I reati urbanistici: l'art. 44 lett. c) prima parte: chi potrebbe risponde di concorso in reato?

In linea di principio, si riconosce sicuramente la possibilità di ipotizzare il concorso di persone nella commissione di un reato urbanistico [59], quale reato proprio, a carico di soggetti che non abbiano la particolare qualifica di cui all’art. 29 d.P.R 380/2001: difatti, questi soggetti, anche se privi della qualifica personale richiesta dalla norma per poter assumere la veste di autore del reato proprio [60], comunque possono cooperare alla lesione dell’interesse protetto da quella norma, assumendo la figura di partecipe e, quindi, anche nei confronti di questi soggetti si indirizza il dovere derivante dalla disposizione normativa di non ledere quell’interesse protetto.

Ora, quindi, ci proponiamo di risolvere la seguente questione: quali sono i soggetti che potrebbero essere chiamati a rispondere in concorso nel reato de quo?

In primo luogo, risponderà il proprietario del terreno abusivamente lottizzato con le precisa... _OMISSIS_ ...no già svolte [61].

Indubbiamente potranno essere ritenuti responsabili anche tutti i soggetti che (pur diversi dal proprietario) frazionando il terreno o predisponendo la zona all’insediamento o svolgendo altre attività propedeutiche e complementari, abbiano apportato un contributo causale alla programmazione e/o all’attuazione del reato: all’interno di questa categoria rientrano sia tutti i professionisti che si sono occupati delle attività meramente tecniche [62] (come l’ingegnere, l’architetto o il geometra [63]), sia coloro i quali si siano occupati degli atti giuridici, delle vendite (ad esempio i mediatori) [64], sia coloro i quali abbiano provveduto materialmente all’esecuzione delle opere (ossia i costruttori) [65].

È ipotizzabile anche il concorso nella contravvenzione in parola per il dirigente comunale, sia nel caso in cui abbia illegittimamente autorizzato la lottizzazione, sia nel caso in cui... _OMISSIS_ ...tito l’insediamento lottizzatorio attraverso il rilascio dei singoli permessi edilizi [66]. Appare doveroso precisare che, nelle ipotesi richiamate, qualora sussista la prova della collusione tra il pubblico amministratore ed il privato, sono configurabili anche ulteriori e più gravi fattispecie di reato [67].

In ordine alla posizione dell’acquirente, cioè colui che acquista, a fini edificatori, una porzione di terreno abusivamente lottizzato, la giurisprudenza ritiene che egli non concorrerà necessariamente all’attività illecita, purché si ponga in modo autonomo ed estraneo al programma del venditore: quindi, salva la prova di aver agito in buona fede partecipando inconsapevolmente all’illecita operazione lottizzatoria, pur avendo adempiuto ai doveri di informazione e conoscenza richiesti dall’ordinaria diligenza [68].

Al contrario, la Suprema Corte ritiene sussistente la cooperazione nel reato in capo all... _OMISSIS_ ...squo;adesione, anche non preordinata o concordata, al disegno criminoso del venditore, posta in essere anche soltanto attraverso la violazione (deliberata o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza in ordine alla legittimità dell’acquisto che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. [69].

Pertanto, quando l’acquirente sia consapevole dell’abusività dell’intervento, la sua condotta apporta un contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso iniziale: in questo modo le azioni, apparentemente distinte, si collegano fra di loro determinando la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio [70].

Circa la «consapevolezza», però, non può mancarsi di rilevare che il t.u. sull’edilizia, nell’art. 302 (con disposizion... _OMISSIS_ ...la legge n. 47 del 1985 all’art. 182) prescrive, a pena di nullità non sanabile, l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica a tutti gli atti di trasferimento o di costituzione o scioglimento di diritti reali relativi a terreni. Tale certificato, da rilasciarsi su domanda dell’interessato, contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area cui si riferisce. Solamente in caso di mancato rilascio del certificato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante che attesti l’avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi [71].

Alla luce delle previsioni normative sembra potersi affermare,... _OMISSIS_ ...tranquillità, che: mentre per il venditore sarà abbastanza difficile una negoziazione inconsapevole; diversa sarà la posizione dell’acquirente, nel caso in cui si faccia ricorso alla dichiarazione sostitutiva del certificato di destinazione urbanistica, poiché potrà essere tratto in inganno dal venditore, ove quest’ultimo, con attestazioni non veritiere, lo convinca della legittimità dell’acquisto [72].

