PEDOPORNOGRAFIA TELEMATICA E STRATEGIE INVESTIGATIVE

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Foggi, Gloria

22 agosto 2013

pdf  / 105 Pagine in formato libro (17X24 cm)

Analisi del delitto di pedopornografia minorile ex artt. 600 ter e seguenti del codice penale attraverso un’accurata e approfondita indagine della prassi interpretativa e applicativa più recente, l'illustrazione delle principali fattispecie di reato, e la descrizione delle più recenti tecniche di investigazione utilizzate dalle forze dell’ordine.

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  • editore: Exeo
  • collana: il penale
  • numero in collana: 2
  • isbn: 978-88-97916-79-6
  • sigla: FCL05
  • categoria: MONOGRAFIE
  • tipologia: giuridica
  • genere: studio applicato
  • altezza: cm 24
  • larghezza: cm 17
  • dimensione: A4
  • funzioni permesse: Stampa: SI - Modifica: SI - Copia/Incolla: SI
  • protezione: digital watermarking
  • disponibità: illimitata
  • destinatari: professionale accademico
  • soggetto: diritto
INTRODUZIONE
CAPITOLO I
IL DELITTO DI PORNOGRAFIA MINORILE
1. Il concetto di pornografia minorile
2. Le condotte previste dall’articolo 600 ter, primo comma, del codice penale. Lo sfruttamento del minore a fini pornografici
3. La commercializzazione del materiale pedopornografico ex art. 600 ter, secondo comma, del codice penale
4. La «smaterializzazione» del prodotto pornografico. Distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione attraverso i canali telematici
5. Le fattispecie tipizzate dall’art. 600 ter, quarto comma, del codice penale: l’offerta e la cessione del materiale pornografico

CAPITOLO II
LA DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO E LA PORNOGRAFIA VIRTUALE
1. Articolo 600 quater del codice penale: la dibattuta norma sulla detenzione di materiale pedopornografico.
2. Un’ipotesi di reato del tutto particolare; l’art. 600 quater-1 del codice penale. Il concetto di pornografia virtuale. Dalle origini comunitarie dell’incriminazione alla delicata questione della compatibilità con il principio di necessaria offensività

CAPITOLO III
LE STRATEGIE INVESTIGATIVE DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA TELEMATICA
1.    Le peculiarità investigative dell’attività sotto copertura delle Forze dell’Ordine. Utilizzabilità degli elementi di prova acquisiti dall’agente provocatore in tema di pedopornografia. I recenti orientamenti giurisprudenziali
2.    Il ruolo della rete in materia di lotta alla pedopornografia. La creazione del Centro Nazionale per il contrasto alla pedofilia ed il Codice di autoregolamentazione «Internet e Minori»

CONCLUSIONI
BIBLIOGRAFIA
GIURISPRUDENZA

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È crescente la consapevolezza di come il fenomeno della pedopornografia
tenda a svilupparsi, anche e soprattutto, attraverso i canali
telematici in cui la “smaterializzazione” del prodotto pornografico
trova terreno fertile nell’immediatezza e nella celerità delle condotte
diffusive e nei traffici commerciali on-line.



Il presente elaborato si pone come obiettivo l‘analisi del delitto di
pedopornografia minorile ex artt. 600 ter e seguenti del codice penale
attraverso un’accurata e approfondita indagine della prassi
interpretativa e applicativa più recente.



Prendendo le mosse dal dato normativo tipizzato dal legislatore è
necessario vagliare, in primis, l’applicazione della fattispecie in
sede giurisprudenziale e scandagliare le specifiche strategie
investigative di contrasto alla pedofilia telematica. L’analisi ha da
subito evidenziato che la finalità politico-criminale del legislatore è
stata quella di apprestare una specifica tutela contro lo sfruttamento
sessuale dei minori a protezione e tutela della loro personalità.



