Per quanto concerne l’ambito applicativo di tale regime fiscale agevolato, preme qui ribadirsi quanto sostenuto in precedenza.
In particolare, per quanto concerne i requisiti soggettivi, posto che essi devono individuarsi nelle qualifiche di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale (sia persona fisica che società), si ribadisca la non necessaria sussistenza degli stessi al tempo della costituzione.
Per quanto concerne i requisiti oggettivi, preme ricordarsi come l’esenzione spetti per il trasferimento di «terreni agricoli e relative pertinenze, ivi compresi i fabbricati», per la cui definizione si rinvia alle considerazioni sopra svolta, che si intendono qui interamente richiamate.
Ancora, deve dirsi ...
_OMISSIS_ ...quo;applicabilità al «trasferimento a qualunque titolo di terreni agricoli», ovvero a qualsiasi negozio giuridico che realizzi un effetto traslativo, ovvero un mutamento soggettivo della titolarità di un diritto, prescindendosene il titolo.
Conseguentemente, esso sarà applicabile a tutti i trasferimenti tra vivi a titolo oneroso, nonché agli atti derivativo-costitutivi, con la sola limitazione, per questi ultimi, dei diritti capaci di consentire al titolare di costituire il vincolo di compendio.
Maggiori dubbi [5] si sono posti, invece, quanto ai trasferimenti liberali e mortis causa, sia a titolo universale che particolare, stante, da un lato, la lettera dell’art. 5-bis, comma 1, legge 97/1994, la quale espressamente stabilisce l’...
_OMISSIS_ ..., dall’altro, la reintroduzione della imposta di successione e donazione.
Del resto, pare comunque, applicabile il regime de quo anche ai predetti trasferimenti.
Infine, giova dire come tale trattamento agevolato non trovi applicazione per gli acquisti a titolo originario, posto che per essi non si realizza alcun trasferimento.