Natura totale o parziale dell'abusivismo edilizio

Anche in tema di lottizzazione appare doveroso affrontare la problematica relativa alla natura totale o parziale della difformità rispetto a quanto consentito col provvedimento amministrativo, dal momento che portano a conseguenze penali diverse.

Nell’ipotesi in cui la lottizzazione si discosti in modo sostanziale dall’autorizzazione, al punto da concretizzarsi nella realizzazione di opere del tutto difformi rispetto a quelle autorizzate, non vi è dubbio che si debba far ricorso alla sanzione comminata per l’ipotesi di lottizzazione senza la prescritta autorizzazione, con conseguente equiparazione di queste ultime due fattispecie [35].

Quindi, deve trattarsi di una difformità totale dall’autorizzazione, poiché si considerano irrilevanti le ipotesi di difformità parziale, per le quali viceversa sussistendone i presupposti potrà applicarsi la pena meno grave ai sensi della lett. a) dell’art. 44 d.P.R. 380/2001 [36... _OMISSIS_ ...squo;intento del legislatore è di impedire che siano vanificati il preventivo controllo ed il consenso dell’autorità comunale che la legge intende assicurare [37].

Diverso è, invece, il caso che concerne la possibilità di configurare una lottizzazione abusiva in presenza di un’autorizzazione a lottizzare rilasciata in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali [38].

Sul punto, non sussisteva in passato un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato, infatti:
un primo indirizzo asseriva che il reato di lottizzazione abusiva di terreni si realizzasse soltanto se l’attività lottizzatoria era abusiva e l’abusività era esclusa ogni qual volta la lottizzazione fosse autorizzata dall’autorità competente, senza che sia consentito al giudice penale disapplicare l’atto autorizzativo, a meno che non fosse st... _OMISSIS_ ... o invalido [39];
il secondo, al contrario, affermava che il reato de quo fosse a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione, sia per il contrasto della stessa con le prescrizioni degli strumenti urbanistici; cosicché non poteva obiettarsi la non prospettabilità del reato ove esistesse un piano di lottizzazione approvato, ma potesse per contro dichiararsi la contrarietà dello stesso agli strumenti urbanistici sovraordinati [40]. Pertanto, si riconosceva al giudice un potere di controllo sull’atto amministrativo illegittimo al fine di disapplicarlo, qualora l’illegittimità di tale atto si concretizzasse nell’insussistenza di un presupposto legale rilevabile mediante un mero accertamento [41].
Il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione [42], aderendo alla seconda tesi. La contravvenzione in esame è stata configurata infatti come reato a consumazione altern... _OMISSIS_ ...realizzarsi non soltanto quando manchi un provvedimento di autorizzazione, ma anche nel caso in cui quest’ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, poiché grava sia sui soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, sia sui titolari del permesso edilizio, sia sui committenti e sia sui costruttori l’obbligo di controllare la conformità dell’intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione.

Le Sezioni Unite, richiamando gli indirizzi espressi in un’altra decisione [43], hanno sottolineato che il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire: è il dato normativo stesso che disciplina la fattispecie della lottizzazione abusiva ad i... _OMISSIS_ ...ce un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa; il comportamento previsto come illecito non è soltanto quello effettuato in assenza di autorizzazione ma è, anzitutto, quello contrastante con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle leggi statati e regionali [44].

In ordine alla natura giuridica della contravvenzione in parola, è importante accertare se quest’ultima abbia natura permanente o istantanea (anche con effetti permanenti) ai fini della determinazione del momento di consumazione del reato da cui far decorrere il termine di prescrizione.

Non vi è dubbio che una delle caratteristiche che emerge chiaramente è quella che la condotta illecita che integra il reato in esame, lungi dall’esaurirsi con il primo atto di frazionamento e dall’arrestarsi al frazionamento o alla vendita dei singoli lotti, prosegue in tutta la fase di realizzazione delle opere edili e de... _OMISSIS_ ...i ricompresi nella lottizzazione [45].

