uo;art. 42 del T.U.Es. disciplina e tutela nella sua previsione i soggetti terzi che sono in rapporto diretto con il terreno oggetto dell’ablazione mediante un contratto agrario, e traggono il loro sostentamento dalla lavorazione agricola della terra.
La finalità principale è quella di agire in compensazione con il danno subito per la privazione del fondo a cui era legata l’attività agricola posta in essere, nonché di attuare l’unica forma di tutela possibile non essendo fattibili altre azioni risarcitorie in considerazione che l’atto di esproprio si presuppone valido.
Non così se l’esproprio non è stato completato con il provvedimento finale, oppure è affetto da vizio che ne caduca l’efficacia, anche di un solo atto procedimentale, ricorrendo in questo caso una fattispecie di illegittimità con trasformazione dello stato dei luoghi da cui ne discende un’occupazione sine titulo e l’indennità dovuta muta definizione e si trasforma in obbligazione risarcitoria, la quale ex se contempla un risarcimento sia per il proprietario, sia per quei soggetti che erano assistiti da un rapporto negoziale agrario sul fondo.
Quanto sopra è di fondamentale importanza e serve a far capire la stretta correlazione tra la perdita del diritto reale di proprietà e la liquidazione dell’indennità aggiuntiva, non così nella fattispecie dell’imposizione coattiva di servitù dove non ricorre tale presupposto e di conseguenza viene disattesa la “ratio” prevista a fondamento della somma di denaro riconosciuta al coltivatore diretto.
Come già detto storicamente la fonte della norma è da rinvenirsi nell’art. 17, comma 2 della legge sull’edilizia residenziale n. 865/71, alcuna traccia invece si trova nella legge Pisanelli del 1865 (abrogata definitivamente dall’art. 58 del d.P.R. 327/2001) che, di converso, con l’articolo 27, terzo comma espressamente prevedeva che i titolari di altri dirit...
_OMISSIS_ ...to dalla Legge “madre” appena citata, oggi, come già nel 1971, la posizione dell’affittuario e delle categorie ad esso equiparate è completamente autonoma e va a gravare esclusivamente sulle “casse” dell’espropriante, a cui direttamente compete di provvedere.
La singolarità della somma indennitaria supplementare dovuta diversifica la fattispecie anche sotto il punto di vista del ruolo ricoperto, pur essendo unico il cespite oggetto dell’espropriazione.
Per meglio intenderci, occorre specificare che, ricorrendo i presupposti, al proprietario-coltivatore diretto, oltre all’indennità di esproprio in quanto titolare del diritto assoluto, spetterà anche quella aggiuntiva; invece, ...
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Il leitmotiv del riconoscimento dell’indennità aggiuntiva è il diritto al lavoro, principio costituzionalmente garantito che subisce un sacrificio a causa dell’espropriazione.
E’ la pubblica utilità che riveste l’intervento di un’opera che caduca o comprime i diritti coinvolti nell’ablazione, di conseguenza l’espropriazione è la causa della risarcibilità mediante la previsione indennitaria del danno subito anche dal soggetto che lavora direttamente la terra.
Fondamentale importanza assume l’effettiva e diretta utilizzazione del terreno, la prevalenza del lavoro proprio e della propria famiglia, l’esistenza di un contratto agrario debitamente registrato ed i...
_OMISSIS_ ...he da tale prova ne riceve una conseguenza favorevole.
Sul punto, è abbastanza perentorio il Consiglio di Stato quando afferma che affinché possa riconoscersi l’indennità aggiuntiva mutuata dall’art. 17, comma 2 della legge 865/71 è necessario che la qualità di “fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante” debba essere provata tramite un contratto scritto agrario e non semplicemente da “mere situazioni di fatto” generate da impossessamenti illeciti o fraudolenti di terreni di proprietà altrui.
L’elargizione dell’indennità aggiuntiva necessita pertanto di determinati presupposti.
Innanzitutto la concreta e diretta utilizzazione del fondo per attività agricole...
_OMISSIS_ ...l terreno interessato.
L’attività de qua deve essere condotta con il requisito della prevalenza propria e della propria famiglia.
Tale condizione è precipuamente valutata secondo il rapporto esistente tra la forza lavoro complessivamente necessaria per la corretta lavorazione di quel dato terreno e la forza di lavoro effettivamente impegnata dall’affittuario e dal suo nucleo familiare, al netto dell’utilizzo di mezzi meccanici.
Diversamente dall’affittuario coltivatore diretto il “diretto coltivatore”, ossia colui che non rientra nel novero dei soggetti indicati dalla normativa in commento e che, comunque, non possiede i requisiti di legalità descritti, ha diritto ad otte...
_OMISSIS_ ...de a favore dell’affittuario di ottenere dal locatore una parte di indennità per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
In questo caso, la legittimazione del riconoscimento risiede nei canoni di locazione che il locatore percepisce in compensazione dei frutti che il terreno lavorato fornisce al conduttore.
Il tempo è un ulteriore presupposto per la previsione dell’indennità aggiuntiva.
Per discendenza diretta dall’art. 17, comma 2 della legge 865/1971, il quale prescriveva la decorrenza dell’anno dalla relazione di cui all’art. 10, ossia di quella relazione progettuale che accompagnava la dichiarazione di pubblica utilità, l’art. 42 del vigente T.U.Es. prevede che la somma suppl...
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Se ne deduce che la pubblica utilità è condicio sine qua non non solo della realizzazione dell’intervento quale momento di partecipazione e motivazione dell’interesse pubblico e, dunque, fondamento strutturale della procedura espropriativa, ma è anche condizione di procedibilità dell’avvio del sub-procedimento di determinazione dell’indennità aggiuntiva.
Il Giudice amministrativo precisa che, se al momento della registrazione del contratto, era già nota l’intenzione di procedere all’ablazione dell’area interessata non possono sussistere i presupposti per un’utile applicazione dell’indennità aggiuntiva, il termine temporale di un anno è stabilito proprio in considerazione di ev...
_OMISSIS_ ...ntraddistinta dall’abbandono forzoso dell’area.
Il dato assoluto che caratterizza ineluttabilmente l’indennità aggiuntiva è che essa vada a commisurarsi al valore agricolo medio.
Oltre al testo della normativa coinvolta, la nozione di indennità aggiuntiva si ricava principalmente dalla ratio per cui è prevista: il sacrificio dell’attività agricola.
Il fittavolo, il mezzadro o il colono vedono così tutelato il proprio interesse attraverso la corresponsione di una quantità di denaro calcolato sulla base di un V.A.M. secondo le colture che erano in atto al momento della sottrazione del bene alla loro attività agricola.
In tal senso, in applicazione della norma contenuta e sopravvissuta agli interventi costituzionali di cui all’art. 37, comma 9, tale valutazione si applica anche se il bene muta la sua destinazione in edificabile, ma ancora se ne fa un uso pratico agricolo, il soggetto “possessore” che lo esercita non può chiedere un’indennità pari a quella dovuta al proprietario del terreno stesso in quanto il suo danno è ancorato alla perdita dell’utilizzo e non alla particolare destinazione modificata.
Al riguardo, la Corte Suprema specifica che natura del terreno ed indennità aggiuntiva non sono collegati in alcun modo, per cui può coesistere il caso in cui il terreno sia legalmente edificabile e conte...
_OMISSIS_ ...prio parziale.
La sua entità verrà calcolata in riferimento alla sola parte del terreno occupata per cui è stato costretto l’abbandono.