Nell'ambito dell'azione amministrativa vige la regola generale dell'irretroattività, espressione del principio di legalità e dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, la quale impedisce alla P.A. di incidere unilateralmente e con effetto ex ante sulle situazioni soggettive del privato.
Il principio di irretroattività discende in linea generale dall'art. 11 disp. prel c.c. ed è derogabile unicamente per effetto di una disposizione di legge pari ordinata, ma non anche in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata: pertanto gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva soltanto in presenza di una norma di legge che espressamente lo consenta.
Il principio di irretroattività discende in linea generale dall'art. 11 disp. prel. c.c., ed è derogabile unicamente per effetto di una disposizione di legge pari ordinata, ma non anche in sede di esercizio del potere rego...
_OMISSIS_ ... fonte normativa gerarchicamente subordinata, con la conseguenza che solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva.
Solo in presenza di una una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.