La sentenza Corte cost. 181/2011 sull'adozione del valore di mercato per quantificare l'indennità di esproprio per p.u.

Se la pronuncia n. 348/2007 della Consulta riguarda soltanto il bene che ha natura edificabile, ancorando i criteri ed i metodi di calcolo della giusta stima con le caratteristiche strutturali effettive ed attuali del terreno, la pedissequa “riparametrazione” del valore dei terreni agricoli avverrà soltanto con la decisione n. 181 del 10 giugno del 2011, mediante la quale la Corte abbandona definitivamente il V.A.M. (valore medio) come applicativo della quantificazione economica in favore di quello di mercato.
Seppur positiva ed in “linea” con le “raccomandazioni” europee, la suddetta decisione creerà notevoli perplessità in ordine al trattamento indennitario da riconoscere al soggetto che subisce un danno dall’abbandono forzato del bene, nella veste di proprietario coltivatore diretto, imprenditore agricolo o semplice affittuario, posto il rapporto di natura funzionale che lo lega all’oggetto ... _OMISSIS_ ... a prescindere dal diritto reale assoluto.
Storicamente i V.A.M. furono introdotti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 art. 16 integrata dalla lettera circolare n. 1/827I del 20/11/1971 della Direzione Generale del Catasto Servizi Tecnici Erariali, vecchio apparato del Ministero delle Finanze, oggi MEF.
I V.A.M. o valori agricoli medi erano intesi come le medie ponderate dei valori agricoli in riferimento all’estensione ed al tipo di coltura effettivamente praticata nella singola regione agraria, che veniva opportunamente delimitata dall’ISTAT.
In base a questi criteri, entro il 31 gennaio di ogni annualità apposite commissioni provinciali presso l’U.T.E. (Ufficio Tecnico Erariale) prevedevano ad elaborare i valori suddetti in riferimento al precedente anno solare.
Nello specifico, le Commissioni preposte si preoccupava... _OMISSIS_ ...i valori agricoli effettivi di mercato dei terreni di ogni singola regione agraria ed a calcolarne le medie.
Quanto sopra, viene poi trasfuso nell’art. 40, commi 1 e 3, del d.P.R. 327/2001 s.m.i..
In sostanza il sistema che si profilava fino all’avvento della sentenza n. 181/2011 era basato sull’art. 40, comma 3 che stabiliva l’applicabilità del valore agricolo medio nella fase di offerta dell’indennità provvisoria ex art. 20, comma 1, e l’applicabilità del valore agricolo effettivo in base all’art. 40, comma 1 in fase di determinazione definitiva, compito spettante alla Commissione provinciale espropri di cui all’art. 41 del T.U.Es. oppure, su scelta del proprietario, dalla “Terna peritale” di cui all’art. 21 del T.U.Es.
Completavano il quadro d’insieme le maggiorazioni previste dall’art. 40, comma 4 che testualmente di... _OMISSIS_ ...re del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale un’indennità aggiuntiva ottenuta in riferimento al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, e l’art. 45, comma 2 lett. d), il quale, a proposito dell’atto di cessione, istituto contemplato dalla pubblica utilità fino alla data di esecuzione del decreto di esproprio, in merito al corrispettivo di cessione stabiliva quanto segue in caso di aree non edificabili: “se riguarda un’area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolata moltiplicando per tre l’importo dovuto ai sensi dell’dell’art. 40, comma 3. In tal caso non compete l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 40, comma 4”.
L’ago della bilancia era dunque rappresentato dall’atto di cessione che lo stesso proprietario, in qualità anche di coltivatore diretto, era nella faco... _OMISSIS_ ...ivere, per cui se avesse preferito non definire bonariamente la procedura attraverso l’uso del negozio giuridico predetto, determinando l’indennità definitiva mediante l’utilizzo di strumenti opzionali, come la terna o quelli fisiologici al procedimento come la Commissione di cui all’art. 41, avrebbe avuto diritto ad una somma computata in base al valore agricolo effettivo di cui all’art. 40, comma 1 aumentato di un importo di uguale misura ex art. 40, comma 4.
