La mancata impugnazione della dichiarazione di p.u. non impedisce l’impugnazione degli atti successivi, presupponenti la stessa, ma rende inammissibili tutte le censure relative alle scelte progettuali operate e, quindi, correlate alla dichiarazione di p.u. dell’opera così come progettata, con la conseguenza che l’approvazione del progetto, divenuta inoppugnabile rende automaticamente legittimi tutti gli atti successivi attuativi delle scelte progettuali contenute nel progetto dichiarato di p.u.