PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> PROROGA
Sintesi: La proroga dei termini fissati da un atto amministrativo è un provvedimento di secondo grado che modifica solo parzialmente il complesso degli effetti giuridici dell’atto originario ed è privo di una propria autonomia, limitandosi esso ad operare un semplice spostamento in avanti del termine finale di efficacia dell’atto originario, al quale accede.
Sintesi: Non costituisce provvedimento di proroga l’ordinanza che riproduce il contenuto di un atto antecedente ma aggiunge altresì una prescrizione non presente nella precedente.
GIUDIZIO --> ATTI AMMINISTRATIVI, INTERPRETAZIONE
Sintesi: Ai fini della qualificazione di un atto amministrativo si deve te...
_OMISSIS_ ...gio deve prioritariamente scrutinare l’eccezione di intempestività del ricorso, formulata dal Comune di Terracina sulla base del carattere di semplice proroga che avrebbe l’ordinanza n. 14/AG rispetto alla precedente ordinanza n. 5/AG, la quale non avrebbe formato oggetto di impugnazione, o, almeno, di tempestiva impugnazione, da parte dei ricorrenti.L’eccezione non può trovare accoglimento.Invero, deve escludersi che l’ordinanza sindacale n. 14/AG costituisca proroga del termine stabilito dalla precedente ordinanza n. 5/AG, affinché i destinatari di quest’ultima ottemperassero all’ordine ivi contenuto di allacciarsi alla pubblica fognatura.Come precisato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 6 dicembre 2011, n. 9600), infatti, la proro...
_OMISSIS_ ...opria autonomia, limitandosi esso ad operare un semplice spostamento in avanti del termine finale di efficacia dell’atto originario, al quale accede. Nel caso in esame, al contrario, l’ordinanza sindacale n. 14/AG non si è per nulla limitata a spostare in avanti il termine fissato dalla precedente, ma ha inciso sul suo contenuto prescrittivo, modificandolo parzialmente sotto il profilo sostanziale. Mentre, infatti, l’ordinanza n. 5/AG aveva prescritto a tutti i proprietari e/o titolari di diritti reali su fabbricati civili da cui derivassero scarichi fognari nelle zone ove erano stati realizzati i nuovi tratti fognari, di allacciarsi alla pubblica fognatura, presentando apposita domanda all’A. S.p.A. (gestore del servizio idrico integrato), la successiva ordinanza n...
_OMISSIS_ ... confine con il Comune di S. Felice Circeo, di presentare la richiesta di allaccio alla T. S. S.p.A., società che ha realizzato la dorsale fognaria nella zona in esame ed a cui l’ordinanza affida il compito di inoltrare le richieste all’A. S.p.A.; questa, del resto, è proprio la parte dell’ordinanza sindacale n. 14/AG su cui si appuntano le censure dedotte nel ricorso.Da quanto ora visto si evince l’impossibilità di considerare l’ordinanza n. 14/AG come un semplice provvedimento di proroga dei termini stabiliti nell’ordinanza originaria, vista la riferita diversità di contenuto tra i due atti. Né in contrario varrebbe obiettare che l’ordinanza n. 14/AG si autoqualifica (nel proprio oggetto) quale atto di mera proroga dei termini per l’allacci...
_OMISSIS_ ...già del nomen juris assegnatogli dall’autorità emanante, bensì del suo effettivo contenuto e di quanto effettivamente esso dispone (cfr., ex multis, T.A.R Lazio, Roma, Sez. II, 14 novembre 2011, n. 8828). Attesa, dunque, l’autonomia di contenuti sussistente tra i due provvedimenti, nessuna influenza può avere la mancata o tardiva impugnazione dell’ordinanza n. 5/AG sull’impugnazione, del tutto tempestiva, dell’ordinanza n. 14/AG: donde la totale infondatezza dell’eccezione ora analizzata.»
PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> RAPPORTO CON LA DISCIPLINA ORDINARIA
Sintesi: È illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente che non menziona alcuna situazione ecceziona...
_OMISSIS_ ...a ordinem in discorso, anziché con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.
PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> PRESUPPOSTI --> IMPREVEDIBILITÀ
Sintesi: La previsione di un’ordinanza extra ordinem in un atto antecedente (nella specie, in una convenzione) dimostra un intento per così dire programmatico della P.A. di ricorrere al predetto strumento e lo rende manifestamente incompatibile con i presupposti dell’eccezionalità, immediatezza ed imprevedibilità della situazione emergenziale, legittimanti l’esercizio del potere di ordinanza.
PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> RAPPORTO CON LA DISCIPLINA ORDINARIA
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_OMISSIS_ ... previsti dall’ordinamento per fronteggiare la situazione di (preteso) pericolo.
PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> PRESUPPOSTI --> TEMPORANEITÀ
Sintesi: È illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente priva del carattere della provvisorietà ed il cui contenuto ne evidenzi anzi l’intento di dettare con essa una disciplina stabile e definitiva della fattispecie regolata.
Estratto: «Tanto premesso, nel caso di specie è del tutto evidente come il provvedimento impugnato sia stato emanato in carenza dei presupposti di legge o, almeno, senza recare nessuna indicazione della loro sussistenza e, comunque, non risponda in alcun modo alle caratteristiche proprie delle ordinanze ex ...
