I reati urbanistici: l'art. 44 lett. c) prima parte

La prima parte della lett. c) dell’art. 44 d.P.R. 380/2001 punisce la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come definita nell’art. 30 dello stesso testo unico [1].

La disciplina oggi vigente è il risultato di un lungo processo evolutivo: in passato, infatti, durante la vigenza della legge n. 10/1977 si sono posti alcuni problemi interpretativi, poiché la normativa citata conteneva un’ipotesi criminosa di non facile individuazione, non essendo stata puntualmente circoscritta dal legislatore.

Dirimente, in materia, è stata la fondamentale sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite [2], la quale ha affermato che la fattispecie in commento può concretizzarsi sia nel compimento di atti giuridici, come il frazionamento del terreno e la vendita dei lotti fabbricati, sia nella realizzazione di attività materiali, come la costruzione di un manufatto o la delimitazione dei singoli lotti, prevedendo come unica co... _OMISSIS_ ... sopraindicata condotta fosse funzionalizzata ad un nuovo insediamento urbano con conseguente limitazione del potere della pubblica amministrazione di programmazione del territorio e di predisposizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Nonostante la definizione fornita dalla Suprema Corte, l’ipotesi di lottizzazione abusiva costituiva ancora un significativo esempio di formulazione legislativa carente e lacunosa che ha costretto sia la dottrina che la giurisprudenza a cercare di fornire i contorni di una fattispecie piuttosto vaga [3].

Attualmente, il testo unico sull’edilizia nell’art. 30 ha riprodotto integralmente l’art. 18 legge n. 47/1985, il quale a sua volta aveva recepito gli orientamenti giurisprudenziali, effettuando soltanto un aggiornamento in ordine alle competenze in capo al dirigente o al responsabile dell’ufficio comunale, ai sensi della normativa sull’ordinamento degli e... _OMISSIS_ ...tanto, si ha lottizzazione abusiva a scopo edificatorio nel caso in cui:
vengano iniziate opere che comportino una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione (lottizzazione materiale);
vengano disposte delle trasformazioni attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione delle opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (lottizzazione giuridica).
Si precisa che questo secondo tipo di lottizzazione viene anche ... _OMISSIS_ ...;negoziale» o «cartolare» e secondo la giurisprudenza si fonda su elementi indiziari, dai quali risulti in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno: tali elementi non devono essere presenti tutti in concorso tra di loro, poiché è sufficiente anche la presenza di uno soltanto di essi, rilevante ed idoneo a fare configurare con margini di plausibile veridicità, la volontà di procedere alla lottizzazione [4].

Secondo il disposto legislativo, quindi, la lottizzazione può conseguire ad un’attività materiale o ad un’attività giuridica. Tuttavia, può conseguire anche ad attività materiali e giuridiche espletate congiuntamente (lottizzazione abusiva mista), in un intreccio di atti comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni [5].

Il Supremo Collegio è costante nel ritenere che, in ogni caso per qualsiasi tipo sopracitato, la condotta posta in essere... _OMISSIS_ ...si come lottizzazione a condizione che sussista l’intento lottizzatorio [6], il quale non può desumersi da elementi non univoci anche se prodromici ad atti tipici: ad esempio, il frazionamento del terreno realizzato su di una cartina e la consegna di copie di quest’ultima ai possibili acquirenti può costituire reato solamente se si perfeziona il negozio giuridico o se la progettazione di lottizzazione viene portata ad esecuzione [7].

La fattispecie in esame è un reato di pericolo e non di danno: infatti, la lesività della contravvenzione de qua deve correlarsi alla potenzialità della trasformazione urbanistica effettiva del territorio, cioè al pericolo che quest’ultimo subisca un’urbanizzazione non prevista o di tipo diverso da quella prevista [8].