L’orientamento giurisprudenziale più recente è concorde nel riconoscere alla fattispecie in commento natura di reato permanente e progressivo nell’evento [46]. Pertanto, la consumazione, dalla quale inizia a decorrere il termine di prescrizione, va individuata non nella data di perfezionamento del reato [47], bensì a seconda della tipologia della lottizzazione:

nella data dell’ultima attività materiale o in quella in cui vi è stato il sequestro dell’area e l’interruzione di tutte le attività, per la lottizzazione materiale [48];
nell’ultima data di stipula dei contratti preliminari o di compravendita, in caso di lottizzazione negoziale [49];
nell’ultima data dell’attività giuridica o materiale volta alla trasformazione del territorio nell’ipotesi di lottizzazione mista [50].
Di recente, la Su... _OMISSIS_ ...] ha evidenziato che, nella circostanza in cui la lottizzazione sia posta in essere attraverso una pluralità di condotte istantanee (frazionamenti e vendite di lotti frazionati) e di condotte permanenti (esecuzione di fabbricati e di opere di urbanizzazione), la fattispecie non può identificarsi come reato permanente tout court, ma piuttosto come reato progressivo aggravato dall’evento, avente le caratteristiche tipiche dei reati di durata, ove il compimento di più attività omogenee si deve riferire alle condotte considerate in relazione alla loro potenzialità offensiva, in quanto tutte sono egualmente suscettibili di porre in pericolo o di ledere il bene tutelato dalla norma.

In ordine all’elemento soggettivo, abbiamo avuto già modo di sottolineare [52], che le fattispecie in esame nella presente opera, trattandosi di reati contravvenzionali, presuppongono alternativamente il dolo o la colpa.

Tuttavia, appare doveroso segnalare... _OMISSIS_ ...o di una decisione delle Sezioni Unite [53], in cui esse hanno stabilito che la lottizzazione abusiva, considerata la particolarità della condotta necessaria a configurare il reato, costituiva un’ipotesi di contravvenzione di natura dolosa, richiedendosi che l’evento fosse previsto e voluto dal reo, quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale. Pertanto, il Collegio continuava affermando che non essendo concepibile un concorso colposo in reato di natura dolosa, ciascuno poteva concorrere nel reato solamente se allo stesso fossero stati ascrivibili i profili soggettivi del dolo [54].

Tale assunto era condiviso anche da parte della dottrina [55], la quale riteneva acquisito il principio secondo cui la lottizzazione abusiva di tipo negoziale fosse un reato contravvenzionale di natura dolosa e che l’even... _OMISSIS_ ...sabilità di soggetti diversi dai lottizzanti e dai lottisti doveva configurarsi come un concorso doloso, non essendo sufficiente la semplice cooperazione colposa.

Viceversa, altri Autori [56] sostenevano che, se si ammetteva la possibilità di configurare la fattispecie in esame anche in presenza di un’autorizzazione illegittima, conformemente a quanto affermava la prevalente dottrina e la più recente giurisprudenza, sarebbe risultato contradditorio escludere che le due forme di lottizzazione abusiva, negoziale e materiale, potessero esser commesse colposamente: infatti, l’elemento soggettivo della colpa era ritenuto l’unico compatibile con un’autorizzazione illegittima.

Sembra condivisibile questa seconda interpretazione, soprattutto alla luce dei principi generali in tema di elemento soggettivo delle contravvenzioni: invero, si riconosce che nelle manifestazioni concrete in ordine alla lottizzazione negoziale, è più ... _OMISSIS_ ...esente un elemento volitivo ed intenzionale del soggetto agente, ma ciò non consente di escludere a priori la punibilità a titolo di colpa, ove di questa sussistano i presupposti.

Si segnala sul punto un intervento decisivo della Suprema Corte [57] che ha dato vigore all’orientamento attuale in materia, laddove, affrontando incidentalmente la questione, si è affermato chiaramente che, come per la maggior parte delle contravvenzioni, anche per la lottizzazione abusiva è sufficiente la colpa, atteso che essa si può realizzare sia per difetto di autorizzazione a lottizzare sia per contrasto con le prescrizioni di legge o con gli strumenti urbanistici: quindi, è configurabile la cooperazione colposa nella realizzazione del reato essendo irrilevante l’eventuale eterogeneità dell’elemento soggettivo accertato in capo ai diversi concorrenti [58].

Chiarito, dunque, l’elemento psicologico in ordine alla lottizzazione abusiva, ... _OMISSIS_ ...frontare l’ultimo tema in materia relativo al concorso di persone nel reato e, in particolare, chi potrebbe essere chiamato a rispondere della fattispecie in commento.