ZONIZZAZIONE

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Pianificazione urbanistica e zonizzazione del territorio comunale

La c.d."zonizzazione" non postula e non presuppone solo l'individuazione di un territorio - ossia una operazione puramente ricognitiva - bensì la qualificazione di esso, e pertanto una valutazione, alla stregua delle categorie offerte dal legislatore; trattasi, pertanto, di una scelta che, se pur discrezionale, non può certamente operarsi sulla base di schemi casuali e indefiniti dovendo ricollegarsi ad una logica motivatoria predeterminata e conoscibile.

La classificazione di un'area come destinata ad uso agricolo (zona E)

La destinazione agricola contemplata dal regime urbanistico generale può essere volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni, ovvero a garantire ai cittadini l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione urbana.

I vincoli urbanistici apposti dal p.r.g. ai fini della suddivisione in Zone Territoriali Omogenee

I vincoli apposti dal Comune in sede di piano regolatore generale ai fini della zonizzazione delle aree hanno natura conformativa e non espropriativa con validità a tempo indeterminato e senza obbligo di indennizzo.

I vincoli di inedificabilità in area destinata ad opere di interesse pubblico/collettivo (zona F)

La destinazione a zona F non è idonea a conferire carattere edificatorio al suolo, che resta, invece, oggettivamente inserito in una zona non edificatoria (rientrante nell'ambito di quelle che il D.M. 2 aprile 1968, art. 2, include fra "le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale").