanti pronunce giurisprudenziali, doveva essere misurata in considerazione di un doppio presupposto: l’attualità del deprezzamento ed il grado di incidenza sull’uso del fondo in connessione alla sua natura.
Quanto sopra, in stretto rapporto eziologico con la formazione della servitù, doveva essere documentalmente provato non operando au... _OMISSIS_ ...er il solo fatto dell’imposizione.
L’elemento probante attualizzato e concreto doveva essere sempre fornito anche per il danno prodotto dalle semplici onde elettromagnetiche che, costantemente, si divulgavano dall’impianto, in tale evenienza la natura del terreno, se agricola o se edificabile con presenza di persone, era condizione importante per determinare il gradiente di onerosità della somma indennitaria dovuta, ciò influiva infatti sulla diminuzione di valore della frazione residuale.
Occorre notare però che i concetti di “impatto ambientale”, ed il pertinente “danno alla salute” delle persone, costituivano una fonte risarcitoria causalmente diversa da quella indennitaria dovuta per la realizzazione dell’elettrodotto ed afferivano ad un tipo di procedimento giudiziale affatto coincidente con quello di opposizione alla stima di cui all’art. 19 de... _OMISSIS_ ...5/1971.
Piuttosto tali fenomeni acquisivano rilevanza per la diminuzione di valore del fondo interessato, o di parte di esso, soltanto per il peso che imponevano sulla sua fabbricabilità, notevolmente ridotta, come si può immaginare, stante gli effetti nocivi che si potevano produrre.
Le statuizioni giurisprudenziali in argomento anche oggi definiscono tale riduzione in relazione all’alea “possibile o probabile” assunta dall’acquirente medio, cioè il tipo di consapevolezza dovuto nell’assunzione del rischio quando si effettua un acquisto, che è commisurata a quella ordinaria del “buon padre di famiglia”.
Ineriva al proprietario l’ulteriore maggior prova anche della quantità di area interessata dagli effetti dell’opera.
In generale, il criterio di liquidazione dell’indennità di asservimento per le linee elettrich... _OMISSIS_ ...o sul valore venale del bene sia per ciò che concerneva la diminuzione a causa dell’imposizione, sia per le parti che riguardavano strettamente le condutture, i basamenti dei sostegni e le cabine.
In richiamo al passato, costante fonte giurisprudenziale, anche di merito, applica ai casi pendenti l’art. 123 del R.D. n. 1775/1933 secondo la sua modalità letterale: <<Ai sensi dell’art. 123 del R.D. n. 1775/1933, […], al proprietario del fondo sul quale sia stata costituita coattivamente per via amministrativa una servitù di elettrodotto aereo, spetta un’indennità c.d. di asservimento, che va commisurata alla correlativa diminuzione di valore del fondo medesimo e, comunque, ad un quarto di valore di quella parte dell’area di proiezione dei conduttori che sia “strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture” ed all’intero valore delle aree occupate dai basamenti... _OMISSIS_ ...elle condutture aeree o da cabine o da costruzioni di qualsiasi genere, aumentata, ove occorra, di un’adeguata zona di rispetto>>.
La previsione legale dell’art. 123 del R.D. 1775/1933 riceve un’ulteriore raffinazione dalla presenza nell’area posta a servizio dell’elettrodotto di un fabbricato.
Partendo dalla deduzione che l’incidenza della servitù sul bene interessato esula dalla vicinanza con l’opera dello stesso, occorre fare attenzione nell’ambito probatorio agli elementi forniti documentalmente per valutare il pregiudizio economico che riceve il fabbricato eventualmente presente.
In questa particolare situazione, infatti, per una corretta valutazione occorrerà determinare una serie di fattori afferenti sia il fabbricato, sia l’elettrodotto in questione.
Per il primo divent... _OMISSIS_ ...a disamina di elementi come il grado di vetustà, la destinazione, ma soprattutto l’esatta posizione se regolamentare o meno secondo le leggi vigenti; per il secondo, invero, attese le specifiche di costruzione (dimensioni, potenza ecc.), occorrerà fare i conti in termini più tecnici considerato l’impatto maggiormente rilevante che può avere sul mercato immobiliare.
In ogni modo, servirà operare in equilibrio tra quelle che sono le esigenze della collettività, nel rispetto dell’ambiente e della salute pubblica, oggetto di numerose e controverse leggi sia nazionali che regionali, ed i diritti economici dei singoli al giusto indennizzo dei beni coinvolti legati alla proprietà.
Infine, è bene rilevare che l’argomento delle servitù di elettrodotto, e più in generale di tutte quelle infrastrutturali lineari, oltre alla citata abrogazione ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. 327/2001,... _OMISSIS_ ...lari contratture anche in merito ai mutamenti radicali subiti dai parametri di valutazione dell’indennità di esproprio attraverso le due storiche pronunce della Consulta n. 348/2007 per le aree edificabili e n. 181/2011 per quelle agricole, che, come è oramai noto, superano il concetto di V.A.M., ed affermano quello di valore venale allineando così l’ordinamento italiano a quello disposto dalla Cedu, secondo il disegno applicativo della Corte Europea.
In ragione di ciò, essendo sempre possibile l’utilizzazione delle frazioni di terreno sorvolate ad esempio da linee aeree elettrificate, se si dovesse applicare il valore venale “pieno”, accostando così l’indennità di asservimento a quella di espropriazione dell’intera area, al fine di evitare un’ingiusta locupletazione a favore del proprietario del bene asservito, servirà una motivazione in tal senso più puntuale e completa.
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Un altro particolare accostamento è doveroso farlo con la normativa di cui alla legge 865/71 art. 17, oggi art. 40, comma 4, art. 37, comma 9 ed art. 42 del T.U.Es., che prevedeva un’indennità aggiuntiva al proprietario coltivatore diretto traente dall’attività lavorativa esercitata sul terreno i mezzi di sostentamento per se stesso e per la propria famiglia.
La querelle affrontata dalla Corte di Appello di Napoli con pronuncia del 07/04/2010 viene risolta negativamente in quant...