IRPEF

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Tributi sull'indennità nelle espropriazioni per pubblica utilità

Le somme percepite con procedimento espropriativo sono soggette all’IRPEF dal 1° gennaio 1992, in virtù delle modifiche apportate all’art.81 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Tale ultima disposizione, dedicata ai redditi diversi, era stata, infatti, integrata con la fattispecie reddituale costituita dalle «plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione

Il prelievo dell'IRPEF negli espropri per pubblica utilità: deprezzamento del bene ed indennizzo

L’ente espropriante che eroga l’indennità di esproprio è tenuto ad operare, sull’intera somma così come liquidata, la ritenuta nella misura del 20%, che dovrà poi versare all’Erario, in qualità di sostituto d’imposta. L’ente espropriante, come tutti i sostituiti d’imposta, deve quindi inviare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, al soggetto espropriato una certificazione dell’ammontare dell’indennità corrisposta, l’importo della ritenuta operata e l'avvenuto versamento della stessa

Modalità di attuazione del prelievo dell'I.R.P.E.F. a seguito di esproprio per pubblica utilità

Il soggetto che effettua il pagamento, e che assume il ruolo di sostituto d’imposta, può anche non essere l’ente espropriante, nei casi in cui quest’ultimo abbia depositato la somma presso la Cassa Depositi e Prestiti. In tale circostanza sarà la Cassa stessa che, al momento di corrispondere la somma, dovrà trattenere l’importo della ritenuta eventualmente applicabile, come è stato chiarito dal Consiglio di Stato e successivamente confermato dal Ministero delle Finanze (risoluzione n.5/865)