La contraffazione e la costituzione di parte civile degli enti rappresentativi

Assume rilevante interesse segnalare che, in modo assolutamente peculiare ed inedito, in occasione di un procedimento penale svoltosi dinnanzi il Tribunale di Nola [1], sono state individuate come persone offese dal reato di contraffazione e vendita di prodotti con marchi falsi, e quindi ammesse a costituirsi parti civili, non soltanto le diverse case produttrici titolari dei marchi, ma anche l’Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, di cui si è già parlato sottolineandone l’importanza [2].

Risulta, pertanto, necessario chiarire il ruolo che possono svolgere, nell’ambito dei processi penali riguardanti la contraffazione, le associazioni che operano in difesa dei diritti e degli interessi comuni alle imprese titolari dei marchi registrati, nella qualità di persona offesa da reato ed eventualmente anche di parte civile.

Come è stato condivisibilmente affermato, «la presenza di segni confondibili per pr... _OMISSIS_ ...la valutazione diffusa, possono riferirsi alla stessa fonte, pregiudica quella fiducia della collettività e insidia la formazione delle scelte con richiami ingannevoli» [3].

Recentemente - e se ne è già compiuta più sopra una estesa analisi - la giurisprudenza ha, tuttavia, riconosciuto che la norma dell’art. 474 c.p. non mira a tutelare il consumatore dalle piccole o grandi frodi di chi pone in vendita merce (interesse garantito dall’art. 517 c.p.), ma «è posta a tutela dei marchi e dei segni distintivi, costituendo una protezione per i titolari degli stessi» [4].

Che tale sia la finalità della disposizione in esame emerge chiaramente anche dalle numerose e recenti convenzioni internazionali in materia di marchi stipulate dall’Italia, tra le quali si ricordano i già citati accordi TRIPs. [5].

La Corte di Cassazione, pertanto, riconosce come bene giuridico specificamente garantito da... _OMISSIS_ ...74 c.p. la tutela degli interessi dei titolari del marchio e questo orientamento, precedentemente visto nel dettaglio, è chiaramente espresso da una parte della dottrina e della giurisprudenza [6], secondo cui i reati previsti dagli art. 473-474 c.p. sono plurioffensivi, perché ledono oltre alla fede pubblica anche gli interessi dei titolari dei marchi contraffatti a non vedere immessi nel mercato prodotti con il proprio contrassegno falsificato, in modo da sfruttarne la forza di penetrazione presso il pubblico e la valenza patrimoniale.

Si può, dunque, affermare che la condotta posta in essere con la contraffazione del marchio o con la vendita di prodotti con marchi falsi comporta un pregiudizio, oltre che per la fede pubblica, anche per i titolari dei marchi che con la registrazione di questi intendono tutelarsi nei confronti di chi voglia pregiudicare i loro interessi economici.

Lasciati spesso in secondo piano [7], gli interessi dei tito... _OMISSIS_ ... registrati trovano finalmente riconoscimento e protezione a fronte di condotte penalmente rilevanti che attraverso la vendita di prodotti con marchi contraffatti incidono gravemente, dal punto di vista economico, non tanto sulla collettività dei consumatori, quanto soprattutto sui produttori [8].

Nel caso di Nola, oltre alla ditta produttrice degli oggetti di cui sono stati contraffatti i marchi, viene individuata, quale persona offesa dal reato, anche l’associazione (Indicam) che da anni riunisce e rappresenta i titolari dei marchi più noti, attribuendo così riconoscimento alle associazioni e agli enti nella lotta alla contraffazione.

La giurisprudenza, già sotto la vigenza del codice Rocco di procedura penale, aveva espresso l’orientamento volto a favorire la costituzione di parte civile degli enti rappresentativi di interessi collettivi o diffusi lesi dalla condotta criminosa, attraverso un’equiparazione tra il p... _OMISSIS_ ...n interesse qualificabile come “collettivo” e la lesione di un vero e proprio diritto soggettivo dell’ente, talvolta addirittura prescindendo dalla sussistenza di un danno diretto ed immediato suscettibile di azione civile risarcitoria [9] (si pensi ad esempio alle amplissime legittimazioni alla costituzione di parte civile accordate ad enti come il WWF nei casi concernenti i reati ambientali).

Non sono mancati, d’altro canto, interventi legislativi che prevedono la possibilità di inserimento dell’azione civile nel processo penale in favore di alcune associazioni o enti collettivi. Con riferimento ai reati connessi all’uso illecito del marchio di ceramica artistica, tradizionale o di qualità, l’art. 11 della legge 9 luglio 1990 n. 188 ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile ai c.d. “comitati di disciplinare” previsti dalla stessa legge, nonché alle Regioni, enti locali ed economici ... _OMISSIS_ ...li, ai consorzi o enti di tutela ed associazioni dei produttori di ceramica.

La peculiarità del caso dinnanzi al Tribunale di Nola di cui si discute è costituita dal fatto che per la prima volta, non risultando precedenti noti in tal senso, l’ente rappresentativo degli interessi collettivi lesi dal reato di vendita di prodotti con marchi contraffatti è direttamente chiamato a interloquire nel procedimento penale nella veste di persona offesa dal reato, potendo, ove lo ritenga opportuno, costituirsi parte civile.

Nel suo già ricordato ruolo di associazione e coordinamento delle industrie produttrici di beni che vanno dall’alta gamma al largo consumo, con la finalità di promozione, organizzazione e attuazione di qualsiasi iniziativa che tenda ad evitare la contraffazione dei marchi e dei prodotti, Indicam collabora con le autorità investigative e le forze dell’ordine preposte alla lotta contro la contraffazione nella ricerca ... _OMISSIS_ ...produzione e dei canali di diffusione delle merci contraffatte, oltre che nella sorveglianza delle aree geografiche più a rischio. Inoltre Indicam contribuisce durante le indagini preliminari all’accertamento circa la genuinità o la falsità dei marchi rinvenuti, facendo da “interfaccia” tra gli organi inquirenti e gli esperti delle case produttrici titolari dei marchi contraffatti e promuove anche la conoscenza e la diffusione delle tecnologie anticontraffazione. È quindi naturale, vista la sua importante attività di contrasto alla contraffazione, e l’ingente investimento di persone e risorse a questo fine, che le sia stato riconosciuto lo status di persona offesa del reato e il conseguente diritto di costituirsi parte civile.

Prendendo spunto dal procedimento penale in esame, è auspicabile in futuro un maggiore riconoscimento degli enti rappresentativi e portatori degli interessi collettivi delle imprese titolari dei marchi registr... _OMISSIS_ ... alle condotte criminali di contraffazione. Sembra, in particolare, aprirsi la strada verso l’attribuzione a questi enti di poteri maggiormente incisivi rispetto a quelli previsti dall’art. 91 c.p.p., riconoscendo ad essi la possibilità di rivestire il ruolo di persona offesa dal reato e di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno provocato dalla commissione del reato.