Il bene giuridico tutelato dalle diverse fattispecie incriminatrici
deve quindi ravvisarsi nella personalità del minore, intesa nella sua
interezza, ossia come libera e serena esplicazione della sua crescita
psicofisica, sessuale e morale. È stata infatti introdotta nel nostro
ordinamento la nuova fattispecie di pornografia minorile all’interno
della quale sono tipizzate diverse ed autonome figure di illecito volte
a sanzionare, operando su più fronti, il crescente fenomeno dello
sfruttamento sessuale dei minori a fini pornografici.



La navigazione in internet, d’altronde, rappresenta il canale
privilegiato di diffusione del materiale pornografico; la facile
accessibilità del mezzo e la celerità di trasmissione delle immagini da
un capo all’altro dello spazio virtuale e globale consentono infatti il
proliferare ed il moltiplicarsi delle condotte punibili. Da qui
l’esigenza di sempre nuove ed efficaci strategie di contrasto alla
pedopornografia telematica che si snodano attraverso la peculiare
attività investigativa sotto copertura delle Forze dell’Ordine e
attraverso la creazione di appositi, specifici organismi in grado di
contrastare ad ampio raggio il fenomeno.

Galleria immagini

Il legislatore ha inteso arginare il triste fenomeno della pedopornografia minorile operando su più fronti nel tentativo di sanzionare la strumentalizzazione delle persone minori di età a fini sessuali tutelandone l’integrità ed il corretto sviluppo sia fisico che psichico. La norma, dunque, incrimina non solo la più grave ipotesi di diretta mercificazione del minore che si esplica attraverso l’abuso diretto dello stesso al fine di produrre il materiale pedopornografico, ma anche tutte le condotte “satellite” di diffusione del materiale suddetto, in quanto comunque funzionali allo sfruttamento sessuale dei fanciulli.
E’ bene sottolineare, infatti, come la navigazione in internet rappresenti il canale privilegiato di diffusione del materiale pornografico in cui la facile accessibilità del mezzo e la celerità di trasmissione delle immagini da un capo all’altro dello spazio virtuale e globale consentono il proliferare ed il moltiplicarsi delle condotte di detenzione.
Il legislatore, con l’introduzione del reato in parola, ha voluto ulteriormente anticipare la sfera della tutela sessuale del minore tenendo conto anche delle nuove ed elaborate tecniche di elaborazione grafica consentite dagli strumenti telematici. Tale intento, però, se pur lodevole, mostra tutti i limiti di una formulazione della fattispecie estremamente labile che, nonostante gli sforzi interpretativi, rimane comunque esposta a censure di incostituzionalità per carente determinatezza ed offensività.
Queste disposizioni rappresentano cause personali di esclusione della punibilità che operano a vantaggio dell’agente provocatore a condizione che si esplichino entro i rigorosi confini predeterminati dal legislatore. In tutte le diverse ipotesi di attività sotto copertura, quindi, sono dettate le precise modalità entro cui deve svolgersi l’attività medesima ed è prevista un’espressa causa di non punibilità. La Suprema Corte ha più volte ribadito che, in tema di attività della Polizia giudiziaria di contrasto ai reati contro la libertà sessuale dei minori, l’attività dell’agente provocatore deve limitarsi a disvelare un’intenzione criminale esistente, ma allo stato latente, fornendo soltanto l’occasione per la realizzare della stessa. La condotta dell’agente provocatore, quindi, non deve inserirsi con rilevanza causale.
L’Italia ha prontamente recepito il ruolo di rilievo assegnato ai codici di condotta dalle istituzioni comunitarie dirette a sollecitare in tutti i Paesi membri l’adozione, da parte dei fornitori di accesso e servizi, di una disciplina volta all’utilizzazione di regole ed indicazioni per la tutela dei giovani navigatori in rete. Tali codici, infatti, mirano anche ad incentivare e sostenere l’opera di sensibilizzazione di genitori, educatori e bambini ad un uso corretto del mezzo telematico. In particolare, merita menzione, il Codice di autoregolamentazione “Internet e Minori” sottoscritto nel 2003 dalle associazioni degli Internet Service Provider alla presenza degli allora Ministri delle Comunicazioni e dell’Innovazione tecnologica. Gli estensori del Codice si sono posti il problema dell’individuazione degli strumenti preventivi.