L'esito della conferenza dei servizi costituisce solo un atto preparatorio della fase di emanazione di un nuovo provvedimento dell'amministrazione che aveva indetto la conferenza: ed è solo quest'ultimo atto che può essere direttamente e immediatamente lesivo.
Il verbale contenente le determinazioni assunte in conferenza di servizi istruttoria non costituisce un atto immediatamente impugnabile bensì in un atto endoprocedimentale privo di efficacia esterna.
Il verbale della conferenza di servizi ha rilevanza provvedimentale alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. n. 70/2011 all’art. 14-ter, comma 6-bis, l. n. 241/1990.
La mancanza del verbale conclusivo della conferenza di servizi non può essere degradato a mera irregolarità se nessuna determinazione conclusiva è stata assunta, all’esito della medesima.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.