Nel nostro ordinamento, non può più ritenersi sussistente l'istituto - di creazione pretoria - della cosiddetta "occupazione appropriativa", sicché, in mancanza di un apposito atto negoziale, la condotta dell'ente pubblico occupante continua a mantenere i connotati di illiceità, in quanto ingiustificatamente lesiva del diritto di proprietà che permane in capo ai privati proprietari, i quali, entro il termine generale dell'usucapione ventennale, possono agire per la restituzione del bene.