_OMISSIS_ ...to non si menziona alcuna situazione eccezionale ed imprevedibile da cui sia scaturito un pericolo concreto ed effettivo per i beni tutelati (salute pubblica ed ambiente) in caso di mancato intervento della P.A. con il rimedio extra ordinem in discorso, anziché con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento. Al contrario, la circostanza che la convenzione stipulata il 18 dicembre 2008 tra il Comune di Terracina, l’A. S.p.A. e la T. S. S.p.A. già prevedesse, al punto 6), il ricorso allo strumento extra ordinem per imporre l’obbligo di allaccio alla pubblica fognatura (cfr. doc. 9 allegato al ricorso), dimostrando un intento per così dire programmatico della P.A. di ricorrere al predetto strumento, è manifestamente incompatibile con i suindicati presupposti del...
_OMISSIS_ ...una traccia dell’indispensabile previa analisi dell’impossibilità di ricorrere agli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento per fronteggiare la situazione di (preteso) pericolo. Ciò, del resto, non sorprende, visto il già ricordato intento “programmatico” della P.A. di avvalersi dello strumento extra ordinem: un intento che ha condotto, quindi, la P.A. a trascurare, del tutto illegittimamente, la possibilità di perseguire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente con i rimedi a disposizione della P.A. stessa. Infine, è del tutto assente il carattere della provvisorietà ed anzi, il contenuto dell’ordinanza impugnata ne evidenzia l’intento di dettare con essa una disciplina stabile e definitiva della fattispecie regolata. Alla luce d...
_OMISSIS_ ...fficiente), il ricorso al potere di ordinanza non fosse giustificato, in difetto degli altri presupposti normativamente stabiliti (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 1006/2004, cit.): donde la fondatezza della doglianza ora analizzata.»
DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> CATEGORIE DI BENI --> FOGNATURE --> ALLACCIAMENTO --> ORDINE DI ALLACCIAMENTO
Sintesi: È illegittimo l’ordine di allaccio ad una fognatura pubblica mediante presentazione della relativa istanza ad un soggetto del tutto estraneo rispetto sia alla proprietà, sia alla gestione del medesimo tratto fognario.
DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> AFFIDAMENTO
Sintesi: La circostanza che il gestore continui in v...
_OMISSIS_ ...cui disciplina è stata, poi, sostituita dal d.lgs. n. 152/2006), che ha previsto la gestione unitaria del servizio idrico integrato in ognuno degli istituiti Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) e la cessazione delle gestioni preesistenti.
Estratto: «È, inoltre, fondato il terzo motivo di gravame, lì dove si censura con esso l’imposizione ai ricorrenti dell’allaccio alla pubblica fognatura tramite istanza presentata alla T. S. S.p.A., quale società che ha eseguito la dorsale fognaria nel tratto compreso tra Porto Badino ed il confine con il Comune di S. Felice Circeo. Vero è che il provvedimento impugnato parla espressamente di “allaccio alla pubblica fognatura” e, tuttavia, esso richiama nelle sue premesse la realizzazione, da parte del...
_OMISSIS_ ...zione (cfr. doc. 8 allegato al ricorso), nondimeno, ha previsto all’art. 3 (rubricato “Cessione degli impianti”) che le opere ed i manufatti realizzati dalla società sarebbero stati consegnati al Comune di Terracina, con un formale verbale, al termine del periodo di manutenzione di cinque anni dall’ultimazione delle opere e che, a seguito della consegna, le aree e gli impianti sarebbero stati automaticamente acquisiti alla proprietà pubblica, ai sensi dell’art. 934 c.c.. Di tale consegna e della conseguente acquisizione alla proprietà pubblica della fognatura in parola, tuttavia, non vi è traccia nell’ordinanza gravata, né nell’ulteriore documentazione versata in atti: d’altronde, se la suddetta acquisizione vi fosse stata, l’imposizion...
_OMISSIS_ ...fa capo, invece, all’A. S.p.A.). Se ne desume la fondatezza del motivo di ricorso in esame, in ragione della palese contraddizione in cui è incorsa la P.A. con l’ordinare l’allaccio ad una dorsale fognaria di proprietà non pubblica, in contrasto con le premesse del provvedimento gravato, ovvero con l’imporre l’allaccio ad una fognatura pubblica mediante presentazione della relativa istanza ad un soggetto ormai del tutto estraneo rispetto sia alla proprietà, sia alla gestione del medesimo tratto fognario.Ad opinare diversamente, del resto, l’illegittimità del provvedimento impugnato rimane, comunque, inalterata. Se, infatti, la fognatura de qua fosse già stata acquisita alla proprietà pubblica (ma di ciò, si ripete, non vi è traccia in atti ed anzi il con...
_OMISSIS_ ...ssata di presentare l’istanza di allaccio per il tramite della predetta società), sussisterebbe la violazione della l.r. n. 6/1996, dedotta dai ricorrenti con il quarto motivo di gravame: in particolare, risulterebbero violate le disposizioni della citata legge regionale che, in attuazione dei principi di cui alla l. n. 36/1994 (cd. legge Galli, la cui disciplina è stata, poi, sostituita dal d.lgs. n. 152/2006), hanno previsto la gestione unitaria del servizio idrico integrato in ognuno degli istituiti Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) e la cessazione delle gestioni preesistenti (cfr., in specie, gli artt. 4, 11 e 12 della l.r. n. 6/1996).»