Indennità di esproprio: maggiorazioni e indennità aggiuntive spettanti al fittavolo ed all'imprenditore agricolo

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE - FITTAVOLO

L'affittuario che eserciti attività diverse dalla coltivazione e produzione agricola, resta escluso dal novero di quelli aventi diritto al beneficio di cui all'art. 17 L. n. 865/71, senza che tale esclusione possa ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dallo art. 3 Cost., avuto riguardo alla differenza oggettivamente esistente tra tale soggetto e quelli espressamente menzionati dal cit. art. 17.

In favore dei terzi la disposizione di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 327 prevede l'erogazione dell'indennità aggiuntiva (riferita a quella dovuta al proprietario, id est commisurata al valore agricolo medio) non a qualsiasi coltivatore (anche di fatto) del fondo espropriato, ma a chi lo coltivava all'epoca del procedimento espropriativo, traendo i propri mezzi di sussistenza dall'utilizzazione agraria del terreno, sulla base di uno dei ... _OMISSIS_ ...ici espressamente elencati dalla detta norma.

L'erogazione concreta dell'indennità aggiuntiva in favore dei fittavoli, mezzadri e coloni è condizionata dalla effettiva utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, nonché dall'esistenza di uno dei rapporti agrari tipici, la cui prova deve essere fornita da chi da esso intenda trarre conseguenze favorevoli, atteso il disposto dell'art. 2697 c.c.. (Nella fattispecie non è stata ritenuta idonea a soddisfare il detto requisito della prova, costituendo al più elementi presuntivi, la seguente documentazione: contratto di fitto non registrato, certificato di iscrizione S.C.A.U., dichiarazioni aziendali di conduzione di impresa diretto-coltivatrice, denuncia cumulativa di affitto di fondo rustico, certificato INPS).

In ragione del carattere autonom... _OMISSIS_ ...à aggiuntiva per il fittavolo, che trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato, la sua determinazione è svincolata dalla corresponsione dell'indennità di esproprio ed è pertanto corrisposta a favore di un soggetto diverso dal proprietario del fondo, da porsi a carico esclusivo dell'espropriante. Pertanto tale pretesa deve esser fatta valere dall'affittuario solo direttamente nei confronti dell'ente espropriante e non del proprietario del fondo espropriato, destinatario della sola indennità di esproprio.

In ragione della autonomia dell'indennità aggiuntiva per il fittavolo rispetto a quella di esproprio, occorre tenere nettamente distinte le due categorie rappresentate, da un lato dal proprietario-coltivatore e, dall'altro, dai soggetti che, pur non essendo titolari del terreno, coltivano il terreno. Ai primi spetta sia l'indennità di esproprio che quella aggiuntiva, in ragione del fatto che l'indennità corrisposta in ... _OMISSIS_ ...l'esproprio assolve ad una funzione compensativa del sacrificio sopportato dall'avente diritto e che si estrinseca sia in relazione al diritto di proprietà che in relazione al diritto al lavoro. Di contro, coloro che compongono la seconda categoria possono avanzare le loro richieste indennitarie limitatamente al sacrificio subito che, in quanto attinente alle prestazioni lavorative rese, non può in alcun modo cumularsi con quelle spettanti al titolare del cespite.

L'ente in favore del quale è pronunciato il decreto di esproprio del fondo oggetto del contratto di affitto è tenuto al pagamento dell'indennità aggiuntiva in favore del fittavolo.


INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE - FITTAVOLO - AMMONTARE

Con specifico riferimento alla quantificazione dell'indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto del fondo espropriato, la sua determinazione deve essere commi... _OMISSIS_ ...e agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata (VAM) ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 17, commi 2, 3 e 4 (ovvero, nell'attuale vigenza del T.U. Espropriazioni, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 42, comma 2 e 40, comma 4), trattandosi di disposizioni che non sono state coinvolte dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 181/2011, essendo dotate di funzione riparativa/compensativa autonoma rispetto all'indennità di esproprio e poste a tutela di diritti costituzionali, quale quello al lavoro, diversi da quello di proprietà.


INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE - FITTAVOLO - ANNO DI RIFERIMENTO

La dichiarazione di pubblica utilità è l'essenziale atto propulsivo del procedimento espropriativo nel quale si innesta, in via incidentale, il subprocedimento concernente la determinazione dell'indennità aggiuntiva spettante ai fittavoli. Conseguentemen... _OMISSIS_ ... calcolo dell'anno di coltivazione per il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva spettante al fittavolo, deve farsi riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità.


INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE - FITTAVOLO - AREA EDIFICABILE

In merito al riconoscimento dell'indennità aggiuntiva L. n. 865, ex art. 17, comma 2 a favore degli affittuari e delle altre categorie previste dalla norma anche nell'ipotesi di terreni edificatori, la soluzione non è stata univoca neppure nella giurisprudenza, pur in prevalenza favorevole al riconoscimento; sennonché tutte le decisioni che hanno recepito siffatto orientamento hanno avvertito che il riconoscimento era possibile perché la stima dell'indennità di espropriazione del terreno edificabile veniva compiuta con il criterio riduttivo della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2 comportante che il cumulo con l'indennità aggiuntiva no... _OMISSIS_ ...omunque il valore venale pieno dell'immobile.

Anche a privilegiare l'orientamento che ritiene tuttora applicabile in astratto la L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 2, agli affittuari ed equiparati pur nel caso di espropriazione di un fondo di natura edificatoria, è certo che dopo la decisione n. 348/2007 della Consulta, ove gli stessi invochino l'attribuzione di tale indennizzo nel giudizio introdotto dal proprietario per la determinazione dell'indennità di esproprio, il risultato del computo autonomo di esso, condotto secondo il prescritto criterio legale dei valori agricoli medi (art. 17 cit., comma 3), va detratto dall'indennità ablativa quale ormai determinata a valore pieno di mercato, non potendo ad essa aggiungersi con illegittimo superamento del limite in precedenza menzionato.

