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La retrocessione parziale

A differenza dell’ipotesi della retrocessione totale, la retrocessione parziale si ha quando l’opera è stata realizzata, ma non sono stati utilizzati tutti i beni espropriati, nel senso che alcuni di essi non hanno ricevuto la destinazione prevista. In questo caso, si è dunque di fronte non a una mancata tempestiva realizzazione, come nel caso della retrocessione totale, ma di un’opera realizzata in termini quantitativamente ridotti rispetto a quelli in origine previsti.

Gli adempimenti procedurali nella retrocessione parziale

Con la legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità, ai fini dell’esercizio del diritto di retrocessione parziale, non era previsto che l’espropriato si attivasse presso l’ente espropriante. Spettava infatti a quest'ultimo pubblicare l’elenco dei beni che, non servendo più all’eseguimento dell’opera pubblica, erano in condizione di essere rivenduti. Oggi, il procedimento di retrocessione ha inizio ad istanza della parte interessata, individuata espressamente nell'espropriato.

La dichiarazione di inservibilità nella retrocessione parziale

La dichiarazione di inservibilità subordina il diritto alla restituzione del bene espropriato. Si tratta di valutare non se il bene espropriato sia utilizzabile per soddisfare qualsivoglia interesse pubblico, ma se possa essere ancora utilizzato per realizzare quella determinata e specifica opera pubblica che era stata prevista quando fu avviato il processo di espropriazione. La dichiarazione di inservibilità è sottoposta ad una limitazione temporale: la previsione di termine della realizzazione

Tutela giurisdizionale in materia di retrocessione parziale

Oggi, nella vigenza del t.u. espropri, a distanza di quasi centocinquant’anni, la natura della situazione giuridica soggettiva dell’espropriato nell’ipotesi della retrocessione parziale è rimasta immutata. Ci si trova, infatti, in presenza di una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, riconosciuta in capo all’ex proprietario, a che il soggetto beneficiario dell’espropriazione o, in mancanza, l’ente espropriante, si pronuci circa l’inservibilità dei beni ablati.

Il corrispettivo della retrocessione

Nella valutazione del corrispettivo bisogna applicare lo stesso criterio di quantificazione utilizzato in sede di liquidazione dell’indennità di esproprio: se il bene fu considerato edificabile ai fini espropriativi, con l’applicazione del relativo criterio indennitario, similmente occorrerà fare in sede di quantificazione della retrocessione. Nulla impedisce dunque che il prezzo della retrocessione, pur nell’identità dei criteri di determinazione, sia più alto dell’indennità a suo tempo fissata

Retrocessione: il diritto di prelazione del Comune

A seguito dell’entrata in vigore del t.u. espropri, il diritto di prelazione del Comune è oggi contemplato per entrambe le ipotesi di retrocessione. Si tratta di un diritto di prelazione riconosciuto nei confronti delle aree, comprese nel territorio del Comune, che non sono state utilizzate ai fini della realizzazione delle opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, e che, qualora esercitato, consente di far confluire le aree medesime nel patrimonio indisponibile dell’ente locale

La competenza all'adozione del provvedimento acquisitivo

Nel nuovo testo di legge non è chiaro quale organo dell'autorità competente per l'acquisizione sia specificamente competente per l'adozione del provvedimento, che evidentemente costituisce una questione prodromica sia all'analisi contenutistica che alla descrizione degli effetti del provvedimento stesso.

La motivazione: ragioni di fatto e di diritto dell'acquisizione coattiva sanante

L'art. 3 della l. 241/1990 richiede in via generale che ogni provvedimento amministrativo sia motivato, opportunamente distinguendo tra «presupposti di fatto e [...] ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione» e mettendo la motivazione in espressa correlazione con «le risultanze dell'istruttoria»

42bis, il dispositivo: liquidazione, acquisizione e contenuti ulteriori

In punto di liquidazione, il provvedimento dovrà anzitutto riprendere le risultanze della fase di stima, alla quale riteniamo di poter rinviare. A questo proposito, però, si segnala che la tecnica normativa utilizzata nella redazione dell'art. 42-bis potrebbe far sorgere alcune difficoltà interpretative, delle quali sembra opportuno dare conto.

Effetti del provvedimento ex art. 42-bis

L'effetto principale del provvedimento ex art. 42-bis è costituito dall'acquisizione del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità. Sul punto, il comma 1 della nuova disposizione si allontana dal comma 1 dell'art. 43 nella parte in cui precisa che l'acquisizione opera «non retroattivamente»

42-bis: la notifica al proprietario

La norma diverge in parte da quanto disponeva l'art. 43, che imponeva la notifica «nelle forme degli atti processuali civili», con una formula coerente con quanto tuttora dispone l'art. 23 per il decreto di esproprio, nella quale la dottrina non riteneva inclusa la notificazione per pubblici proclami. L'eliminazione del vincolo di forma, evidentemente, consente il ricorso ad altri mezzi di comunicazione

42-bis: il pagamento delle somme dovute

Il secondo e più importante adempimento successivo all'adozione del provvedimento, implicitamente ricavabile dalla seconda e dalla terza parte del medesimo comma 4, consiste nel pagamento delle somme quantificate nell'atto acquisitivo. Si ricorderà infatti che quest'ultimo, oltre a liquidare le somme dovute ai sensi del comma 1, ne dispone il pagamento entro il termine di trenta giorni.

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