Il valore venale di un immobile può essere generalmente diverso dal valore che il contribuente può dichiarare, ai fini fiscali, nella denuncia di successione. Tuttavia, per non essere soggetto ad accertamento di maggior valore e quindi, non essere soggetto a sanzioni, il valore da dichiarare non può essere minore a quello fiscale determinato dall’applicazione di opportuni coefficienti moltiplicatori della rendita catastale che sono stabiliti dalla normativa.
Si ricorda che nel caso delle compravendite occorre invece denunciare il valore venale oggetto della transazione. L’accertamento effettuato dall’agenzia delle entrate si basa sul cosiddetto “valore normale”. Infatti ai fini dell’accertamento del prezzo degli immobili, l’Agenzia delle Entrate in data 27 luglio 2007 ha pubblicato il provvedimento concernente “Disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normal...
_OMISSIS_ ...i di cui all’articolo 1, comma 307 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)”.
Ovviamente la rendita catastale dell’immobile caduto in successione è quella che si trova nelle visure catastali.
I moltiplicatori sono in definitiva opportuni coefficienti che vengono utilizzati per il calcolo del valore da inserire nella denuncia di successione, sulla base del quale verranno pagate le imposte.
I predetti coefficienti vengono periodicamente aggiornati.