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, vi è la problematica relativa alla responsabilità penale del notaio per la redazione di atti relativi a costruzioni o lottizzazioni abusive. Il quesito riguarda, dunque, esclusivamente l’ipotesi abusiva negoziale: in questi casi, è possibile configurare una responsabilità in capo al notaio rogante, a titolo di concorso e, in caso positivo, quali sono i requisiti soggettivi ed oggettivi affinché la condotta assuma rilevanza penale?

In passato la giurisprudenza sul tema era divi... _OMISSIS_ ... si sosteneva la tesi permissiva che escludeva il concorso da parte del notaio che rogasse atti di compravendita di terreni o che autenticasse le firme dei contraenti, quando gli atti fossero validi risultando da essi lo stato di conoscenza degli acquirenti della mancanza di autorizzazione alla lottizzazione [73]; dall’altro, la tesi più severa e maggioritaria asseverava la configurabilità del concorso nel caso dell’opera del professionista in parola che rogasse tutti o quasi tutti gli atti di vendita del terreno, così inserendosi nella dinamica causale del reato. In quest’ultimo caso l’attività del notaio sembrava indispensabile ai fini della realizzazione dell’opera lottizzatoria, per la quale era necessaria l’alienazione dei diversi lotti di terreno ed il suo concorso nel reato si manifestava almeno sotto il profilo dell’ultimo comma dell’art. 40 c.p., vale a dire quello di non impedire un evento che si ha l&rsquo... _OMISSIS_ ...ico di impedire [74].

Al fine di dirimere tale contrasto sono intervenute le Sezioni Unite [75], le quali in ordine alla posizione del notaio hanno distinto:
il caso in cui il notaio autenticasse le scritture private di compravendita di terreni abusivamente lottizzati, in cui non sussisteva la corresponsabilità del professionista neppure in astratto, poiché egli non avrebbe potuto ricusare l’autenticazione. Secondo la Corte quest’ultima attività non equivaleva a ricevere l’atto, ma consisteva nell’esternare lo stesso; pertanto, non poteva applicarsi l’art. 28 della legge 16 febbraio 1913. n. 89 (legge professionale), che dispone nel senso del divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume e all’ordine pubblico;
l’ipotesi in cui redigesse un atto pubblico di compravendita, ove era possibile ascrivere il reato al notaio, da un punto ... _OMISSIS_ ...causalità materiale, qualora prestasse il proprio ministero negli atti pubblici di trasferimento della proprietà dei lotti frazionati: tale attività, infatti, costituiva l’antecedente necessario della successiva edificazione del territorio da parte della pluralità degli acquirenti. A questo elemento oggettivo, il Supremo Collegio aggiunse anche uno soggettivo, cioè la cosciente e volontaria partecipazione al piano lottizzatorio. In conseguenza, sarà configurabile la responsabilità del notaio che abbia rogato i vari atti ove sussistano elementi per ritenere provata la sua cosciente e volontaria partecipazione all’integrazione del reato.
L’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite, tuttavia, si deve confrontare con la disciplina oggi vigente di cui al t.u. sull’edilizia, in particolare con l’art. 302 e 6 [76]. Inoltre, alla disposizione richiamata si deve aggiungere la previsione specifica per i notai di cui all’art. 47 del... _OMISSIS_ ...1 [77] (già art. 21 legge n. 47/85), in particolare nella parte in cui sancisce che «tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall’articolo 30, sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni» [78].

In materia è intervenuta un’ordinanza della Corte costituzionale [79] che ha chiarito che la disposizione in questione sancisce espressamente i compiti di cui è fatto obbligo al notaio per combattere l’abusivismo delle lottizzazioni e che tali compiti sono tali da escludere ogni perpetrazione del fatto illecito, dal momento che il notaio trasmettendo al sindaco, entro 30 giorni, la copia dell’atto rogato, mette in condizione l’autorità preposta alla vigilanza di intervenire fino ad acquisire i beni abusivamente lottizzati al patrimonio della comunità.

Quindi, oggi, grazie all’efficacia scriminante dell’adempimento agli oneri di informaz... _OMISSIS_ ...icazione impostigli dalla legge, affinché si possa configurare un concorso di responsabilità a carico del notaio si ritiene che occorra un quid pluris, cioè una condotta attiva che abbia dato un contributo causale al determinarsi dell’evento [80].