La scelta spettante solo a lui era ovviamente oggetto di ponderazione in base al valore positivo o negativo che la differenza tra il calcolo basato sul valore effettivo “raddoppiato” rispetto a quello ottenuto dal valore “offerto” triplicato rappresentava.
L’indennità di cui al comma 4 dell’art. 40 veniva altresì richiamata dall’art. 42 in quanto spettante a coloro i qu... _OMISSIS_ ...vestendo la qualifica di proprietario coltivatore diretto, “lavoravano” il fondo in virtù di un regolare rapporto giuridico: “Spetta un’indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità”.
Infine, l’art. 37, comma 9 che, pur delineato nell’ambito delle aree edificabili, prevede la fattispecie in cui il terreno edificabile sia utilizzato per scopi agricoli, concedendo sia al proprietario coltivatore diretto sia al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante un’indennità aggiuntiva, nel caso del primo soggetto una tantum, nel caso dei secondi pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticat... _OMISSIS_ ...IV|
La sentenza in commento irromperà con forza sull’archetipo così delineato abolendo “de iure” il V.A.M.
La recente pronuncia della Suprema Corte n. 28788/2018 sancisce da ultima il lungo iter che ha condotto alla sentenza della Consulta n. 181/2011, richiamando i principi che hanno permesso il definitivo “tramonto” dei V.A.M. per lasciare il posto al valore venale del mercato dei beni agricoli (rectius non edificabili) o comunque non aventi vocazione edificatoria.
Il ristoro declamato dalla CEDU e dignitosamente previsto dall’art. 42 della Carta Costituzionale finalmente può trovare una reale dimensione attraverso la giusta ponderazione delle caratteristiche reali del fondo e non astrattamente come invece previsto dagli iniqui valori tabellari dei valori medi.
L’analisi che il Giudice di legittimità effettua in que... _OMISSIS_ ...enza basa le proprie convinzioni sul concetto di “ragionevole legame” con il valore di mercato, unico criterio in grado di rappresentare le condizioni di trattabilità del fondo.
Il diverso metodo usato soltanto per i terreni edificabili darebbe invece luogo ad un’immotivata sperequazione da cui genererebbe una disparità di trattamento costituzionale a norma dell’art. 43 per il fondo che non ha la stessa vocazione.
L’astrattezza dei parametri di computo dettati dai V.A.M., privi di qualsiasi correlazione con i requisiti specifici del bene, rappresenta dunque il fattore basilare posto a fondamento della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 per la caducazione del combinato disposto della legge n. 359 del 1992, art. 5 bis comma 4, della legge n. 865 del 1971, art. 15 comma 1, nonché dell’art. 40, commi 2 e 3 del d.P.R. 327/2001.
... _OMISSIS_ ...nsiero tenuta dalla Consulta, e richiamata in modo costante ed univoco dalla Corte di Cassazione, tra le sue fonti annovera la giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo ed in particolare la notoria pronuncia della Grande Chambre del 29 marzo 2006 emessa nella causa Scordino/Italia, dove viene affermato il legame tra indennizzo e valore venale del bene garantito dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, già previsto tra l’altro dall’art. 39 della legge “Pisanelli” n. 2359/1865, poi letteralmente dimenticato dalla legge del 1971 sull’edilizia residenziale pubblica.
Diversa linea di indirizzo si attribuisce ai V.A.M. in merito all’indennità aggiuntiva.
La sentenza n. 9269/2014 della I sezione della Cassazione, ad opera del Presidente pro tempore Salvatore Salvago, emblematica al riguardo, riporta l’attenzione su ciò ch... _OMISSIS_ ...dquo;salvato” dei valori medi nel rispetto dei principi costituzionali, affermando l’utilità, in anticipo rispetto alle maturazioni dottrinarie del contesto temporale post sentenza n. 181/2011, delle “indennità riparatrici” secondo i valori medi per la salvaguardia del diritto del lavoro in via del tutto autonoma e separata dall’indennità dovuta per l’ablazione del diritto di proprietà.
