La confisca urbanistica: problematiche e casistica giurisprudenziale

Esaminata attentamente l’ultima fattispecie penale che ci siamo prefissati di trattare nel corso dell’opera, siamo giunti in conclusione ad un tema, la confisca urbanistica [1], il quale presenta vari profili problematici di cui la giurisprudenza [2] nel corso degli anni si è occupata e che ha, inoltre, un’importanza rilevante circa i risvolti pratici di tale istituto.

In primis si evidenzia che dal punto di vista normativo, ai sensi dell’art. 442 d.P.R. 380/2001 (che riprende integralmente l’art. 19 della legge n. 47/1985 [3]), si prevede che il giudice penale deve disporre, con la sentenza definitiva con la quale accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati nonché delle opere eventualmente realizzate sugli stessi. Pertanto, per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. Ino... _OMISSIS_ ...za definitiva è titolo per l’immediata trascrizione nei registri immobiliari.

L’istituto in commento è stato oggetto di una significativa evoluzione giurisprudenziale che appare doveroso ripercorrere brevemente, al fine di chiarire meglio quando il giudice penale debba disporre la confisca urbanistica oggi.

L’indirizzo tradizionale della giurisprudenza di legittimità era nel senso di ritenere che la confisca urbanistica fosse una sanzione amministrativa [4], che doveva obbligatoriamente essere applicata dal giudice penale, anche nei confronti dei terzi estranei al reato e acquirenti in buona fede del bene, una volta che egli avesse accertato la sussistenza di una lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di condanna, ad eccezione soltanto dell’ipotesi di assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste» [5].

Le stesse Sezioni Unite [6] hanno richiamato la giurispruden... _OMISSIS_ ...a come costante e consolidata, sia pure obiter, nell’ambito di una decisione che affrontava un problema di ordine generale, affermando il principio secondo cui la confisca delle cose costituenti il prezzo del reato, prevista obbligatoriamente dall’art. 2402 n. 2 c.p. [7], non poteva essere disposta nel caso di estinzione del reato.

Si segnalano, tuttavia, alcune rare pronunce [8] che, discostandosi dall’indirizzo interpretativo sino ad ora perseguito e prendendo atto di alcune novità emerse in materia, hanno affermato l’impossibilità di estendere la confisca ai terzi che dimostrino di non avere alcuna responsabilità in ordine alla lottizzazione abusiva, nonostante la natura amministrativa della confisca in parola: ciò perché tale natura non può evidentemente escludere il carattere sanzionatorio della misura, con conseguente richiamo a quei principi contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di modifiche al sistema penal... _OMISSIS_ ...no quale requisito essenziale di legalità, l’esistenza di una condotta che risponda ai necessari requisiti soggettivi della coscienza e della volontà dell’agente e sia caratterizzata quanto meno dall’elemento psicologico della colpa. In conclusione, la suprema Corte affermava in questi casi che anche la sanzione amministrativa non poteva essere applicata nei confronti dei soggetti in buona fede, che non avessero commesso alcuna violazione.

Un’altra interpretazione che in passato è stata adottata dalla giurisprudenza, al fine di salvaguardare i diritti dei terzi incolpevoli, è stata quella di qualificare la confisca di cui all’art. 442 come sanzione penale accessoria o come misura di sicurezza, riconducendola all’art. 240 c.p. [9]. Infatti, entrambe le forme di confisca di cui alla disposizione del codice penale sopracitata non sono applicabili qualora la cosa appartenga a persona estranea al reato, intendendo per questa ... _OMISSIS_ ...olui che non ha concorso nel reato, ma anche chi non ha avuto, per difetto di vigilanza o altro, alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, ancorché non punibile con la consumazione del reato [10].

Le conseguenze pratiche a cui portava l’indirizzo dominante evidenziato sopra, in particolare l’applicabilità ai terzi acquirenti di buona fede e all’imputato prosciolto per difetto dell’elemento soggettivo, sono state ritenute di dubbia legittimità.

Secondo la Corte costituzionale [11] il provvedimento in commento non può mai colpire il proprietario che sia estraneo all’esecuzione dell’opera abusiva e che non abbia la disponibilità del bene, fermo restando in tal caso soltanto il potere-dovere del Comune di eseguire comunque d’ufficio la demolizione dell’opera. Ebbene, secondo il Giudice delle leggi, lo stesso principio deve valere per la confisca prevista dalla disposizione in esame... _OMISSIS_ ...o;affinità intercorrente tra i due istituti.

Sul punto giova ricordare, altresì, la sentenza n. 239 del 2009 della Corte costituzionale [12], la quale si è occupata di due profili di particolare interesse: da un lato, il fondamento costituzionale ed i limiti del sindacato diffuso di costituzionalità esercitabile dal giudice che denuncia l’incompatibilità di una norma di diritto interno con un principio fissato dalla CEDU, individuato dall’art. 1171 Cost. [13]; dall’altro, l’impossibilità per la Corte di affrontare il tema della questione di costituzionalità dell’art. 442 d.P.R. 380/2001, che impone la confisca dei terreni e delle aree abusivamente lottizzate, sollevata dal giudice a quo in relazione agli artt. 3, 252, 271 Cost. senza prima tentare di risolvere il problema in via interpretativa da parte del giudice rimettente [14].

In particolare, la Corte d’Appello di Bari aveva sollevato una ... _OMISSIS_ ...gittimità costituzionale della disposizione di cui si tratta in riferimento alle disposizioni costituzionali sopracitate, nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti.

L’ordinanza del giudice a quo prendeva atto dello stato evolutivo del nostro ordinamento, dando per acquisito che la lettera dell’art. 442 autorizzerebbe, con carattere univoco, l’interpretazione secondo la quale la confisca dei terreni e degli immobili abusivamente realizzati doveva essere pronunciata dal giudice penale, tutte le volte in cui questi avesse accertato il ricorrere di una lottizzazione abusiva e che ciò dovesse fare anche in ipotesi di proscioglimento degli imputati con formula diversa da quella «il fatto non sussiste» e persino per b... _OMISSIS_ ...i a persone estranee all’accertamento penale [15].

Infatti, ritenendo non percorribile ogni altra diversa interpretazione della norma in commento ed assumendo come diritto vivente, cioè come diritto giurisprudenziale applicato in maniera costante da parte della Suprema Corte, quella adottata dalla stessa giurisprudenza nell’ultimo quindicennio, la Corte d’Appello si proponeva di sottoporre al vaglio della Corte costituzionale l’intera disposizione nel suo significato asserito univoco, in modo tale che l’accoglimento eventuale dell’eccezione di incostituzionalità ne rendesse impossibile l’eventuale futura applicazione da parte dei giudici di merito e di legittimità.

Tra le argomentazioni del giudice rimettente, circa la natura della confisca urbanistica, si sottolineava quella secondo la quale tale istituto avrebbe natura penale anche alla luce della decisione di ricevibilità della Corte europea dei D... _OMISSIS_ ...uo;Uomo, nel caso Sud Fondi s.r.l. e altri contro l’Italia [16], ove si era ritenuto che la confisca prevista dalla disposizione impugnata costituiva una pena ai sensi dell’art. 7 della Convenzione.

Pertanto, la novità dell’ordinanza in esame, rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale, consisteva nella particolare soluzione che essa accoglieva del problema sopra individuato, poiché a parere della Corte d’Appello, non si trattava di una sanzione amministrativa affidata al giudice penale in funzione di supplenza, ma di una vera e propria sanzione/misura di sicurezza.