RESTITUTIO IN INTEGRUM

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L'acquisizione sanante è l'unico possibile presupposto ostativo alla restituzione al proprietario dei beni di cui è stato illegittimamente privato

Solo il formale atto di acquisizione ex art. 42 bis T.U.Es. può limitare il diritto alla restituzione dei beni illegittimamente occupati, non potendo rinvenirsi atti estintivi della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni.

Ipotesi in cui non opera l'obbligo da parte della P.A. di restituire al proprietario il bene illegittimamente occupato

La realizzazione di un’opera pubblica non rappresenta un impedimento alla possibilità di restituire l’area illegittimamente appresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.

Possibili limitazioni dell'effetto restitutorio al proprietario del bene illegittimamente espropriato

Il proprietario del fondo occupato - senza titolo - dall'opera pubblica ha diritto alla restituzione del bene e tale effetto restitutorio può essere paralizzato soltanto da un contratto traslativo fra le parti, oppure qualora l'Amministrazione si avvalga dell'istituto previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.

Obbligo della restitutio in integrum del bene privato occupato illegittimamente dalla p.a.

In caso di illegittima occupazione di un bene privato, in via principale, l’Amministrazione occupante deve essere condannata a restituire il terreno occupato nella piena disponibilità del legittimo proprietario, libero da persone e/o cose, previo ripristino dei luoghi nello stato di fatto originario prima dell’intervento costruttivo, nonché a risarcire il danno da occupazione illegittima temporanea.

La «restitutio in integrum» del fondo a seguito di giudicato (art. 936 Cod. Civ.)

Qualora l’amministrazione non intenda procedere a sanare l’illecito, con gli strumenti consensuali o autoritativi permessi dall’ordinamento, dovrà procedere alla restituzione del bene illegittimamente occupato, secondo le modalità previste all’art. 936 del codice civile.

Limiti della restitutio in integrum: l'irreversibile trasformazione del bene

Nonostante l'irreversibile modificazione delle aree illecitamente occupate, la proprietà delle stesse rimane in capo agli originari titolari e non può esservi luogo per risarcimenti connessi alla "perdita" della proprietà, trattandosi di evento non realizzatosi e non realizzabile, sicché sussistono tutti i presupposti civilistici per ordinarne la restituzione dei terreni in favore dei legittimi proprietari, previa riduzione nel pristino stato.

Limiti alla restitutio in integrum del bene illegittimamente occupato: casistica

La restituzione dei beni occupati sine titulo da parte della P.A. può riguardare solo i beni in possesso dell'Amministrazione con esclusione dei beni nel frattempo ceduti, di cui dovrà essere risarcito il danno sulla base del valore di mercato.

La realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato

La realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo di acquisto del bene e, come tale, non idoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell'amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi o abdicativi della proprietà, in altri comportamenti, fatti o contegni.

La condanna alla restituzione del bene illegittimamente occupato

Una volta annullata la procedura espropriativa con sentenze passate in giudicato, l'intervenuta indebita cessione a terzi dei terreni non fa affatto venire meno l'obbligo dell'Amministrazione procedente di restituire al privato il bene illegittimamente appreso.

Irrilevante la distinzione tra «occupazione acquisitiva» e «occupazione usurpativa»

Nel nostro ordinamento, non può più ritenersi sussistente l'istituto - di creazione pretoria - della cosiddetta "occupazione appropriativa", sicché, in mancanza di un apposito atto negoziale, la condotta dell'ente pubblico occupante continua a mantenere i connotati di illiceità, in quanto ingiustificatamente lesiva del diritto di proprietà che permane in capo ai privati proprietari, i quali, entro il termine generale dell'usucapione ventennale, possono agire per la restituzione del bene.

La «rimessione in pristino» ovvero l'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto

In assenza di un provvedimento per l’acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis, d.p.r. 327/2001 o di un contratto di compravendita, il soggetto espropriante è obbligato a restituire i fondi illegittimamente occupati, previa remissione in pristino con distruzione dell’opera realizzata, a semplice richiesta dei proprietari.

Natura giuridica e portata della restitutio in integrum

Per quanto attiene all’obbligazione restitutoria, risulta irrilevante l’eccezione di prescrizione, avuto riguardo all’imprescrittibilità del diritto di proprietà, salva l’ipotesi dell’eventuale maturarsi dell’usucapione.

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