La localizzazione dei programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 51 della L. n. 865/1971

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP

A differenza del Piano adottato ai sensi della legge n. 167 del 1962, la localizzazione di un intervento costruttivo, da realizzarsi in attuazione del predetto Piano, ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 non ha una connotazione pianificatioria, ma ha un carattere immediatamente operativo, in quanto più limitatamente inteso ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali.

Il programma costruttivo di edilizia residenziale inerente alla localizzazione di cui all'art. 51 l. n. 865 del 1971 non è equiparabile al Piano di zona, rispetto al quale è alternativo e autonomo, essendo soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d'individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di form... _OMISSIS_ ...E.P., con il quale condivide solo l'efficacia.

La localizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 51 della L. n. 865/1971, a differenza di un peep, non ha affatto valenza e connotazione pianificatoria “…giacché non è finalizzata al soddisfacimento, in un’ottica temporale ampia, della richiesta di edilizia residenziale economica e popolare a beneficio delle esigenze attuali e future di una determinata fascia di abitanti del comune, ma ha invece un carattere immediatamente operativo, in quanto più limitatamente inteso ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali”.

Il provvedimento regionale di localizzazione del programma ricostruttivo E.R.P. determina soltanto la scelta dell’area dove ubicare il programma costruttivo e, quand’anche comportasse variante allo strumento urbanistico, n... _OMISSIS_ ...e il piano urbanistico esecutivo: pertanto, esso va attuato, alla stregua di un piano di lottizzazione, attraverso uno strumento convenzionale, che dia il dettaglio di esecuzione ai reciproci obblighi e facoltà di Comune e soggetto attuatore.

Il programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica ex L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 51 non è equiparabile al piano di zona, rispetto al quale è alternativo e autonomo, essendo soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d'individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di formazione del peep.

La norma contenuta nell’art. 51 della L. n. 865/1971, introduce una vera e propria legge n. 167/1962 “accelerata” e che per tale ragione si differenzia da quest’ultima per importanti aspetti; in particolare la localizzazione ex art. 51 ha una connotazione spiccatamente operativa, ... _OMISSIS_ ...zia dalla dimensione programmatoria propria del piano ex L. n. 167/1962, in quanto più limitatamente intesa ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali, rispetto al quale esso opera come un vero e proprio piano particolareggiato, con valenza di intervento di edilizia residenziale pubblica.

Il ricorso alla procedura semplificata di cui all'art. 51 della L. n. 865/1971, non può tradursi in un’elusione delle garanzie di approfondimento istruttorio e di razionale esercizio del potere discrezionale di governo del territorio ordinariamente imposte dalle più complesse e articolate procedure pianificatorie.

L'art. 51 della L. n. 865/1971, prevede, in alternativa al piano di zona per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), la possibilità di localizzare i programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica esclusivamente in zone destinate dallo strumento urbani... _OMISSIS_ ...all'edilizia residenziale.

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> COMPETENZA

Correttamente è il Consiglio comunale a deliberare in ordine alla localizzazione dei programmi costruttivi nell’ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione; in tale circostanza l’Amministrazione compie una scelta discrezionale che appare coerente con la "ratio" della previsione in esame di sottoporre alla competenza del Consiglio Comunale gli atti che, proprio perché fondamentali, esulano dall'ordinaria gestione dell'ente.

Competente alla localizzazione di programmi costruttivi ex art. 51 L n. 865/71 è il Consiglio Comunale; agli atti adottati dagli organi IACP va riconosciuta solo funzione propulsiva, priva di contenuto provvedimentale.

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --... _OMISSIS_ ... APPLICABILE

La procedura semplificata di cui all’art. 51 L. n. 865/71 non può tradursi in una diminuzione delle garanzie di approfondimento istruttorio e di razionale esercizio del potere discrezionale di conformazione del territorio ordinariamente imposte dalle più complesse ed articolate procedure pianificatorie generali.

Ai sensi dell’art. 51, comma 2, L. 22 ottobre 1971, n. 865, il Comune in sede di adozione di programmi costruttivi, non è obbligato a determinare limiti di densità, altezza e distanze fra i fabbricati, potendo confermare le previsioni degli strumenti urbanistici primari già vigenti.

Il programma costruttivo di interventi di E.R.P. attraverso il procedimento di localizzazione ex art. 51 L. n. 865/1971, è da equiparare ai piani di zona; ne consegue che la delibera consiliare di localizzazione che individua le aree sulle quali effettuare l’intervento programmato comporta “l’appli... _OMISSIS_ ...orme in vigore per l’attuazione dei piani di zona” (art. 51, ultimo comma, L. n, 865/1971), ivi compresi i termini di efficacia, nonché “la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che nelle stesse devono essere eseguite e l’urgenza e l’indifferibilità dei relativi lavori”.

L'autonomia del procedimento di espropriazione delle aree incluse in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare e quello di assegnazione delle aree stesse è principio applicabile in tutto e per tutto anche alla procedura di localizzazione di cui all'art. 51 della legge n. 865/71.

Alla luce del disposto di cui all’art. 51 L. n. 865/71, la localizzazione ivi prevista si avvale delle norme della L. n. 167/1962, nei limiti in cui quest’ultime siano compatibili; condizione che ricorre senz’altro rispetto alle norme riguardanti l’espropriazione e l’occupazione delle aree, le modalità de... _OMISSIS_ ...azione, la realizzazione degli interventi.