Pur se differente dal diritto assoluto fondiario sul “bene-vita” espressivo del concetto della proprietà privata, anche quello al lavoro è principio costituzionalmente garantito e, come tale, bisognevole di adeguata soddisfazione se “sacrificato” dal potere ablatorio di carattere pubblico di un fondo a cui è intrinsecamente collegato.
A ragion veduta, viene richiamato l’effetto applicativo dell’art. 17, comma 3 della legge n. 865/71, che calcola ... _OMISSIS_ ...giuntiva, prevista come forma di ristoro del soggetto costretto ad abbandonare il terreno sul quale insisteva la sua attività lavorativa, sulla base del valore agricolo medio di cui all’art. 16, comma 1 della stessa legislazione, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato ed ancorato a schemi tabellari delle specifiche regioni agrarie, ciò in riferimento anche al caso in cui il cespite sia collocato in aree comprese nei centri abitati o che sono delimitate da centri storici. (art. 17 legge 865/1971)
Se la pronuncia della Consulta crea un nuovo sistema normativo per cui il criterio legale di calcolo dell’indennità di esproprio dovuta al proprietario diventa quello del valore venale sulla base dei principi costituzionali a rispetto della proprietà privata, annullando d’imperio i profili premiali della triplicazione o aggiuntivi previsti dalla legge 865/71, poi ripresi dall’art. 45 comma 2 lett. c) e ... _OMISSIS_ ... sui valori agricoli medi, nulla inciderà sull’indennizzo doverosamente liquidabile per il sacrificio di lavoro subito dal terzo possessore.
In poche parole, se muta il criterio legale di determinazione della stima del bene oggetto dell’ablazione non può riconoscersi al titolare del diritto fondiario anche una premialità calcolata nello stesso modo, ne scaturirebbe un’ingiustificata locupletazione a danno della collettività per cui si esprime l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera di servizio, né tantomeno potrebbe calcolarsi secondo il valore venale anche l’indennità aggiuntiva dovuta al titolare di un rapporto giuridico agrario in virtù di regolare contratto di affitto, ne deriverebbe una parità di trattamento con la titolarità della proprietà privata con violazione degli assunti costituzionali, occorre dunque lasciare invariato in queste fattispecie il V.A.M., quale unico metodo di salva... _OMISSIS_ ...oro perso.
In conclusione, la statuizione della Corte Costituzionale vara una vera e propria riforma in merito all’indennità dovuta per i suoli agricoli, sopperendo alle lacune del passato che ne svilivano il ristoro non considerando le potenzialità degli stessi.
Essa racchiude una lunga serie di decisioni che, attraverso il passaggio di cui alla sentenza n. 348 del 2007, cristallizza anche per i terreni non edificabili il teorema in base al quale la perdita subita debba comunque essere definita con un equo ristoro e non con somme meramente irrisorie o simboliche.
Pertanto, la congruità del soddisfo non può affatto distaccarsi dalle caratteristiche naturali del bene “fatte proprie dalla potenziale utilizzazione economica”.
Quanto sopra, non può altresì trovare riferimento esclusivamente ai suoli edificabili in quanto l’art. ... _OMISSIS_ ...o addizionale della CEDU si pone come una previsione a carattere generale e senza distinzione alcuna sulle qualità di classificazione naturale dei bene, sia essa edificabile o agricola: “E tale punto di riferimento non può variare secondo la natura del bene, perché in tal modo verrebbe meno l’ancoraggio al dato della realtà postulato come necessario per pervenire alla determinazione di una giusta indennità”.
Parametri intrinseci quali la posizione orografica, le colture in esso praticate, la presenza di particolari elementi quali l’acqua o l’energia elettrica, finanche la modali...