L’ente espropriante che eroga l’indennità di esproprio è tenuto ad operare, sull’intera somma così come liquidata, la ritenuta nella misura del 20%, che dovrà poi versare all’Erario, in qualità di sostituto d’imposta. L’ente espropriante, come tutti i sostituiti d’imposta, deve quindi inviare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, al soggetto espropriato una certificazione dell’ammontare dell’indennità corrisposta, l’importo della ritenuta operata e l'avvenuto versamento della stessa