CIRCOLAZIONE STRADALE

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Le agevolazioni fiscali del compendio unico in agricoltura

trattamento fiscale agevolato di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, della legge 97/1994, consistente nell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

Compendio unico: presupposti per l’applicabilità del regime fiscale agevolato

per quanto concerne i requisiti soggettivi, posto che essi devono individuarsi nelle qualifiche di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale (sia persona fisica che società), si ribadisca la non necessaria sussistenza degli stessi al tempo della costituzione. Per quanto concerne i requisiti oggettivi, preme ricordarsi come l’esenzione spetti per il trasferimento di «terreni agricoli e relative pertinenze, ivi compresi i fabbricati»

Le conseguenze sul piano fiscale dei mutamenti soggettivi nel compendio unico

ai fini dell’applicabilità del regime agevolato, il Legislatore ha richiesto la sussistenza dei requisiti soggettivi di imprenditore agricolo professionale (persona fisica o società) e di coltivatore diretto, in capo al dichiarante ovvero l’assunzione dell’impegno al loro conseguimento, al momento della costituzione del compendio.

Applicabilità del regime agevolato del compendio unico ai contratti preliminari di vendita

il contratto preliminare in argomento non rientra nel regime agevolato previsto dal decreto legislativo n. 228 del 2001, ma è soggetto alla registrazione in termine fisso con l’applicazione dell’imposta in misura fissa di registro. La disposizione contenuta nel contratto preliminare, che prevede la corresponsione del pagamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, è soggetta, invece, all’applicazione dell’imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50 per cento

Il compendio montano

l’istituto del compendio montano, cronologicamente anteriore rispetto a quello generale, trova la propria applicazione esclusivamente per i terreni siti nelle zone montane

La responsabilità erariale negli espropri per p.u.

I giudici contabili, grazie alle riforme intervenute negli anni ‘90 del secolo scorso e alla continua opera di ampliamento della loro giurisdizione attuata dalla Corte di Cassazione, si affacciano al nuovo millennio dotati di prerogative prime sconosciute, nonché investiti di un ruolo che li pone in prima linea nella lotta agli sprechi e alla corruzione.

Responsabilità erariale o contabile

è possibile definire la responsabilità erariale come la responsabilità, prevista dall’ordinamento giuridico a carico degli amministratori e dei dipendenti pubblici, e di tutti coloro che sono legati all’amministrazione da un rapporto di servizio, nei confronti dell’erario inteso quale amministrazione patrimoniale-finanziaria dello Stato.

Le questioni attinenti alla natura della responsabilità erariale

Il dibattito esistente in materia vede contrapposti da un lato coloro che riconoscono in capo alla responsabilità amministrativa una natura di tipo civilistico con funzione risarcitoria, e dall’altro coloro che, invece, le riconoscono una natura di tipo sanzionatorio.

Ipotesi tipizzate di responsabilità amministrativa sanzionatoria

Si tratta della previsione da parte del legislatore, spesso tramite disposizioni contenute in leggi finanziarie, di fattispecie di responsabilità amministrativa non generiche, devolute anch’esse alla cognizione del giudice contabile, che vengono sanzionate indipendentemente dal verificarsi o meno di un danno erariale.

Responsabilità erariale e giurisdizione della Corte dei Conti

Mentre le funzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti sono contemplate, a livello costituzionale, dall’art. 100 della Costituzione, le funzioni giurisdizionali sono previste dall’art. 103, il quale, al comma secondo, prevede che «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge».

Aspetti processuali del giudizio di responsabilità

Nel processo di responsabilità amministrativa si assiste ad una «scissione tra la titolarità del diritto alla riparazione del danno (ovvero, la situazione sostanziale che fa capo alla Pubblica amministrazione danneggiata) e la titolarità del potere di far valere tale diritto in giudizio (vale a dire, la legittimazione processuale attribuita al Pubblico Ministero)»

L’esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti

Qualora la sentenza emessa dal giudice contabile nei confronti del convenuto sia nel senso della condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno erariale, si pone il problema relativo alle modalità con cui tale sentenza vada eseguita.

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