PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

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La valutazione ambientale strategica nella pianificazione paesaggistica

L’art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 prescrive che la valutazione di piani, programmi e progetti, ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.

Oggetto della tutela del Codice dei beni paesaggistici

Oggetto della tutela del Codice dei beni paesaggistici non è, in generale, la cosa in quanto tale, ma il valore paesaggistico del quale essa è portatrice.

Partecipazione degli enti locali alla pianificazione paesaggistica

Il D. Lgs. 42/2004, a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 63/2008, tra i beni paesaggistici soggetti all’obbligo di pianificazione congiunta, non indica zone umide diverse da quelle incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 448/1976, adottato in esecuzione della cosiddetta Convenzione Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale.

Rapporto tra piani paesaggistici e vincoli urbanistici

Ai sensi dell’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del Piano paesistico ma possono disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano in modo più favorevole il paesaggio e/o l’ambiente.

Il piano per il parco: strumento urbanistico di valenza ambientale

Il piano per il parco è uno strumento urbanistico di valenza ambientale, idoneo ad esplicare un’immediata efficacia precettiva di carattere prevalente sia nei confronti di singoli soggetti privati interessati all'edificazione, e sia rispetto alle stesse competenze dei Comuni in materia urbanistico-edilizia impongono un immediato ed inderogabile regime di tutela dell'area interessata.