La natura edificabile dei terreni (nel caso di specie per effetto della loro inclusione in un peep), non muta di certo per effetto della liquidazione dell'indennità a... _OMISSIS_ ...vore di un colono, essendo tale indennità aggiuntiva riconosciuta anche nel caso di contratti agrari su terreni legalmente edificatori.

Una parte della giurisprudenza ha ritenuto che la natura edificatoria dell’area sottoposta a procedura espropriativa sia ostativa al riconoscimento dell’indennità aggiuntiva di cui all’art. 17, 2° comma, della l. n. 865/1971. Ma anche la giurisprudenza favorevole al riconoscimento di suddetta indennità aggiuntiva ha comunque ritenuto che detto riconoscimento era possibile solo nel caso in cui la stima dell'indennità di espropriazione del terreno edificabile fosse effettuata con il criterio riduttivo della l. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2, ossia solo nei casi in cui il cumulo con l'indennità aggiuntiva non raggiungeva comunque il valore venale pieno dell'immobile.

L'indennità aggiuntiva spettante al fittavolo deve essere sempre commisurata al valore agricolo medio, non potendosi predi... _OMISSIS_ ... destinazione edificatoria eventualmente assunta dal terreno, una somma uguale a quella liquidata - o comunque spettante - al proprietario, pari al valore edificatorio di mercato del fondo, spettando al coltivatore del fondo diverso dal proprietario la mera compensazione del sacrificio sopportato a causa della definitiva perdita del terreno in ragione dell'utilizzo che ne faceva e che non è più possibile a causa dell'esproprio. Sicché il danno derivante da un esproprio di un fondo al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante non può essere commisurato ad un uso edificatorio dello stesso ma deve restare ancorato alla mancata utilizzazione agricola del fondo.


INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE - FITTAVOLO - FINALITÀ

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 37, comma 9, del D.P.R. n. 327 del 2001 va riconosciuta in favore di tutti quei soggetti che traggono i propri mezzi di sos... _OMISSIS_ ...a coltivazione del fondo espropriato.

L'art. 17, comma 2, della l. 865/1971 (ora abrogato) condizionava l’erogazione di una speciale indennità, alla presenza di un determinato status (fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante costretto ad abbandonare il terreno espropriato) nonché all’effettiva coltivazione del terreno; detta indennità aveva quindi la finalità di “compensare” la mancata utilizzazione produttiva del terreno.

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta un'indennità aggiuntiva, della L. n. 865 del 1971, ex art. 17, autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, che trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 Cost. e ss., assicurano alla posizione del lavoratore.


INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - MAGGIORAZ... _OMISSIS_ ...À AGGIUNTIVE - FITTAVOLO - IN CASO DI ESPROPRIO PARZIALE

L'indennità aggiuntiva del fittavolo è autonoma rispetto all'indennità di espropriazione e trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 e ss. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore. Essa va riconosciuta anche nel caso in cui l'espropriazione abbia riguardato solo una parte del fondo e non abbia comportato l'abbandono dell'intero terreno oggetto del rapporto agrario, ed in tal caso va liquidata in base ai valori agricoli medi della minore superficie in concreto occupata ed abbandonata.

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17, co. 2, L. 22 ottobre 1971 n. 865 (cfr. ora l’art. 42 D.P.R. 327/2001, T.U. Espropri), va riconosciuta anche nel caso in cui l'espropriazione abbia riguardato solo una parte del fondo e non abbia comportato l'abbandono dell'intero terreno oggetto del rapporto agrar... _OMISSIS_ ...aso va liquidata in relazione alla minore superficie in concreto occupata ed abbandonata.


INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE - FITTAVOLO - IN CASO DI INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE

L'art. 52-nonies del T.U. Espropriazioni e le altre norme dello stesso Capo inerenti ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche prendono unicamente in considerazione l'indennità, provvisoria e definitiva, di espropriazione e non già le ulteriori indennità contemplate in via generale dall'art. 42, destinate a ristorare dal pregiudizio connesso all'esproprio soggetti diversi dal proprietario direttamente espropriato.


INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE - FITTAVOLO - IN CASO DI OPERA PRIVATA

Ai fini dell'operatività dell'art. 42 T.U.. Espropriazioni, del tutto... _OMISSIS_ ...sulta essere l'eventuale natura privata tanto del soggetto beneficiario della procedura espropriativa, quanto dell'opera alla cui realizzazione è finalizzata l'espropriazione.

La portata derogatoria dell'art. 36 T.U. Espropriazioni non riguarda affatto le indennità aggiuntive disciplinate dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42, che, riconosciute come autonome dalla giurisprudenza di legittimità rispetto all'indennizzo espropriativo, sono svincolate dal computo dell'indennità di espropriazione, in alcun modo potendo dunque l'esclusione evocata dalla norma in questione riferirsi alla scelta del legislatore di prevedere un'indennità aggiuntiva per il fittavolo.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, all'affittuario coltivatore diretto spetta l'indennità aggiuntiva non solo nel caso in cui il procedimento ablatorio sia finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica, ma anche quando sia eseguita un'opera privata di pubblica utilità (nella spec... _OMISSIS_ ... di compressione di gas naturale), poichè la disciplina derogatoria, contenuta nel D.P.R. n. 327 del 2001, art. 36, riguarda solo l'indennità di espropriazione e non anche quella prevista dall'art. 42 D.P.R. cit., che costituisce un'indennità del tutto aut...


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