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> LOCALIZZAZIONE

La localizzazione di cui all'art. 51 della legge n. 865 del 1971, presuppone l'assenza di un piano di edilizia economica e popolare vigente e quindi l'unico riferimento, sotto il profilo urbanistico, è costituito dalle previsioni del piano regolatore approvato o adottato; in tal caso, è del tutto coerente che la localizzazione operi nell'ambito delle zone residenziali previste dallo strumento urbanistico generale.

L'art. 3 del d. l. n. 115 del 1974 consente la localizzazione dell'intervento di cui all'art. 51 della legge n. 865 del 1971, anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato. Anche in tal caso, è invero assicurato il quadro urbanistico, per la localizzazione di interventi costruttivi, con riferimento alle prescrizioni del piano di zona adottato. Tale ... _OMISSIS_ ...ne in linea, peraltro, con la previsione più generale posta dall'art. 3, comma 4, della legge n. 167 del 1962, secondo il quale il piano per l'edilizia economica e popolare può variare le disposizioni del piano regolatore generale.

Gli articoli 3, comma 4, della legge n. 167 del 1962 e 3, comma l, del d. l. n. 115 del 1974 perseguono obbiettivi diversi e non confliggenti, in quanto la prima norma richiama un'esigenza di coerenza nella pianificazione urbanistica, pretendendo che - una volta che in sede di predisposizione dei piani di zona ad una determinata area sia stata assegnata una certa destinazione - quest'ultima sia recepita nel piano regolatore generale, la seconda norma, invece, persegue dichiarate finalità acceleratorie delle procedure finalizzate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, consentendo che questi ultimi siano localizzati anche in piani di zona adottati.

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI... _OMISSIS_ ...t; PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> MOTIVAZIONE

L'espressione “programma costruttivo” assume una duplice valenza: da una parte una sorta di P.E.E.P. in scala ridotta, adottato con procedimento semplificato, ma pur sempre uno strumento urbanistico (che va rapportato ai prevedibili bisogni di edilizia residenziale pubblica per un biennio) e dall'altra uno specifico progetto di intervento costruttivo su di un'area preventivamente individuata, per il quale, proprio in quanto tale, non si richiede uno specifico calcolo di fabbisogno abitativo, dovendo ritenersi la valutazione di detto fabbisogno implicita nella fase “a monte” di concessione del finanziamento regionale, di cui, nel sistema della legge, il Comune non può che prendere atto.

Sussiste il dovere istruttorio-motivazionale del provvedimento localizzativo assunto ai sensi dell’art. 51 della L. n. 865 del 1971, in ragione della potenziale arbitrarietà dell... _OMISSIS_ ...alizzazione ivi previste al di fuori di una complessiva logica di piano regolatore; tale dovere diviene ancor più pregnante allorché il ricorso al rimedio dell’art. 51 avvenga non già in assenza di una pianificazione urbanistica generale, ma a sostanziale modifica o integrazione di un p.r.g. vigente e, per di più, di molto recente approvazione.

Non sussistono, con riferimento al provvedimento di localizzazione di programma costruttivo ex art. 51 L. n. 865/71, le esigenze di motivazione che devono viceversa assistente l’adozione di un peep, fondandosi esso sulla compiuta elaborazione di un’ipotesi di intervento edilizio, munita di tutti i requisiti (di ordine finanziario e contenutistico) per la sua realizzazione ed esercitando pertanto una funzione non programmatoria ma di ordine direttamente operativo.

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> NATURA

A diff... _OMISSIS_ ...p, la localizzazione ex art. 51 L. n. 865/71 non ha una connotazione pianificatoria, non è cioè finalizzata al soddisfacimento, in un'ottica temporale ampia, della richiesta di edilizia residenziale economica e popolare a beneficio delle esigenze attuali e future di una determinata fascia di abitanti del comune, bensì ha un carattere immediatamente operativo, in quanto più limitatamente inteso ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali, rispetto al quale esso opera come un vero e proprio piano particolareggiato, con valenza di intervento di edilizia residenziale pubblica.

La deliberazione di localizzazione dei programmi costruttivi, adottata ai sensi dell’art. 51 l. n. 865 del 1971, non riveste natura pianificatoria, ma direttamente operativa, non essendo connotata, come il PEEP, dal soddisfacimento, in un'ottica temporale ampia e programmatica, della richiesta di edili... _OMISSIS_ ...e economica e popolare a beneficio delle esigenze attuali e future di una determinata fascia di abitanti del Comune, ma dalla immediata operatività, allo scopo di assicurare la realizzazione di un programma costruttivo definito, in relazione ad aree individuate come suscettibili di espropriazione.

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP --> PRESUPPOSTI

Ai fini della legittima applicazione del procedimento ex art. 51 legge n. 865 del 1971 è necessario che esista un p.e.e.p. interamente definito, ovvero che manchi un p.e.e.p. approvato o adottato, pertanto è illegittima la localizzazione ex art. 51 allorché esista un p.e.e.p. vigente non ancora completamente utilizzato e un nuovo p.e.e.p. già adottato. La previsione di un’area idonea ad ospitare un PEEP non equivale alla approvazione del PEEP mentre è solo l’adozione di un siffatto piano a rendere illegittima la localizzazione in altra ... _OMISSIS_ ...ta dal PRG come residenziale.

La L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 51 prevede, in alternativa al peep, la possibilità di localizzare i programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica esclusivamente in zone destinate dallo strumento urbanistico primario (anche solo adottato) all'edilizia residenziale. Presupposti per il ricorso alla speciale procedura, di cui all'art. 51 cit., sono che manchi un piano di zona (adottato o approvato); che il piano eventualmente esistente abbia esaurito le proprie possibilità edificatorie; che vi sia un programma di edilizia residenziale pubblica, debitamente appr...


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