È attribuito alla Regione il potere di istituire la Commissione competente alla determinazione dell’indennità di esproprio, di nominare la maggioranza dei componenti della medesima, di decidere se nominare altri componenti oltre quelli previsti e di istituire sottocommissioni. La disciplina nazionale non attribuisce alla Regione solo un potere di costituzione dell’organo, ma, al contrario, un potere di costituzione di un organo destinato a svolgere funzioni con esclusivo riferimento regionale